172.220.12 Ordinanza sulla retribuzione dei quadri
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    172.220.12

    Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione

    (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)

    del 19 dicembre 2003 (Stato 1° agosto 2021)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 30 capoverso 4 e 33 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20053 sui revisori; visti gli articoli 34 capoverso 6 e 39 capoverso 3 della legge dell’11 dicembre 20094 sulla promozione della cultura; visti gli articoli 6 capoverso 4 e 9 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 20075 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare; visto l’articolo 9 capoverso 4 della legge del 17 dicembre 20106 sull’organizzazione della Posta; visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20007 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assicurazione contro gli infortuni; visti gli articoli 24 capoverso 5 e 27 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20059 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni; visti gli articoli 9 capoverso 3 e 13 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari,11

    ordina:

    1 RS 172.220.1

    2 RS 172.010.31

    3 RS 221.302

    4 RS 442.1

    5 RS 732.2

    6 RS 783.1

    7 RS 812.21

    8 RS 832.20

    9 RS 946.10

    10 RS 956.1

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2341).

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Campo d’applicazione materiale

    La presente ordinanza si applica:

    a.12
    alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità amministrative decentralizzate;
    b.
    all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
    c.
    a Swissmedic;
    d.
    all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
    e.13
    all’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni;
    f.14
    all’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
    g.15
    all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
    h.16
    all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
    i.17
    a Pro Helvetia;
    j.18
    alla Posta Svizzera e alle aziende di cui essa detiene il controllo.

    12 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089).

    13 Introdotta dall’art. 30 n. 2 dell’O del 25 ott. 2006 concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4403).

    14 Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

    15 Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

    16 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012 (RU 2012 6677). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

    17 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6677).

    18 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2341).

    Art. 2 Campo d’applicazione personale

    1 La presente ordinanza si applica ai membri di direzione e al personale retribuito con importi paragonabili. Di seguito, per quadri superiori s’intendono ambedue que­ste categorie di personale.

    2 La presente ordinanza si applica anche agli organi direttivi superiori responsabili della condotta strategica e della vigilanza aziendale.

    Art. 2a19 Rappresentanza delle comunità linguistiche

    Le imprese e gli istituti si adoperano affinché le comunità linguistiche siano rappresentate in seno ai loro organi direttivi superiori di cui all’articolo 2 capoverso 2 in modo corrispondente alla ripartizione delle lingue nazionali nella popolazione residente permanente della Svizzera.

    19 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

    Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro

    Art. 3 Retribuzione

    1 La retribuzione dei quadri superiori comprende lo stipendio lordo ai sensi del capoverso 2 e le prestazioni accessorie lorde ai sensi dell’articolo 5.

    2 Lo stipendio è composto di:

    a.
    componenti fisse per la funzione e di componenti legate alle prestazioni for­nite nel corso dell’anno;
    b.
    prestazioni in denaro uniche per indennizzare compiti e impieghi particolari;
    c.
    prestazioni in denaro particolari motivate dalla funzione o dal mercato del la­voro.
    Art. 4 Onorario

    1 Per onorario s’intendono le prestazioni in denaro versate ai membri degli organi direttivi superiori per lo svolgimento dei loro compiti.

    2 L’onorario può essere completato con prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 5.

    Art. 5 Prestazioni accessorie

    Per prestazioni accessorie s’intendono tutte le prestazioni in denaro ottenute in aggiunta allo stipendio o all’onorario, come le indennità speciali, i contributi forfettari alle spese e alla rappresentanza, i premi forfettari di prestazione e le provvigioni nonché le prestazioni in natura importanti e i vantaggi materiali come il diritto di utilizzare veicoli di servizio a scopo privato e l’assunzione o l’indennizzo indiretto di determinate spese.

    Art. 6 Altre condizioni contrattuali

    Fra le altre condizioni contrattuali figurano in particolare pattuizioni su:

    a.
    genere e portata dei piani di previdenza e sulla partecipazione del datore di la­voro e del lavoratore ai contributi;
    b.
    eventuali indennità di partenza;
    c.
    termini di disdetta.

    Sezione 3: Principi per la determinazione delle prestazioni e per la cessione di entrate accessorie

    Art. 7 Retribuzione e altre condizioni contrattuali

    Per fissare la retribuzione e definire le altre condizioni contrattuali le imprese e gli istituti tengono conto in particolare:

    a.
    dei rischi aziendali;
    b.
    delle dimensioni dell’azienda;
    c.
    della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali in uso nel ramo interes­sato;
    d.
    della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali per le funzioni supe­riori dei quadri della Confederazione.
    Art. 8 Provvigioni

    Le provvigioni sono calcolate di regola in funzione del risultato medio conseguito sull’arco di almeno due anni e aumentano o diminuiscono in maniera corrispon­dente. Per valutarle si applicano criteri finanziari e qualitativi.

