Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali delle categorie di personale seguenti:
- a.
- collaboratori del settore dei PF secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 marzo 20013 sul personale del settore dei PF (OPers PF);
- b.
- professori secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 18 settembre 20034 sul corpo professorale dei PF;
- c.
- collaboratori del settore dei PF e professori assunti con un contratto di diritto privato;
- d.
- persone che si candidano per un posto nelle categorie del settore dei PF di cui alle lettere a–c;
- e.
- ex collaboratori nel settore dei PF appartenenti alle categorie di cui alle lettere a–c.
2 Il capitolo 4 della presente ordinanza è applicabile inoltre alle persone che hanno stipulato un mandato o sono state assunte mediante un contratto di fornitura di personale a prestito con gli istituti del settore dei PF.