172.220.141 OOPC
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    172.220.141

    Ordinanza concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione

    (OOPC)

    del 2 maggio 2007 (Stato 1° luglio 2008)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organiz­zazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (organo paritetico).

    Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri

    1 L’organo paritetico è composto di sei rappresentati del datore di lavoro e sei rappresentati degli impiegati delle unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, delle unità amministrative decentralizzate senza persona­lità giuridica o contabilità proprie nonché di quelle con personalità giuridica e contabilità proprie, che sono sottoposte alla LPers senza deroghe ai sensi di leggi speciali e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 37 capoverso 3 LPers.

    2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni.

    3 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza della Confederazione.

    4 I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il DFF sente previamente la Conferenza dei segretari generali, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento.

    5 I rappresentanti degli impiegati sono eletti dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. I delegati della cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono il regolamento di elezione.2

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923).

    Art. 3 Organizzazione e indennità

    1 L’organo paritetico della Confederazione si costituisce per conto proprio.

    2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. Ogni due anni si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.

    3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.

    4 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.

    Art. 4 Segretariato

    1 Il segretariato è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.

    2 Amministrativamente è aggregato all’Ufficio federale del personale e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.

    Art. 5 Finanziamento

    Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico nonché i costi rimanenti, segnatamente per il segretariato, sono finanziati tramite la quota della cassa di previdenza della Confederazione al reddito degli investimenti.

    Art. 6a3 Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008

    1 I rappresentanti degli impiegati sono eletti per la prima volta il 1° maggio 2011 dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.

    2 Se un rappresentante degli impiegati lascia l’organo paritetico prima di tale data, le associazioni del personale federale stabiliscono il successore secondo il diritto previgente.

    3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923).

    Allegato

    (art. 6)

    Modifica del diritto vigente

    ...4

    4 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 2235.

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