412.101.220.19 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1
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    412.101.220.19

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname CFP con certificato federale di formazione pratica (CFP)1

    del 1° dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2018)

    1RU 2006 201 Versione del 15 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013

    30506

    Falegname CFP

    Schreinerpraktikerin EBA/Schreinerpraktiker EBA

    Aide-menuisière AFP/Aide-menuisier AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata1

    Art. 1 Denominazione professionale, profilo e orientamenti1

    1 La denominazione professionale è falegname CFP.

    2 I falegnami CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    eseguono, in officina o in cantiere, in gruppo o individualmente, di lavori semplici, relativi a campi specifici limitati;
    b.
    conoscono, nel proprio campo d’attività, i principali materiali e le relative proprietà;
    c.
    impiegano, nel proprio campo d’attività, attrezzi, macchine manuali e macchine stazionarie standard nel rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute;
    d.
    comprendono semplici disegni professionali, li realizzano ed eseguono semplici lavori di montaggio;
    e.
    rispettano i criteri e le prescrizioni tipici del ramo nonché i principi ecolo­gici.

    3 La professione di falegname di livello CFP prevede i seguenti orientamenti:

    a.
    falegnameria;
    b.
    costruzione di finestre6.

    4 L’orientamento viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base5.

    6 Aggiunto mediante modifica del 15 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 È ammesso alla formazione professionale di base chi ha compiuto il 15° anno di età e ha terminato la scuola dell’obbligo.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    sicurezza sul lavoro, fonti di pericolo e protezione della salute;
    b.
    materiali;
    c.
    mezzi di produzione;
    d.
    montaggio e consegne;
    e.
    disegno professionale;
    f.
    calcolo;
    g.
    prescrizioni e norme;
    h.
    protezione dell’ambiente ed ecologia;
    i.
    diritto del lavoro e amministrazione.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    strategie d’apprendimento e apprendimento permanente;
    e.
    comportamento orientato alle esigenze aziendali.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    capacità di comunicare e forme comportamentali;
    c.
    capacità di lavorare in gruppo;
    d.
    approccio improntato alla qualità a livello teorico e operativo;
    e.
    comportamento ecologico.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 77

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    7 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Di queste sono dedicate:

    a.
    all’insegnamento professionale: 400 lezioni;
    b.
    all’insegnamento di cultura generale: 240 lezioni;
    c.
    all’insegnamento dello sport: 80 lezioni.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 28 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4-6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all’arti­colo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base di falegname CFP con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell’azienda di tirocinio

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    b.
    attestato federale di capacità di falegname e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda in cui è occupato al 100 per cento un formatore qualificato può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    4 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore rileva il livello raggiunto dalla persona in formazione in un rapporto scritto e lo discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale.
    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli 4–6.

    2 Nella procedura di qualificazione vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    lavoro finale
    Questa parte d’esame si svolge di norma in azienda, nel corso del quarto semestre, e dura da 8 a 16 ore. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
    b.
    nota dei corsi interaziendali
    La nota è data dalla media della valutazione di tre corsi interaziendali predefiniti.
    c.
    nota scolastica dell’insegnamento professionale
    Fa stato la nota scolastica. Essa è data dalla media di tutte le note semestrali delle materie professionali.
    d.
    cultura generale
    Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato il relativo programma quadro d’insegnamento emanato dalla SEFRI.
    Art. 18 Superamento

    1 La procedura di qualificazione è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro finale» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione ed è arrotondata a un decimale.

    3 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro finale: conta due volte;
    b.
    nota scolastica dei corsi interaziendali: conta una volta sola;
    c.
    nota scolastica dell’insegnamento professionale: conta una volta sola;
    d.
    cultura generale: conta una volta sola.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale o i corsi interaziendali, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza.

    3 Se si ripetono due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

    4 Se si ripetono i corsi interaziendali durante due semestri, fa stato la nuova nota scolastica dei corsi 5 e 7 oppure la nota di un esame sostituivo8.

    8 Versione del 15 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013

    Art. 20 Casi particolari

    Le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, in sostituzione della nota scolastica dell’inse­gnamento professionale e della nota scolastica dei corsi interaziendali devono sostenere un esame sostitutivo per entrambi i campi di qualificazione.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21 Certificato federale di formazione pratica

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «falegname CFP».

    3 Nel certificato delle note figurano la nota complessiva e la nota di ogni campo di qualificazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami CFP

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per falegnami CFP ha la seguente composizione:

    a.
    tre rappresentanti dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS);
    b.
    due rappresentanti della Fédération romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM);
    c.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    d.
    un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19969 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti di cui al capoverso 1 lettera d;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli 4–6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    1 L’autorità cantonale competente decide in merito al riconoscimento dell’equi­pollenza delle formazioni pilota precedenti o di titoli a livello del certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 La modifica del 15 novembre 2012 si applica a tutte le persone che hanno cominciato la formazione dopo il 1° gennaio 201310.

    10 Aggiunto mediante modifica del 15 novembre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013.

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

    3 La presente modifica del 15 novembre 2012 entra in vigore il 1° gennaio 20139.

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