Art. 1 Campo d’applicazione materiale
La presente ordinanza si applica:
- a.12
- alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentralizzate;
- b.
- all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
- c.
- a Swissmedic;
- d.
- all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- e.13
- all’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;
- f.14
- all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
- g.15
- all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- h.16
- all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- i.17
- a Pro Helvetia;
- j.18
- alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089).
13 Introdotta dall’art. 30 n. 2 dell’O del 25 ott. 2006 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4403).
14 Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
15 Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
16 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6677). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
17 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6677).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2341).