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    221.431

    Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio

    (Ordinanza sui libri di commercio; Olc)

    del 24 aprile 2002 (Stato 1° gennaio 2013)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto l’articolo 958f capoverso 4 del Codice delle obbligazioni1,2

    ordina:

    1 RS 220

    2 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    Sezione 1: Libri

    Art. 1

    1 Chi ha l’obbligo di tenere libri di commercio deve tenere un libro principale e, a dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, anche libri ausiliari.

    2 Il libro principale consta:

    a.
    dei conti (suddivisione logica di tutte le operazioni contabilizzate), sulla base dei quali sono allestiti il conto d’esercizio e il bilancio;
    b.
    del giornale (rilevamento cronologico di tutte le operazioni contabilizzate).

    3 I libri ausiliari devono contenere, a complemento del libro principale, i dati necessari per stabilire lo stato patrimoniale dell’azienda, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali. Fanno parte dei libri ausiliari, in particolare, la contabilità dei salari, la contabilità dei debitori e dei creditori, come pure l’inventario aggiornato delle merci immagazzinate o delle prestazioni non fatturate.

    Sezione 2: Principi generali

    Art. 2 Principi di tenuta e conservazione regolari dei libri

    1 La tenuta dei libri di commercio e il rilevamento dei documenti contabili devono essere conformi ai principi commerciali riconosciuti (contabilità regolare).

    2 Se i libri di commercio sono tenuti e conservati su supporto elettronico o in modo analogo e i documenti contabili sono rilevati e conservati su supporto elettronico o in modo analogo, occorre rispettare i principi del trattamento regolare dei dati.3

    3 La regolarità della tenuta e della conservazione dei libri è retta dalle norme contabili riconosciute, sempreché il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni, la presente ordinanza e altre disposizioni esecutive non dispongano diversamente.4

    3 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    4 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    Art. 4 Documentazione

    1 A dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, l’organizzazione, le competenze, i modi di lavoro e le procedure, l’infrastruttura (macchinari e programmi informatici) applicati per tenere e conservare i libri di commercio devono essere documentati sotto forma di istruzioni di lavoro in un modo che permetta la comprensione dei libri di commercio e dei documenti contabili.6

    2 Le istruzioni di lavoro sono aggiornate e conservate secondo gli stessi principi e per lo stesso lasso di tempo previsti per i libri di commercio tenuti conformemente a dette istruzioni.

    6 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    Sezione 3: Principi della conservazione regolare

    Art. 57 Obbligo di diligenza generale

    I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati con cura, in modo ordinato e protetti da influenze dannose.

    7 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    Art. 6 Disponibilità

    1 I libri di commercio e i documenti contabili devono essere conservati in modo che la persona autorizzata possa consultarli e verificarli entro un termine adeguato, fino alla fine del periodo di conservazione.8

    2  Il personale, gli apparecchi e i mezzi ausiliari sono messi a disposizione se necessario per la consultazione e la verifica.

    3 Nel quadro del diritto di consultazione è resa possibile alla persona autorizzata che lo chieda la lettura dei libri di commercio anche senza mezzi ausiliari.

    8 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 21 nov. 2012 sulle norme contabili riconosciute, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6709).

    Art. 7 Organizzazione

    1 Le informazioni archiviate sono separate da quelle attuali oppure contrassegnate in modo tale da permetterne la distinzione. La responsabilità per le informazioni archiviate è disciplinata e documentata in modo chiaro.

    2 È garantito l’accesso entro un termine adeguato ai dati archiviati.

    Art. 8 Archivio

    Le informazioni sono inventariate sistematicamente e protette da accessi non autorizzati. Gli accessi e le consultazioni sono registrati. Tali registrazioni soggiacciono allo stesso obbligo di conservazione dei supporti di dati.

    Sezione 4: Supporti d’informazione

    Art. 9 Supporti d’informazione ammessi

    1 Sono ammessi per la conservazione di documenti:

    a.
    i supporti d’informazione inalterabili, segnatamente la carta, i supporti d’im­magini e i supporti di dati inalterabili;
    b.
    i supporti d’informazione alterabili quando:
    1.
    sono applicati procedimenti tecnici che garantiscono l’integrità delle informazioni registrate (ad es. firma digitale);
    2.
    è possibile provare in modo inequivocabile il momento della memorizzazione delle informazioni (ad es. per mezzo della marcatura oraria);
    3.
    sono rispettate le ulteriori prescrizioni concernenti l’impiego dei rela­tivi procedimenti tecnici in vigore al momento della memorizzazione; e
    4.
    sono stabiliti e documentati gli svolgimenti e i procedimenti atti al loro impiego come pure conservate le informazioni necessarie (verbali e log files).

    2 I supporti d’informazione sono considerati alterabili quando le informazioni memorizzate su di essi possono essere modificate o cancellate senza che sia possi­bile provarne la modifica o la cancellazione sul supporto di dati (nastri magnetici, dischetti magnetici o magneto ottici, dischi rigidi o amovibili, supporto solid state).

    Art. 10 Esame e migrazione di dati

    1 L’integrità e leggibilità dei supporti d’informazione sono esaminate regolarmente.

    2 I dati possono essere trasferiti in altri formati o su altri supporti d’informazione (migrazione di dati) quando è garantito che:

    a.
    le informazioni rimangono complete ed esatte;
    b.
    la disponibilità e la leggibilità continuano a soddisfare le esigenze legali.

    3 La migrazione di dati da un supporto d’informazione a un altro è iscritta a verbale. Quest’ultimo è conservato assieme alle informazioni.

    Sezione 5: Disposizioni finali

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