Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).
172.220.142
del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)
Il Consiglio dei PF,
visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).
1 L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.
2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.3
3 I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.
4 I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.4
5 I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).
1 L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.
2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.
3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.
4 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.
1 La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.
2 È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.
Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
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