Art. 1 Denominazione professionale, profilo e orientamenti1
1 La denominazione professionale è falegname CFP.
2 I falegnami CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
- a.
- eseguono, in officina o in cantiere, in gruppo o individualmente, di lavori semplici, relativi a campi specifici limitati;
- b.
- conoscono, nel proprio campo d’attività, i principali materiali e le relative proprietà;
- c.
- impiegano, nel proprio campo d’attività, attrezzi, macchine manuali e macchine stazionarie standard nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
- d.
- comprendono semplici disegni professionali, li realizzano ed eseguono semplici lavori di montaggio;
- e.
- rispettano i criteri e le prescrizioni tipici del ramo nonché i principi ecologici.
3 La professione di falegname di livello CFP prevede i seguenti orientamenti:
- a.
- falegnameria;
- b.
- costruzione di finestre6.
4 L’orientamento viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base5.
6 Aggiunto mediante modifica del 15 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013