    Art. 9 Prestazioni alla previdenza professionale

    1 Per quanto concerne la previdenza professionale, viene assicurato secondo il pri­mato delle prestazioni l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vec­chiaia, i superstiti e l’invalidità, moltiplicato per 2,5.

    2 Il datore di lavoro non si assume di regola prestazioni d’entrata o prestazioni sup­plementari di riscatto per la previdenza professionale. Se in singoli casi l’assunzione di prestazioni è necessaria, esso vi partecipa al massimo per la metà.

    3 L’articolo 7 della legge federale del 17 dicembre 199321 sul libero passaggio è in ogni caso applicabile.

    Art. 10 Termine di disdetta e prestazioni d’uscita

    1 Il termine di disdetta è di un anno al massimo.

    2 Di regola non sono previste indennità di partenza.

    3 Se in casi eccezionali si giustifica un’indennità di partenza, per calcolarla occorre considerare le ragioni dell’uscita, l’età, la situazione professionale e personale non­ché la durata dell’impiego. Se durante il termine di disdetta la persona interessata è stata dispensata da altre prestazioni lavorative, la durata della dispensa dal lavoro è tenuta in considerazione nel calcolo dell’indennità di partenza.

    4 Le provvigioni possono essere versate soltanto se la partenza avviene senza colpa.

    Art. 11 Occupazioni accessorie

    1 Per occupazioni accessorie s’intendono in particolare:

    a.
    l’esercizio di un mandato politico;
    b.
    l’appartenenza a organi direttivi superiori di altre imprese e istituti di diritto pubblico o privato;
    c.
    l’esercizio di un’attività di consulenza.

    2 I membri dei quadri superiori comunicano all’autorità superiore la prevista assun­zione di occupazioni accessorie remunerate ai sensi del capoverso 1. Se l’organo direttivo superiore ritiene che l’occupazione accessoria possa ridurre la capacità di rendimento ai sensi del capoverso 3 o condurre a conflitti di interesse ai sensi del capoverso 4, inoltra la comunicazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo valuta se è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio federale.

    3 La capacità di rendimento è considerata ridotta se il tempo complessivamente dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno. L’organo direttivo superiore può emanare disposizioni restrittive.

    4 L’ammissibilità di occupazioni accessorie esercitate nello stesso ramo o in uno affine oppure che possono condurre a una relazione d’affari o a una partecipazione dirette deve essere valutata in modo più dettagliato.

    5 La parte di reddito da attività accessorie che supera il 30 per cento della retribu­zione va consegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo può rinunciarvi interamente o parzialmente se l’attività accessoria è motivata da un evidente interesse del datore di lavoro.

    Art. 12 Consultazione del Consiglio federale

    In casi motivati, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può incaricare i Dipartimenti di sottoporre per consultazione al Consiglio federale determinate condizioni contrattuali.

    Sezione 4: Rapporto e pubblicazione

    Art. 13 Rapporto

    1 Le imprese e gli istituti presentano annualmente ai Dipartimenti competenti a destinazione del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze un rapporto in forma standardizzata sull’applicazione della presente ordinanza.

    2 I rapporti indicano in particolare la somma complessiva degli onorari e delle pre­stazioni accessorie versati all’organo direttivo superiore, la somma complessiva delle retribuzioni, le altre condizioni contrattuali e le occupazioni accessorie autoriz­zate dal Consiglio federale. Le prestazioni alla presidenza dell’organo direttivo supe­riore e al presidente della direzione vanno esposte separatamente. I dati concernenti le prestazioni sono suddivisi in stipendio, onorario, provvigioni e altre prestazioni accessorie.

    3 Il DFF disciplina la struttura dei rapporti e ne coordina la presentazione.

    Art. 14 Pubblicazione

    1 Le aziende e gli istituti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 13 capover­so 2 nel loro rapporto annuale o in un organo d’infor­mazione equivalente. Com­mentano i dati che si scostano da quelli dell’anno precedente.

    2 Le funzioni superiori dei quadri dell’Amministrazione federale ai sensi dell’arti­colo 15 capoverso 6 sono equiparate alle funzioni inserite nelle classi di stipen­dio 34–38.

    3 Su richiesta, devono essere rese note le seguenti componenti versate alle funzioni superiori dei quadri:

    a.
    indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 dell’O del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers);
    b.
    indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers;
    c.
    indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers;
    d.
    indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers.

    Sezione 5: Disposizioni finali

    Art. 15 Esecuzione

    I Dipartimenti competenti in materia provvedono all’osservanza della presente ordi­nanza.

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