Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:
- a.3
- del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
- b.
- delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.4
2 Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 20015 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 22 novembre 20176 sulla protezione dei dati personali del personale federale.7
3 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.8
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).
7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
8 Introdotto dal n. I dell’O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).