1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:
- a.
- ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la persona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure
- b.
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto alla rendita per orfani conformemente al presente regolamento.
2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comunicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un’unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull’unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un’unione domestica analoga al matrimonio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio.
4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata.
5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita.
6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte:
- a.
- la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata sussisteva un’economia domestica comune;
- b.
- la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi;
- c.
- informazioni concernenti i figli comuni;
- d.
- ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di rendita.
7 Il diritto si estingue:
- a.
- in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente articolo o di decesso del convivente superstite;
- b.
- se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato.
8 Se l’accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengono fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell’articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accertamenti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l’erogazione posticipata delle prestazioni.