412.101.220.02 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.220.02

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    del 18 maggio 2021 (Stato 1° agosto 2022)

    71800

    Assistente del commercio al dettaglio CFP

    Detailhandelsassistentin EBA/ Detailhandelsassistent EBA

    Assistante du commerce de détail AFP/ Assistant du commerce de détail AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, rami di formazione e d’esame, durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli assistenti del commercio al dettaglio di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    consigliano, sostengono e servono i clienti nella lingua nazionale locale e in una lingua straniera (livello A2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER4) attraverso i canali aziendali a loro disposizione;
    b.
    svolgono colloqui di consulenza e vendita relativi all’assortimento di prodotti e servizi della loro azienda, nella lingua nazionale locale e in una lingua straniera (livello A2 secondo il QCER); rappresentano l’azienda verso l’esterno, sono consapevoli della loro responsabilità e sono in grado di lavorare sia in un team sia secondo istruzioni;
    c.
    lavorano secondo istruzioni nei processi aziendali e di gestione della merce avvalendosi delle procedure digitali allo scopo di garantire la disponibilità dei prodotti destinati alla vendita.
    d.
    lavorano rispettando la sicurezza sul lavoro e le direttive aziendali.

    4 www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

    Art. 2 Rami di formazione e d’esame

    1 La formazione professionale pratica in azienda e i corsi interaziendali si svolgono in un ramo di formazione e d’esame fra quelli riportati in allegato alla presente ordinanza.

    2 Il ramo di formazione e d’esame è indicato nel contratto di tirocinio.

    Art. 3 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 4 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 5 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    creazione e organizzazione delle relazioni con i clienti:
    1.
    creare il primo contatto con il cliente del commercio al dettaglio,
    2.
    analizzare il bisogno del cliente del commercio al dettaglio e presentare soluzioni,
    3.
    concludere colloqui di vendita e rielaborarli,
    4.
    gestire le richieste dei clienti del commercio al dettaglio attraverso diversi canali;
    b.
    gestione e presentazione di prodotti e servizi:
    1.
    secondo istruzioni, attuare compiti nel processo di gestione della merce,
    2.
    secondo istruzioni, presentare prodotti e servizi del commercio al dettaglio in funzione dei clienti,
    3.
    secondo istruzioni, utilizzare informazioni e dati dei clienti operativamente rilevanti;
    c.
    acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi:
    1.
    informarsi su prodotti e servizi del proprio ramo,
    2.
    trattare e mettere a disposizione prodotti e servizi del proprio ramo in funzione dei clienti,
    3.
    riconoscere gli sviluppi attuali nel proprio ramo e integrarli secondo istruzioni nell’attività quotidiana;
    d.
    interazione nell’azienda e nel ramo:
    1.
    garantire il flusso di informazioni nel commercio al dettaglio attraverso tutti i canali,
    2.
    impostare la collaborazione con diversi team del commercio al dettaglio,
    3.
    riconoscere gli sviluppi aziendali nel commercio al dettaglio e assumere nuovi compiti secondo istruzioni,
    4.
    organizzare il proprio lavoro nel commercio al dettaglio secondo istruzioni.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 6

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Creazione e organizzazione delle relazioni con il cliente

    120

    100

    220

    Gestione e presentazione di prodotti e servizi

      60

      60

    120

    Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi

      40

      40

    80

    Interazione nell’azienda e nel ramo

      60

      80

    140

    Totale conoscenze professionali

    280

    280

    560

    b.
    Cultura generale

      40

      40

    80

    c.
    Educazione fisica

      40

      40

    80

    Totale lezioni

    360

    360

    720

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 Nella scuola professionale una parte dei contenuti di cultura generale è trasmessa insieme all’insegnamento delle conoscenze professionali nei campi di competenze operative a-b-c-d; a tal fine si tiene conto del profilo professionale specifico degli assistenti del commercio al dettaglio di livello CFP e delle relative esigenze ed esperienze professionali. I contenuti si basano sul Programma quadro per l’inseg­na­mento della cultura generale del 27 aprile 20066 e sono specificati nel piano di for­mazione nonché nel Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP del 19 febbraio 20217. Il Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale specifica altresì i contenuti di cultura generale che non sono trasmessi dall’insegnamento delle conoscenze professionali e che sono oggetto di lezioni di cultura generale separate.

