172.220.117 OPersT
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    172.220.117

    Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti

    (OPersT) 1

    del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2018)

    1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

    1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

    a.3
    del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
    b.
    delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.4

    2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 22 novembre 20176 sulla protezione dei dati personali del personale federale.7

    3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.8

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

    5 RS 172.220.111.3

    6 RS 172.220.111.4

    7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

    8 Introdotto dal n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 29 Politica del personale

    1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

    2 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 310 Resoconto

    Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all’adempi­mento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all’attenzione del Parlamento.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 4 Accesso ai posti

    La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

    Art. 5 Periodo di prova

    1 Il periodo di prova è di tre mesi.11

    2 Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

    3 Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 OPers12 si può rinunciare, totalmente o parzial­mente, al periodo di prova.

    11 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

    12 RS 172.220.111.3

    Art. 613 Indennità in funzione del mercato del lavoro

    Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale fede­rale dei brevetti possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 714 Valutazione della funzione

    1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers15 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l’Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

    2 Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale fede­rale dei brevetti chiede l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    15 RS 172.220.111.3

    Art. 816 Luogo di residenza

    Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 917 Piano sociale

    La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

    Art. 10 Parti sociali

    La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall’opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

    Art. 13a21 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

    1 In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

    2 Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

    3 Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell’articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers22.

    21 Introdotto dal n. I dell’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

    22 RS 172.220.111.3

    Art. 14 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

    2 I numeri 6–8 dell’allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

    Allegato

    (art. 13)

    Modifica del diritto previgente

    ...23

    23 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 3669.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?