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    221.433

    Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

    (ODiT)

    del 3 dicembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visti gli articoli 964j1 capoversi 2‒4 e 964k capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO)2,

    ordina:

    1 I rimandi al CO sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2022.

    2 RS 220

    Sezione 1: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto

    La presente ordinanza disciplina gli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 964j–964l CO che le imprese devono osservare in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e al lavoro minorile.

    Art. 2 Definizioni

    (art. 964j cpv. 1 CO)

    1 Nella presente ordinanza si intende per:

    a.
    imprese: persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che gestiscono un’attività commerciale;
    b.
    catena di approvvigionamento: processo comprendente l’attività dell’impresa e quella di tutti gli operatori economici a monte:
    1.
    ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, alla loro lavorazione e alla loro integrazione nel prodotto finito,
    2.
    che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
    c.
    minerali: minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e oro secondo la parte A dell’allegato 1, anche sotto forma di sottoprodotti;
    d.
    metalli: metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro secondo la parte B dell’allegato 1, anche sotto forma di sottoprodotti;
    e.
    zone di conflitto o ad alto rischio: zone teatro di conflitti armati o fragili in quanto reduci da conflitti nonché zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, e da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell’uomo;
    f.
    lavoro minorile:
    1.
    ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età e che rientra tra le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’OIL n. 182 del 17 giugno 19993 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (Convenzione OIL n. 182),
    2.
    nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell’OIL n. 138 del 26 giugno 19734 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (Convenzione OIL n. 138), inoltre: ogni forma di lavoro minorile vietata dalla legislazione di tale Stato, a condizione che tale legislazione sia conforme alla Convenzione OIL n. 138,
    3.
    nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione OIL n. 138, inoltre:
    ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone soggette all’obbligo scolastico o che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, e
    ogni forma di lavoro effettuata nell’ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età, se, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, tale lavoro è suscettibile di compromettere la vita, la salute o la moralità del giovane.

    2 Il lavoro minorile secondo il capoverso 1 lettera f non comprende né le attività svolte nel contesto di una formazione professionale né i lavori leggeri ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione OIL n. 138.

    Sezione 2: Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli

    Art. 3 Verifica dei minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio

    (art. 964j cpv. 1 n. 1 CO)

    1 Se i volumi di importazione e lavorazione di cui all’articolo 4 sono superati, l’impresa verifica se i minerali e i metalli provengono da zone di conflitto o ad alto rischio.

    2 Se dalla verifica risulta che i minerali e i metalli non provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, l’impresa è tenuta a documentare tale constatazione ed è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire.

    Art. 4 Deroghe in materia di volumi di importazione e lavorazione

    (art. 964j cpv. 2 CO)

    1 I volumi annui di importazione e lavorazione di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire sono stabiliti nell’allegato 1.

    2 Se un’impresa controlla una o diverse altre imprese, i volumi di importazione e lavorazione si riferiscono all’intero gruppo di imprese.

    Sezione 3: Campo di applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

    Art. 5 Verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile

    (art. 964j cpv. 1 n. 2 CO)

    1 Le imprese verificano se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, salvo che sia applicabile una deroga agli obblighi di diligenza e di riferire di cui agli articoli 6 e 7.

    2 Se dalla verifica risulta che non sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l’impresa è tenuta a documentare tale constatazione ed è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire.

    Art. 6 Deroghe per piccole e medie imprese

    (art. 964j cpv. 3 CO)

    1 Le piccole e medie imprese non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

    2 Sono considerate piccole e medie imprese le imprese che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, per due esercizi consecutivi non oltrepassano due dei valori seguenti:

    a.
    somma di bilancio di 20 milioni di franchi;
    b.
    cifra d’affari di 40 milioni di franchi;
    c.
    250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
    Art. 7 Deroghe per imprese con un rischio modesto

    (art. 964j cpv. 3 CO)

    1 Le imprese con un rischio modesto di lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

    2 Il rischio di lavoro minorile è ritenuto modesto, se in Paesi la cui «Due diligence response» è classificata come «basic» nell’indice Children’s Rights in the Workplace5 stilato dall’UNICEF un’impresa:

    a.
    si procura o fabbrica prodotti secondo l’indicazione di provenienza;
    b.
    si procura od offre principalmente servizi.

    3 L’impresa è tenuta a documentare le ragioni per cui presenta un rischio modesto di lavoro minorile.

    5 Consultabile alla pagina: www.childrensrightsatlas.org > data and indices (disponibile solamente in inglese).

    Art. 8 Ricorso manifesto al lavoro minorile

    (art. 964j cpv. 1 n. 2 CO)

    Se l’impresa offre prodotti o servizi manifestamente fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile, gli articoli 5–7 non sono applicabili ed essa sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire.

    Sezione 4: Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti

    (art. 964j cpv. 4 CO)

    Art. 9

    1 Le imprese sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire, se si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti.