    5 Del Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale per gli assistenti del commercio al dettaglio CFP è responsabile l’organizzazione del mondo del lavoro «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS), che emana il programma dopo la presa di posizione della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nel commercio al dettaglio. Il programma sostituisce il programma d’istituto di cui all’articolo 5 dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale per la formazione professionale di base.

    6 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    7 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    5 RS 412.101.241

    6 Il programma quadro del 27 apr. 2006 per l’insegnamento della cultura generale è disponibile sul sito SEFRI: www.sefri.admin.ch >Formazione >Formazione professionale di base > Insegnamento della cultura generale

    7 All. 1 al piano di formazione (art. 10 cpv. 3).

    Art. 9 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 10 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative

    Durata

    1

    1

    Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi

    6 giorni

    2

    2

    Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi

    4 giorni

    Totale

    10 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 10

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    8 Il piano del 18 mag. 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 11 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di impiegato di commercio AFC e almeno due anni di esperienza professionale nella professione;
    b.
    impiegato di vendita al minuto qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nella professione;
    c.
    venditore qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nella professione;
    d.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nella professione;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 12 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 13 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 14 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 18 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’assistente del commercio al dettaglio CFP e nel ramo di formazione e d’esame auspicato, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 19 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 5.

    Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 1 ora; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    il lavoro pratico si svolge nel ramo di formazione e d’esame indicato nel contratto di tirocinio e riportato nell’allegato,
    4.9
    per i rami di formazione e d’esame (RFE) riportati nell’allegato il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    RFE After-Sales Automobile Alimentari Landi

    Altri RFE

    1

    Creazione e organizzazione delle relazioni con il cliente

    Acquisizione, introduzione e ulteriore sviluppo di conoscenze su prodotti e servizi

    50 %

    70 %

    2

    Gestione e presentazione di prodotti e servizi

    50 %

    30 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame e durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1

    Creazione e organizzazione delle relazioni con il cliente

    20 min.

    40 min.

    50 %

    2

    Gestione e presentazione di prodotti e servizi

    20 min.

    10 min.

    25 %

    3

    Interazione nell’azienda e nel ramo

    20 min.

    10 min.

    25 %

    c.
    «cultura generale»; vale quanto segue:
    1.
    il campo di qualificazione «cultura generale» comprende solamente i contenuti di cultura generale non contemplati dall’insegnamento delle conoscenze professionali,
    2.
    è composto dalle seguenti voci:
    nota scolastica relativa alla cultura generale
    lavoro d’approfondimento,
    3.
    l’oggetto e la procedura della valutazione delle voci sono disciplinati nel Programma nazionale per l’insegnamento della cultura generale.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 383).

    Art. 21 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 10 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 per cento;
    b.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    c.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

    4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze.

    5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze.

    Art. 22 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione pro­fessionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fa stato soltanto la nuova nota.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 23 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza vengono meno:

    a.
    la nota scolastica d cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2 primo trattino;
    b.
    la nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 21 capoversi 2 lettera d e 3.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 45 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 45 per cento;
    c.
    cultura generale: 10 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 24

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Assistente del commercio al dettaglio CFP».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 23 capoverso 1 lettera b, la nota dei luoghi di formazione;
    c.
    il ramo di formazione e d’esame.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 25 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nel commercio al dettaglio

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati del commercio al dettaglio è composta da:

    a.
    da quattro a sei rappresentanti dell’organizzazione «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS);
    b.
    due rappresentanti dei docenti della Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC);
    c.
    un rappresentante della Società svizzera degli impiegati di commercio;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 26 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 La responsabilità generale per i corsi interaziendali spetta all’organizzazione del mondo del lavoro «Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera» (FCS).

    2 È responsabile dei corsi interaziendali il rispettivo ramo di formazione e d’esame.

    3 In collaborazione con l’organizzazione del mondo del lavoro competente, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    4 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    5 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 28 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di assistente del commercio al dettaglio CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per assistente del commercio al dettaglio CFP entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 18-24) si applicano dal 1° gennaio 2024.

    Allegato

    (art. 2 cpv. 1, 20 cpv. 1 lett. a n. 3)

    Rami di formazione e d’esame

    Numero

    Denominazione tedesca

    Denominazione francese

    Denominazione italiana

    71801

    Automobil After-Sales

    After-Sales Automobile

    After-Sales Automobile

    71802

    Automobil Sales

    Sales Automobile

    Sales Automobile

    71803

    Bäckerei-Confiserie

    Boulangerie-confiserie

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