1 Il Settore RU tratta i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti, segnatamente informazioni tratte dai documenti di candidatura, dal contratto di lavoro, dalla descrizione del posto e dai moduli per la valutazione del personale, nonché le decisioni basate su una valutazione del personale, le assenze, i certificati medici, i risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità nonché gli estratti di registri pubblici.
2 I superiori trattano i dati necessari per adempiere i loro compiti di valutazione, segnatamente i moduli per la concertazione degli obiettivi e la valutazione delle prestazioni nonché i dati relativi agli adeguamenti salariali effettuati in base alle prestazioni individuali.
3 I collaboratori possono essere sottoposti a test della personalità o a test di valutazione delle potenzialità destinati a stimarne le capacità e il potenziale professionale e personale soltanto se vi acconsentono.
4 I collaboratori devono essere informati in precedenza sullo scopo del test nonché sull’utilizzo dei risultati e sulla cerchia di persone che sarà messa al corrente dei risultati del test.
5 Per la conservazione dei dati sono applicabili i seguenti termini:
- a.
- per i fascicoli personali di carattere generale: dieci anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro;
- b.
- per dati relativi alle misure sociali, amministrative, di diritto di esecuzione e di diritto penale: cinque anni dopo l’esecuzione della misura;
- c.
- per i profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati, se la persona interessata non ha dato il consenso scritto per una proroga del termine di conservazione dei dati;
- d.
- per i risultati dei test della personalità o di valutazione delle potenzialità: cinque anni dopo il test.
6 Una volta scaduto il termine di conservazione, è applicabile la procedura di cui all’articolo 21 della legge del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati (LPD).
7 I dati relativi alle candidature respinte, ad eccezione della lettera di candidatura, sono restituiti ai candidati entro i tre mesi successivi al termine della procedura di selezione, sempre che non sia stato convenuto altrimenti; sono fatte salve le disposizioni contrarie concordate con i candidati. Possono essere conservati più a lungo se sono necessari al trattamento dei ricorsi secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 199527 sulla parità dei sessi.