    2 Sono considerati standard internazionali riconosciuti ed equivalenti gli standard di cui all’allegato 2.

    3 L’impresa redige una relazione dove indica lo standard riconosciuto a livello internazionale a cui si attiene e che applica nella sua globalità.

    Sezione 5: Obblighi di diligenza

    Art. 10 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli

    (art. 964k cpv. 1 n. 1 CO)

    1 L’impresa definisce una strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli che le permette di adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
    b.
    comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei contratti e nelle convenzioni con i fornitori;
    c.
    provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
    d.
    individuare e valutare i rischi di effetti negativi di minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adottare misure adeguate per evitare o ridurre tali effetti, valutare e comunicare i risultati delle misure.

    2 Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l’impresa individua, valuta, elimina o riduce i rischi di possibili effetti negativi nella sua catena di approvvigionamento. Tali strumenti comprendono in particolare:

    a.
    i controlli sul posto;
    b.
    le informazioni, in particolare da parte di autorità, organizzazioni internazionali e società civile;
    c.
    la consultazione di esperti e della letteratura specialistica;
    d.
    le garanzie da parte di operatori economici della catena di approvvigionamento e di altri partner commerciali;
    e.
    l’impiego di standard e sistemi di certificazione riconosciuti.

    3 La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli standard di cui alla parte A dell’allegato 2.

    Art. 11 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile

    (art. 964k cpv. 1 n. 2)

    1 L’impresa definisce una strategia relativa alla catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile che le permette di adempiere i seguenti requisiti:

    a.
    garantire il rispetto degli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se offre prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile;
    b.
    comunicare ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integrare tale strategia nei contratti e nelle convenzioni con i fornitori;
    c.
    provvedere affinché nella sua catena di approvvigionamento possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile;
    d.
    approfondire segnalazioni concrete di casi di lavoro minorile, adottare misure adeguate per evitare o ridurre gli effetti negativi, valutare e comunicare i risultati delle misure.

    2 Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento sono indicati gli strumenti con cui l’impresa individua, valuta, elimina o riduce i rischi di possibili casi di lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. A tale riguardo si avvale degli strumenti elencati all’articolo 10 capoverso 2.

    3 La strategia relativa alla catena di approvvigionamento si fonda sugli standard di cui alla parte B dell’allegato 2.

    Art. 12 Sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli

    (art. 964k cpv. 1 n. 3 CO)

    1 L’impresa definisce un sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento che includa e documenti le seguenti informazioni per ogni singolo minerale e metallo originario di una zona di conflitto o ad alto rischio:

    a.
    la descrizione del minerale o del metallo, compreso il suo nome commerciale;
    b.
    il nome e l’indirizzo del fornitore;
    c.
    il Paese di origine del minerale;
    d.
    per i metalli: il nome e l’indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento;
    e.
    per i minerali, se disponibili: le quantità estratte, espresse in volume o in peso, e la data dell’estrazione;
    f.
    per i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio o per i quali l’impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nello standard di cui all’allegato 2 parte A numero 1: le informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche riguardo alla catena di approvvigionamento enunciate in tale standard, ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri minerali, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati;
    g.
    per i metalli, se disponibili: i rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie;
    h.
    per i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:
    1.
    i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
    2.
    se i metalli sono stati ricavati da minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure se l’impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nello standard di cui all’allegato 2 parte A numero 1: le informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a valle enunciate in tale standard.

    2 La tracciabilità dei sottoprodotti deve essere garantita fino al punto in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario.

    3 Le imprese sono dispensate dagli obblighi di diligenza di cui agli articoli 14–16, se dimostrano di importare e lavorare metalli che provengono esclusivamente dal riciclaggio.

    Art. 13 Sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento in relazione al lavoro minorile

    (art. 964k cpv. 1 n. 3 CO)

    L’impresa definisce un sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento che includa e documenti le seguenti informazioni per ogni singolo prodotto o servizio per cui sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile:

    a.
    la descrizione del prodotto o del servizio e, se disponibile, il suo nome commerciale;
    b.
    il nome e l’indirizzo del fornitore, dei siti di produzione o del fornitore dei servizi dell’impresa.
    Art. 14 Procedura di segnalazione

    (art. 964k cpv. 2 CO)

    1 Quale meccanismo di allarme precoce per individuare i rischi, l’impresa mette a disposizione degli interessati una procedura di segnalazione che consente a questi ultimi di esprimere preoccupazioni fondate di effetti negativi, potenziali o reali, in relazione a minerali o metalli originari di zone di conflitto o al ricorso al lavoro minorile.

    2 Le segnalazioni vanno documentate.

    Art. 15 Gestione dei rischi

    (art. 964k cpv. 2 CO)

    1 L’impresa individua i rischi nella catena di approvvigionamento e li valuta nel suo piano di gestione dei rischi sulla base della probabilità di insorgenza e della gravità degli effetti negativi. A tale riguardo si fonda sugli standard di cui all’allegato 2.

