412.101.220.18 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Verniciatrice industriale/Verniciatore industriale con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.18

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Verniciatrice industriale/Verniciatore industriale con attestato federale di capacità (AFC)

    del 10 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

    53304

    Verniciatrice industriale AFC/Verniciatore industriale AFC

    Industrielackiererin EFZ/Industrielackierer EFZ

    Vernisseuse industrielle CFC/Vernisseur industriel CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I verniciatori industriali di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    applicano in modo professionale le procedure di preparazione utilizzando materiali e apparecchi in modo efficiente sotto il profilo energetico e del­l’utilizzo delle risorse;
    b.
    pianificano le procedure di applicazione e le strutture ausiliarie, gestiscono i sistemi di verniciatura e applicano in modo professionale ed efficiente sotto il profilo energetico e dell’utilizzo delle risorse le procedure e le tecniche di applicazione;
    c.
    garantiscono la qualità dei prodotti e dei processi, eseguono i controlli finali e imballano gli articoli;
    d.
    effettuano la manutenzione su impianti aziendali, apparecchi e tecnologie di applicazione;
    e.
    pianificano e organizzano i lavori in base alle direttive aziendali avvalendosi di programmi standard e strumenti adeguati;
    f.
    analizzano le esigenze della clientela e svolgono semplici colloqui con clienti interni ed esterni;
    g.
    garantiscono la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, dell’am­biente e delle acque adottando misure adeguate;
    h.
    assumono comportamenti adeguati alla clientela e all’azienda e lavorano in modo affidabile sia singolarmente sia in gruppo.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente verniciatore CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela:
    1.
    pianificare i lavori e tenere la documentazione dell’apprendimento,
    2.
    impiegare programmi standard e salvare i dati,
    3.
    effettuare calcoli,
    4.
    assumere comportamenti adeguati alla clientela e all’azienda,
    5.
    riconoscere le esigenze della clientela e svolgere semplici colloqui con i clienti;
    b.
    impiego di procedure e tecniche di applicazione:
    1.
    miscelare colori e realizzare progetti decorativi basandosi su principi scientifici,
    2.
    applicare le procedure di preparazione utilizzando materiali e apparecchi,
    3.
    impiegare dispositivi e materiali di rivestimento,
    4.
    pianificare le procedure di applicazione e gestire le strutture ausiliarie e i sistemi di verniciatura,
    5.
    impiegare attrezzi, impianti e apparecchi,
    6.
    impiegare le tecnologie di applicazione,
    7.
    garantire la qualità dei prodotti e dei processi,
    8.
    eseguire i controlli finali e imballare gli articoli,
    9.
    effettuare la manutenzione su impianti aziendali, impianti, apparecchi e attrezzi manuali;
    c.
    garanzia della sostenibilità:
    1.
    descrivere i cambiamenti relativi allo sviluppo della professione e del settore,
    2.
    garantire l’igiene,
    3.
    garantire la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incendi e la protezione della salute,
    4.
    garantire la protezione dell’ambiente, del clima e delle acque.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la seguente tabella:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela

    80

    80

    40

    200

    impiego di procedure e tecniche di applicazione

    40

    120

    140

    300

    garanzia della sostenibilità

    80

    20

    100

    Totale

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Sport
    40
    40
    40
    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 24 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su tre corsi:

    a.
    il corso I si tiene nel primo anno di formazione, comprende otto giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela;
    2.
    impiego di procedure e tecniche di applicazione;
    3.
    garanzia della sostenibilità.
    b.
    il corso II si tiene nel primo o nel secondo anno di formazione, comprende otto giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela;
    2.
    impiego di procedure e tecniche di applicazione;
    3.
    garanzia della sostenibilità.
    c.
    il corso III si tiene nel terzo anno di formazione, comprende otto giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela;
    2.
    impiego di procedure e tecniche di applicazione;
    3.
    garanzia della sostenibilità.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di verniciatore industriale AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di verniciatore industriale qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del verniciatore industriale AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori cia­scuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione, una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del verniciatore industriale AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1.

    Pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici

    colloqui con la clientela

    25 %

    2.

    Impiego di procedure e tecniche di applicazione

    50 %

    3.

    Garanzia della sostenibilità

    25 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/Durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1.

    Pianificazione dei lavori e svolgimento di semplici colloqui con la clientela

    40 min.

    20 min.

    30 %

    2.

    Impiego di procedure e tecniche di applicazione

    Garanzia della sostenibilità

    120 min.

    0 min.

    70 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’inse­gnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «verniciatrice industriale AFC»/«verniciatore industriale AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei verniciatori industriali AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione dei verniciatori industriali AFC è composta da:

    a.
    3–5 rappresentanti dell’Associazione svizzera dei maestri verniciatori industriali (ASMVI);
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera dei maestri verniciatori industriali (ASMVI).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Abrogazione di altri atti normativi

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 1° dicembre 20059 sulla formazione professionale di base Verniciatrice industriale/Verniciatore industriale con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione del 1° dicembre 2005 Verniciatrice industriale/Verniciatore industriale AFC.

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di verniciatori industriali prima del 1° gennaio 2016 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per verniciatori industriali entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

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