412.101.220.10 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Informatica/Informatico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.10

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Informatica/Informatico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 19 novembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

    88611

    Informatica AFC/Informatico AFC

    Informatikerin EFZ/Informatiker EFZ

    Informaticienne CFC/Informaticien CFC

    88612

    Gestione di infrastrutture

    88613

    Sviluppo di applicazioni

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

    1 Gli informatici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si con­traddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sono specialisti nello sviluppo, nell’introduzione, nella gestione e nel controllo di soluzioni nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
    b.
    gli informatici con indirizzo professionale Operazioni e infrastrutture sono responsabili dell’installazione, della gestione e del monitoraggio di reti, sistemi e servizi server; garantiscono l’operatività e l’efficienza dell’infra­strut­tura ICT di aziende e privati;
    c.
    gli informatici con indirizzo professionale Sviluppo di applicazioni realizzano soluzioni software per prodotti, processi o servizi nei settori più diversi; si assicurano che le richieste degli utenti si traducano in soluzioni tecniche funzionali;
    d.
    gli informatici di livello AFC eseguono gli incarichi all’interno di un team e svolgono progetti semplici o parziali in modo autonomo; sviluppano prodotti e soluzioni in stretta collaborazione con le diverse parti interessate;
    e.
    si aggiornano di continuo per restare al passo con lo stato attuale della tecnologia e sviluppano soluzioni innovative insieme ai clienti;
    f.
    affrontano tutti i processi di lavoro utilizzando la loro capacità di analisi e un approccio sistematico;
    g.
    tengono conto degli aspetti di sicurezza in tutti i processi e fasi di progetto e provvedono affinché le loro soluzioni ICT soddisfino i requisiti legali;
    h.
    trattano i dati sensibili in modo accurato.

    2 La formazione di informatico di livello AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

    a.
    gestione di infrastrutture;
    b.
    sviluppo di applicazioni.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. Tali competenze sono indicate nel piano di formazione (art. 9) a seconda del luogo di formazione come segue:

    a.
    nella formazione professionale pratica come obiettivi di valutazione;
    b.
    nella formazione scolastica:
    1.
    nell’area disciplinare «competenze di base estese» come obiettivi di valu­tazione,
    2.
    nell’area disciplinare «competenze informatiche» come moduli;
    c.
    nei corsi interaziendali come moduli.

    3 Il contenuto dei moduli è riportato nel piano modulare di «ICT Formazione professionale Svizzera»3. Il piano di formazione specifica quali moduli sono svolti nel quadro della formazione scolastica, quali nel quadro dei corsi interaziendali e in che momento.

    4 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    3 www.ict-berufsbildung.ch/it/ > Panorama formativo ICT > ICT Competence Framework

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    accompagnamento di progetti ICT:
    1.
    definire e documentare le esigenze delle parti interessate nel quadro di un progetto ICT,
    2.
    definire un modello operativo per un progetto ICT,
    3.
    cercare informazioni su soluzioni ICT e innovazioni,
    4.
    elaborare progetti ICT e i lavori ad essi associati secondo un modello operativo,
    5.
    riprodurre graficamente e presentare varianti di soluzioni ICT,
    6.
    verificare lo stato d’avanzamento dei progetti ICT e dei lavori ad essi associati sulla base di un modello operativo nonché preparare rapporti al riguardo,
    7.
    consegnare una soluzione ICT al cliente e concludere il progetto;
    b.
    assistenza e consulenza nel settore ICT:
    1.
    attrezzare la propria postazione di lavoro ICT,
    2.
    rispondere a complesse richieste di supporto ed elaborarle,
    3.
    fornire ai clienti consulenza in materia di sicurezza e di protezione dei dati,
    4.
    analizzare, rappresentare graficamente e documentare i processi aziendali dei clienti;
    c.
    creazione e gestione di dati digitali:
    1.
    individuare e analizzare dati, nonché sviluppare modelli di dati,
    2.
    trasformare un modello di dati in un’unità di memoria digitale,
    3.
    progettare, implementare e documentare misure di sicurezza e protezione dei dati per soluzioni ICT,
    4.
    predisporre i dati di unità di memoria digitali;
    d.
    consegna e gestione di soluzioni ICT:
    1.
    identificare, standardizzare e automatizzare processi ICT,
    2.
    definire il processo di consegna delle soluzioni ICT,
    3.
    preparare la piattaforma di esecuzione per le soluzioni ICT,
    4.
    rendere operative le soluzioni ICT;
    e.
    gestione di reti:
    1.
    progettare e documentare le reti,
    2.
    scegliere e rendere operativi i componenti di rete,
    3.
    occuparsi della manutenzione e dello sviluppo delle reti,
    4.
    implementare, documentare e verificare la sicurezza delle reti,
    5.
    analizzare, ottimizzare e documentare le prestazioni di una rete,
    6.
    monitorare le reti;
    f.
    gestione di sistemi e servizi server:
    1.
    progettare e documentare sistemi e servizi server,
    2.
    rendere operativi sistemi server,
    3.
    rendere operativi servizi server,
    4.
    amministrare e occuparsi della manutenzione di sistemi e servizi server,
    5.
    monitorare sistemi e servizi server,
    6.
    implementare, documentare e verificare la sicurezza di sistemi e servizi server,
    7.
    pianificare e garantire la diponibilità sistemi e servizi server,
    8.
    elaborare e attuare strategie di backup e archiviazione dei dati;
    g.
    sviluppo di applicazioni:
    1.
    analizzare e documentare i requisiti che le applicazioni e le interfacce devono soddisfare,
    2.
    verificare la fattibilità tecnica di progetti di interfaccia utente e procedere alla fase di sviluppo,
    3.
    valutare e documentare la sicurezza di applicazioni e interfacce,
    4.
    abbozzare diverse varianti di un’applicazione in base alle quali sviluppare un progetto di realizzazione,
    5.
    implementare applicazioni e interfacce in base al progetto assicurandosi di soddisfare i requisiti di sicurezza,
    6.
    verificare la qualità e la sicurezza di applicazioni e interfacce;
    h.
    consegna e gestione di applicazioni:
    1.
    definire una piattaforma adatta per la consegna delle applicazioni,
    2.
    definire il processo di consegna delle applicazioni,
    3.
    implementare il processo di consegna delle applicazioni,
    4.
    monitorare applicazioni e interfacce, nonché risolvere problemi operativi.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative d–h è vincolante come segue a seconda dell’indirizzo professionale:

    a.
    campo di competenze operative d–f: per l’indirizzo professionale Gestione di infrastrutture; e
    b.
    campo di competenze operative g–h: per l’indirizzo professionale Sviluppo di applicazioni.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

    1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente 220 giorni.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2000 lezio­ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Competenze di base estese

    120

    120

    40

    40

    320

    Competenze informatiche

    320

    320

    160

    160

    960

    Totale conoscenze professionali

    760760760440

    440

    200

    200

    1280

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    80

    80

    40

    40

    240

    Totale delle lezioni

    640

    640

    360

    360

    2000

    2 L’insegnamento nell’area disciplinare «competenze di base estese» comprende i seguenti temi e lezioni:

    a.
    matematica: 120 lezioni;
    b.
    inglese: 200 lezioni.

    3 L’insegnamento dell’area disciplinare «competenze informatiche» è suddiviso in 24 moduli di 40 lezioni ciascuno.

    4 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    5 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    6 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in­segnamento.

    7 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 35 giornate di otto ore.

    2 Sono previsti sette corsi di cinque giornate ciascuno. Ogni corso corrisponde a un modulo.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 19 novembre 2020 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di informatico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’informatico AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

    1 La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nelle due aree disciplinari in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

    2 Valuta le prestazioni della persona in formazione nei moduli delle competenze informatiche con note intere o mezze note. Queste note confluiscono nel calcolo della nota delle «competenze informatiche».

    3 La comparabilità dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze informatiche è garantita dalla commissione di cui all’articolo 22.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota delle «competenze informatiche».

    3 La comparabilità dei controlli delle prestazioni nei corsi interaziendali è garantita dalla commissione di cui all’articolo 22.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza; o
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone.

    2 È ammesso a una procedura di qualificazione riconosciuta dalla SEFRI conformemente all’articolo 33 LFPr, diversa dall’esame finale, chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

    a.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    b.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’informatico AFC; e
    c.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 70–90 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    20 %

    3

    Presentazione e colloquio professionale

    30 %

    5.
    la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente al massimo un’ora;
    b.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;
    b.
    per la nota delle «competenze informatiche» è attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota delle «competenze di base estese»: 10 per cento;
    d.
    nota delle «competenze informatiche»: 30 per cento.

    3 Per nota delle «competenze di base estese» si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali dell’area disciplinare «competenze di base estese».

    4 Per nota delle «competenze informatiche» si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle medie sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai moduli dell’area disciplinare «competenze informatiche» nella scuola professionale; questa nota è ponderata all’80 per cento;
    b.
    media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai corsi interaziendali; questa nota è ponderata al 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora la nota delle «competenze informatiche» fosse insufficiente, per la ripetizione valgono le seguenti disposizioni:

    a.
    se la media della somma delle note dei moduli delle competenze informatiche svolti nella scuola professionale è insufficiente, tutti i moduli con note insufficienti devono essere ripetuti; le note sufficienti restano valide;
    b.
    qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, restano valide le note conseguite in precedenza; se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota delle «competenze informatiche» fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «informatica AFC»/«informatico AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e le note relative alle «competenze di base estese» e alle «competenze informatiche»;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli informatici AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli informatici AFC è composta da:

    a.
    cinque–sette rappresentanti della «ICT Formazione professionale Svizzera»;
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
    c.
    gli indirizzi professionali sono rappresentati.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    e.
    garantisce la comparabilità a livello svizzero dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze informatiche svolti presso le scuole professionali e durante i corsi interaziendali; i relativi costi sono sostenuti dai Cantoni come parte della procedura di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi aziendali «ICT Formazione professionale Svizzera».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di informatico AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per informatico AFC entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2025.

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