412.101.220.15 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.15

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Podologa/Podologo con attestato federale di capacità (AFC)

    del 29 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

    82118

    Podologa AFC/Podologo AFC

    Podologin EFZ/Podologe EFZ

    Assistante en podologie CFC/Assistant en podologie CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    1 I podologi di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    attenuano o rimuovono problemi dell’epidermide e delle unghie e problemi funzionali ai piedi, alle dita e alle unghie tramite trattamenti podologici non chirurgici oppure l’applicazione di ausili, contribuendo in tal modo a ridurre o eliminare il dolore; grazie al trattamento del piede e al massaggio podologico restituiscono mobilità e benessere al paziente;
    b.
    assistono e curano pazienti di tutte le età e con stati di salute differenti e offrono loro consulenza; nello specifico:
    1.
    per i pazienti che non appartengono a nessuna categoria a rischio secondo quanto definito dall’Organizzazione Podologi Svizzera (OPS)4 si attengono alle diagnosi e prescrizioni mediche e stabiliscono autonomamente un piano di trattamento,
    2.
    per il trattamento dei pazienti che appartengono a una categoria a rischio secondo quanto definito dall’OPS lavorano su istruzione e sotto la supervisione di un podologo dipl. SSS, di uno specialista in possesso di un titolo equivalente o del titolare di uno dei seguenti titoli:
    attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV),
    attestato di capacità di podologo rilasciato dall’associazione professionale «Fachverband Schweizerischer Podologen (FSP);
    diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino, che abbia superato il corso sul piede diabetico organizzato dal Centro professionale sociosanitario (CPS) di Lugano in collaborazione con l’Unione dei podologi della Svizzera italiana (UPSI);
    c.
    svolgono compiti amministrativi come pianificare gli appuntamenti, amministrare la documentazione del paziente, gestire il materiale e fatturare i trattamenti;
    d.
    garantiscono un ambiente di lavoro igienico, preparano gli strumenti e smaltiscono il materiale di consumo e quello usato per i trattamenti; osservano le disposizioni della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e dell’ambiente;
    e.
    lavorano con abilità e precisione; mantengono un rapporto professionale e al tempo stesso empatico con il paziente, sanno comunicare con il paziente in modo appropriato, sono flessibili nella fornitura delle prestazioni e sanno pensare in modo globale e multidisciplinare.

    4 «Definizione di categorie a rischio» dell’Organizzazione Podologi Svizzera (OPS) disponibile su www.podologie.swiss e allegata al piano di formazione di cui all’art. 9

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    assistenza ai pazienti:
    1.
    fornire consulenza podologica,
    2.
    fornire informazioni sul trattamento e sul suo svolgimento a parenti, persone che offrono assistenza e personale medico,
    3.
    tenere conto delle esigenze di persone con infermità fisica, disturbi cognitivi o scarse competenze linguistiche,
    4.
    svolgere colloqui di vendita sui prodotti dello studio,
    5.
    redigere l’esame dei piedi,
    6.
    redigere un piano di trattamento;
    b.
    svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici:
    1.
    trattare le unghie,
    2.
    rimuovere i calli (clavus),
    3.
    trattare le unghie incarnite (onicocriptosi),
    4.
    rimuovere l’ispessimento della pelle (ipercheratosi),
    5.
    trattare le mutazioni delle unghie;
    c.
    applicazione di correttivi e specialità podologiche:
    1.
    ricostruire parzialmente le unghie (onicoplastica parziale) e applicare un rivestimento,
    2.
    fabbricare scarichi (ortesi podologiche) su misura,
    3.
    correggere le unghie tramite applicazione di barrette adesive (ortonissia),
    4.
    applicare fasciature ai piedi,
    5.
    fornire prodotti podologici confezionati e semilavorati e informare sulle relative modalità d’impiego;
    d.
    preparazione e riordino dell’ambiente di lavoro:
    1.
    preparare lo studio per il trattamento successivo,
    2.
    effettuare la pulizia di base e rifornire lo spazio di lavoro,
    3.
    preparare gli strumenti in laboratorio,
    4.
    preparare trattamenti fuori dallo studio,
    5.
    smaltire il materiale di consumo e quello usato per il trattamento;
    e.
    svolgimento di compiti amministrativi:
    1.
    amministrare il materiale per lo studio, i prodotti in vendita e il materiale per i trattamenti podologici,
    2.
    chiudere i conti giornalieri dello studio,
    3.
    calcolare i costi del trattamento,
    4.
    concordare e pianificare gli appuntamenti,
    5.
    tenere aggiornata la documentazione del paziente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di for­mazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

    La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1°anno

    2° anno

    3° anno

    Total

    e

    a.
    Conoscenze professionali

    Assistenza ai pazienti
    Preparazione e riordino dell’ambiente di lavoro
    Svolgimento di compiti amministrativi

    100

    100

    140

    240

    Svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche

    100

    100

    60

    260

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 18 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 5 corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Campo di competenze operative

    Durata

    1

    a.
    Assistenza ai pazienti

    3 giorni

    d.
    Preparazione e riordino dell’ambiente di lavoro

    2

    a.
    Assistenza ai pazienti.

    2 giorni

    c.
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche,

    e.
    Svolgimento di compiti amministrativi

    3

    b.
    Svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici
    c.
    applicazione di correttivi e specialità podologiche

    2 giorni

    4

    a.
    Assistenza ai pazienti

    6 giorni

    b.
    Svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici.

    c.
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche

    5

    a.
    Assistenza ai pazienti.

    5 giorni

    c.
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche.

    Totale

    18 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione6 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    6 Il piano del 29 settembre 2020 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di podologo AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato di capacità della «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV) o della «Fachverband Schweizerischer Podologen» (FSP) oppure diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del podologo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo di podologo dipl. SSS oppure altro titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    6 Se i formatori o gli specialisti lavorano a tempo parziale l’azienda pianifica i loro orari lavorativi affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da una di queste due figure professionali.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo del podologo AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di sei ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 20 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    a.
    Assistenza ai pazienti
    b.
    Svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici
    e.
    Svolgimento di compiti amministrativi

    40 %

    2

    c.
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche
    d.
    Preparazione e riordino dell’ambiente di lavoro

    40 %

    3

    Colloquio professionale

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    a. Assistenza ai pazienti

    70 min.

    40 %

    2

    b.
    Svolgimento di trattamenti podologici non chirurgici
    c.
    Applicazione di correttivi e specialità podologiche
    d.
    Preparazione e riordino dell’ambiente di lavoro

    70 min.

    40 %

    3

    e.
    Svolgimento di compiti amministrativi

    40 min.

    20 %

    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «podologa AFC»/«podologo AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei podologi AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei podologi AFC è composta da:

    a.
    da due a quattro rappresentanti dell’Organizzazione Podologi Svizzera (OPS);
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

    b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la «Schweizerischer Podologen-Verband» (SPV).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Equipollenza dei certificati antecedenti

    Ai fini dell’ammissione a un’ulteriore formazione del livello secondario II o di livello terziario oppure a una formazione continua, sono equivalenti all’attestato federale di capacità di cui all’articolo 21 i seguenti titoli:

    a.
    gli attestati di capacità di podologi rilasciati finora dalla SPV e dalla FSP,
    b.
    il diploma cantonale di podologo rilasciato dal Cantone Ticino.
    Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di podologo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per podologo AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2024.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

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