    2 I rischi individuati nella catena di approvvigionamento vanno eliminati, evitati oppure ridotti sulla base della probabilità di insorgenza e della gravità degli effetti negativi. L’impresa verifica regolarmente l’efficacia delle misure adottate a tale scopo.

    Art. 16 Verifica relativa a minerali e metalli

    (art. 964k cpv. 3 CO)

    1 La verifica relativa a minerali e metalli è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all’organo superiore di direzione o di amministrazione, da un’impresa di revisione abilitata come perito revisore dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 20056 sui revisori.

    2 L’impresa di revisione verifica se vi sono fatti da cui risulta che gli obblighi di diligenza di cui all’articolo 964k capoversi 1 e 2 CO non sono stati osservati.

    3 L’articolo 728 CO sull’indipendenza dell’ufficio di revisione è applicabile per analogia.

    Sezione 6: Relazione consolidata

    (art. 964l CO)

    Art. 17

    1 L’impresa tenuta ad allestire un conto annuale consolidato allestisce una relazione consolidata. Le imprese che figurano nella relazione consolidata sono dispensate dall’obbligo di presentare una relazione separata di cui all’articolo 964l CO.

    2 Un’impresa con sede in Svizzera non è tenuta a redigere una relazione separata se:

    a.
    è controllata da una persona giuridica con sede all’estero; e
    b.
    questa persona giuridica allestisce una relazione equivalente.

    3 Se l’impresa non è tenuta a redigere una relazione separata, indica nell’allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata. È tenuta a pubblicare detta relazione.

    Sezione 7: Entrata in vigore

    Art. 18

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

    Allegato 1

    (art. 2 cpv. 1 lett. c e d e 4 cpv. 1)

    Elenco dei minerali e dei metalli e relativi volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire

    Parte A Minerali

    Denominazione

    Voce di tariffa

    Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno)

    Minerali di stagno e loro concentrati

    2609 00 00

    5 000

    Minerali di tungsteno e loro concentrati

    2611 00 00

    250 000

    Minerali di tantalio o di niobio e loro concentrati

    ex 2615 90 00

    100 000

    Minerali di oro e loro concentrati

    ex 2616 90 00

    4 000 000

    Oro greggio o semilavorato oppure in polvere

    ex 7108

    100

    Parte B Metalli

    Denominazione

    Voce di tariffa

    Volumi di importazione e lavorazione al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire (kg/anno)

    Ossidi e idrossidi di tungsteno

    ex 2825 90 00

    100 000

    Ossidi e idrossidi di stagno

    ex 2825 90 00

    3 600

    Cloruro di stagno

    ex 2827 39 90

    10 000

    Tungstati

    2841 80 00

    100 000

    Tantalati

    ex 2841 90 90

    30

    Carburi di tungsteno

    ex 2849 90 00

    10 000

    Carburi di tantalio

    ex 2849 90 00

    770

    Oro greggio o semilavorato oppure in polvere

    ex 7108

    100

    Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

    7202 80 00

    25 000

    Stagno greggio

    8001

    100 000

    Barre, profilati e fili di stagno

    8003

    1 400

    Stagno; altri articoli

    8007

    2 100

    Tungsteno; polveri

    8101 10 00

    2 500

    Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione

    8101 94 00

    500

    Fili di tungsteno

    8101 96 00

    250

    Tungsteno; altri semilavorati e articoli

    8101 99 00

    350

    Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

    8103 20 00

    2 500

    Tantalio; altri semilavorati e articoli

    8103 90 00

    150

    Allegato 2

    (art. 9 cpv. 2, 10 cpv. 3, 11 cpv. 3, 12 cpv. 1 lett. f e h n. 2, 15 cpv. 1)

    Standard internazionali riconosciuti ed equivalenti

    Parte A. Standard in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio

    Per essere dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell’articolo 9, un’impresa deve rispettare gli standard seguenti:

    1.
    le Linee guida dell’OCSE dell’aprile 20167 sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza), inclusi i relativi allegati e supplementi, o
    2.
    il regolamento (UE) 2017/8218.

    7 Consultabili alla pagina: www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l’edizione del 2013).

    8 Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

    Parte B. Standard in relazione al lavoro minorile

    Per essere dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire ai sensi dell’articolo 9, un’impresa deve rispettare gli standard seguenti:

    1.
    le Convenzioni dell’OIL n. 1389 e n. 18210 e l’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 201511, nonché
    2.
    la Guida dell’OCSE del 30 maggio 201812 sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile oppure i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani13.

    9 RS 0.822.723.8

    10 RS 0.822.728.2

    11 Consultabile alla pagina: www.ilo.org/ipec (disponibile solamente in inglese)

    12 Consultabile alla pagina: http://mneguidelines.oecd.org/ > Due Diligence

    13 Consultabili alla pagina: www.ohchr.org > documents > publications > guidingprinciples­business hr_en; (disponibile solamente in inglese).

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