172.220.113.43 Ordinanza del Consiglio dei PF sul rimborso delle spese nel settore dei PF 1
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    172.220.113.43

    Ordinanza del Consiglio dei PF sul rimborso delle spese nel settore dei PF1

    dell’11 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2010)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3623).

    Il Consiglio dei PF,

    visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale; visto l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20003; visto l’articolo 44 capoverso 2 dell’ OPers settore dei PF del 15 marzo 20014,

    ordina:

    Art. 1 Principi

    1 I collaboratori del settore dei PF hanno diritto al rimborso delle spese documenta­bili per mansioni professionali necessarie, svolte in particolare fuori del luogo di lavoro abituale.

    2 Per queste spese, devono attenersi ai seguenti criteri: adeguatezza, convenienza, risparmio di tempo e rispetto dell’ambiente.

    3 I principi per il rimborso delle spese si applicano indipendentemente dalla prove­nienza dei fondi impiegati.

    Art. 2 Pasti

    1 Per pasti fuori casa in Svizzera e all’estero sono rimborsati 27.50 franchi. Questo importo è dimezzato se il pasto è consumato in un ristorante del personale.5

    2 In casi giustificati possono essere corrisposte spese più elevate o rimborsati pasti consumati al luogo di lavoro.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 10 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3623).

    Art. 3 Pernottamenti

    1 Sia in Svizzera sia all’estero è previsto di norma il rimborso del pernottamento in un albergo di categoria media.

    2 In casi giustificati è possibile scegliere uno standard più elevato. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.

    3 Chi pernotta fuori casa in ambito privato riceve un rimborso massimo di 40 franchi per notte.

    Art. 4 Trasporto

    1 In linea di principio si devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.

    2 Sono rimborsate le spese effettive calcolate in base all’offerta più conveniente.

    3 Chi impiega abbonamenti privati per i trasferimenti professionali ha diritto a un contributo proporzionale al prezzo d’acquisto.

    4 A chi deve utilizzare l’autovettura privata è corrisposta un’indennità di 60 cente­simi per chilometro. In casi giustificati può essere concessa un’indennità chilome­trica più elevata. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le con­dizioni e la cerchia degli aventi diritto.

    Art. 5 Trasferte in aereo

    1 In linea di principio si deve scegliere l’offerta più conveniente.

    2 Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d’aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».

    3 I membri della direzione possono volare in classe «Business».

    4 Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.

    Art. 7 Competenze

    1 L’applicazione della presenta ordinanza compete al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.

    2 Se necessario essi emanano disposizioni esecutive aggiuntive.

    3 Gli organi di controllo interni dei PF e degli istituti di ricerca vigilano sulla cor­retta applicazione dell’ordinanza. L’esame da parte dell’Audit interno6 del Consiglio dei PF ha carattere sussidiario.

    6 Nuova espr. giusta il n. II lett. c dell’O del Consiglio dei PF del 4 lug. 2007 (RU 2007 3481).

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