172.220.142 OOP-PF
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    172.220.142

    Ordinanza sull’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF

    (OOP-PF)

    del 4 luglio 2007 (Stato 1° gennaio 2009)

    Il Consiglio dei PF,

    visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers),

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’orga­nizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).

    Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri

    1 L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.

    2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni. Il primo mandato inizia il 1° gennaio 2009.3

    3 I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF.

    4 I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su proposta del presidente del PF di Losanna, del presidente del PF di Zurigo e dei direttori degli istituti di ricerca.4

    5 I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:

    a.
    tre rappresentanti sono nominati dai membri di ciascuna assemblea dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF. I membri delle assemblee assicurati presso la cassa di previdenza stabiliscono la procedura di nomina;
    b.
    tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli isti­tuti di ricerca. I rappresentanti del personale degli istituti di ricerca stabiliscono la procedura di nomina.5

    3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3675).

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 1° lug. 2008, in vigore dal 15 ago. 2008 (RU 2008 3675).

    Art. 3 Organizzazione e indennità

    1 L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.

    2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepre­sidenza.

    3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.

    4 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Com­missione della Cassa di PUBLICA.

    Art. 4 Segreteria

    1 La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il con­tatto con PUBLICA.

    2 È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.

    Art. 5 Finanziamento

    Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.

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