221.434 Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche
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    221.434

    Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche

    del 23 novembre 2022 (Stato 1° gennaio 2024)

    Il Consiglio federale svizzero,

    visto il capo sesto del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)1,

    ordina:

    Art. 1 Oggetto

    (art. 964a964c CO)

    1 La presente ordinanza disciplina la relazione presentata dalle imprese secondo l’articolo 964a CO sulle questioni climatiche in quanto parte delle questioni ambientali rientranti negli aspetti extrafinanziari di cui all’articolo 964CO.

    2 Le questioni climatiche comprendono l’impatto del cambiamento climatico sulle imprese così come l’impatto dell’attività delle imprese sul cambiamento climatico.

    Art. 2 Adempimento dell’obbligo di riferire sulle questioni climatiche

    (art. 964b cpv. 1 CO)

    1 Se un’impresa presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3, si presume che abbia adempiuto l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche.

    2 Un’impresa che non presenta una relazione sulle questioni climatiche conformemente all’articolo 3 deve:

    a.
    dimostrare di adempiere in altro modo l’obbligo di riferire sulle questioni ambientali secondo l’articolo 964b capoverso 1 CO nell’ambito delle questioni climatiche; o
    b.
    spiegare in modo chiaro e motivato perché non applica alcuna politica nell’ambito delle questioni climatiche.
    Art. 3 Relazione sulle questioni climatiche basata sulle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima

    (art. 964b cpv. 1 e 2 CO)

    1 La relazione sulle questioni climatiche basata sul rapporto concernente le raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, nella versione del giugno 20172, e sull’allegato relativo all’attuazione di tali raccomandazioni, nella versione dell’ottobre 20213, comprende in particolare l’attuazione delle raccomandazioni sui seguenti settori tematici:

    a.
    governance;
    b.
    strategia;
    c.
    gestione dei rischi;
    d.
    indicatori e obiettivi.

    2 Per l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 si tiene conto:

    a.
    degli orientamenti intersettoriali sulle raccomandazioni;
    b.
    degli orientamenti settoriali sulle raccomandazioni;
    c.
    laddove possibile e opportuno, del documento ausiliare «Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans», nella versione dell’ottobre 20214.

    3 L’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera b comprende, in particolare:

    a.
    un piano di transizione, paragonabile agli obiettivi climatici della Svizzera;
    b.
    laddove possibile e opportuno, informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

    4 Laddove possibile e opportuno, l’attuazione delle raccomandazioni secondo il capoverso 1 lettera d comprende, in particolare:

    a.
    gli obiettivi quantitativi in materia di emissioni di CO2 e, se del caso, gli obiettivi in materia di emissioni di altri gas a effetto serra;
    b.
    informazioni su tutte le emissioni di gas a effetto serra;
    c.
    informazioni di tipo quantitativo e la comunicazione degli assunti e dei metodi e standard utilizzati, essenziali ai fini della comparabilità.

    5 Il rispetto degli orientamenti settoriali per gli istituti finanziari nell’ambito dell’attuazione della raccomandazione di cui al capoverso 1 lettera d comprende analisi a lungo termine della compatibilità climatica basate su scenari.

    6 La prova dell’impatto delle misure adottate dall’impresa in relazione alle questioni climatiche può essere fornita nel quadro di una valutazione qualitativa o quantitativa complessiva.

    2 Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sito www.fsb-tcfd.org > Recommendations.

    3 Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sito www.fsb-tcfd.org > Publications > Implementation guidance.

    4 Il testo (in lingua inglese) è consultabile sul sito www.fsb-tcfd.org > Publications > Additional supporting guidance.

    Art. 4 Pubblicazione

    (art. 964c cpv. 2 n. 1 CO)

    1 La relazione sulle questioni climatiche deve essere pubblicata nella relazione sugli aspetti extrafinanziari secondo gli articoli 964a–964c CO.

    2 La pubblicazione per via elettronica secondo l’articolo 964c capoverso 2 numero 1 CO deve avvenire in almeno un formato elettronico diffuso a livello internazionale leggibile dall’essere umano e dalle macchine. La pubblicazione deve essere accessibile sul sito Internet dell’impresa.

    Art. 5 Disposizione transitoria

    L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 4 capoverso 2 deve essere adempiuto al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

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