412.101.220.20 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.20

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)

    del 1° novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2018)

    82014

    Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC

    Coiffeuse EFZ/Coiffeur EFZ

    Coiffeuse CFC/Coiffeur CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I parrucchieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    operano orientandosi alle esigenze della clientela e alla qualità e comunicano con rispetto, cordialità e in modo adeguato alla situazione. Assistono e consigliano la clientela in modo competente. Tengono in considerazione i desideri del cliente nonché la forma del viso, la qualità dei capelli e le proporzioni corporee;
    b.
    valutano lo stato dei capelli e del cuoio capelluto, per poi effettuare il trattamento e le cure adeguate. Pianificano ed effettuano autonomamente il taglio dei capelli e la modifica di forma e di colore e creano acconciature;
    c.
    valutano i prodotti per parrucchieri, li impiegano seguendo le istruzioni e spiegano la loro utilità ai clienti. Raccomandano e vendono prodotti e ausili per l’uso a domicilio;
    d.
    creano un’atmosfera gradevole all’interno dell’azienda, si integrano nel gruppo di lavoro e impostano le fasi personali di studio e di lavoro. Per rispondere alle mutevoli esigenze relative alle tecniche e alle tendenze della moda svolgono attività di formazione continua;
    e.
    organizzano e curano il posto di lavoro, rispettano le prescrizioni in materia di igiene e tengono conto dell’impiego economico ed ecologico dei prodotti;
    f.
    sono attenti ai pericoli che possono presentarsi nel lavoro quotidiano, si proteggono e proteggono la clientela. Nell’esecuzione dei lavori attuano scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di parrucchiere CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i loro apporti.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    assistenza alla clientela:
    1.
    accogliere, assistere e congedare la clientela,
    2.
    fissare appuntamenti e concordare prestazioni,
    3.
    preparare le fasi di lavoro,
    4.
    gestire critiche e reclami da parte della clientela,
    5.
    tenere lo schedario della clientela;
    b.
    consulenza e vendita di prestazioni di servizio e prodotti:
    1.
    consigliare e vendere prestazioni di servizio,
    2.
    consigliare e vendere prodotti,
    3.
    consigliare e vendere attrezzi per l’uso a domicilio,
    4.
    presentare e stoccare prodotti e prestazioni,
    5.
    seguire con regolarità corsi di formazione continua;
    c.
    trattamento e cura del cuoio capelluto e dei capelli:
    1.
    eseguire una diagnosi del cuoio capelluto e dei capelli e scegliere il prodotto adeguato,
    2.
    eseguire lo shampoo al cuoio capelluto e ai capelli,
    3.
    eseguire una cura per il cuoio cappelluto,
    4.
    eseguire una cura per i capelli;
    d.
    taglio dei capelli:
    1.
    eseguire il taglio a forma piena orizzontale e diagonale,
    2.
    eseguire il taglio a forma graduata orizzontale e diagonale,
    3.
    eseguire il taglio a gradazione della lunghezza,
    4.
    eseguire il taglio a scalatura regolare,
    5.
    eseguire il taglio a scalatura in allungamento, forma combinata,
    6.
    eseguire il taglio a rasoio,
    7.
    eseguire il taglio con tecnica di base,
    8.
    eseguire le tecniche di sfoltimento,
    9.
    eseguire il taglio con combinazione di diverse tecniche,
    10.
    eseguire il taglio di diverse forme della barba con rasatura dei dettagli;
    e.
    modifica del colore dei capelli:
    1.
    eseguire una diagnosi e pianificare modifiche del colore,
    2.
    eseguire modifiche del colore,
    3.
    applicare diverse tecniche per mèches con mezzi ausiliari appropriati;
    f.
    ondulazione permanente dei capelli:
    1.
    eseguire una diagnosi e scegliere il prodotto per la permanente,
    2.
    eseguire l’ondulazione permanente dei capelli con mezzi e tecniche diversi;
    g.
    creazione di acconciature:
    1.
    dar forma ai capelli con diversi mezzi e apparecchi asciugacapelli,
    2.
    dar forma ai capelli con bigodini e altri mezzi,
    3.
    modificare la forma dei capelli utilizzando apparecchi e ferri a caldo,
    4.
    pettinare i capelli ed eseguire il finish;
    h.
    organizzazione e cura dell’ambiente di lavoro:
    1.
    curare ed eseguire la manutenzione degli arnesi professionali e dello spazio di lavoro, rispettare l’igiene aziendale in conformità con le norme del settore,
    2.
    strutturare le fasi di apprendimento e di lavoro personali,
    3.
    conoscere gli aspetti economici ed ecologici della conduzione aziendale e pianificare la formazione continua;
    i.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    gestire i rifiuti,
    2.
    garantire la prevenzione degli infortuni.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 13 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di dodici e massima di quattordici giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 8 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi, e
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    c.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    d.
    stabilisce l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza­zione e la ripartizione di tali corsi per tutta la durata della formazione professionale di base;
    e.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo e centro di distribuzione.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di parrucchiere AFC con almeno quattro anni di esperienza professionale e conclusione di un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l’articolo 44 capoverso 2 OFPr;
    b.
    attestato federale di capacità di parrucchiere qualificato, indirizzo professionale «signora» o «uomo», con almeno quattro anni di esperienza professionale e conclusione di un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l’articolo 44 capoverso 2 OFPr;
    c.
    attestato professionale federale di parrucchiere e conclusione di un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l’articolo 44 capoverso 2 OFPr;
    d.
    diploma di parrucchiere e conclusione di un modulo di didattica supplementare alla qualifica secondo l’articolo 44 capoverso 2 OFPr.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 12 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma­zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del parrucchiere AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17).
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «esame parziale», della durata di tre-cinque ore. L’esame ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione. Sono oggetto dell’esame lavori professionali di base. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di cinque-sette ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento;
    c.
    «conoscenze professionali», della durata di tre-quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 30 minuti;
    d.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle sei note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 20 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: 20 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «parrucchiera AFC» o «parrucchiere AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per parrucchieri AFC

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per parrucchieri AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da cinque a sette rappresentanti dell’associazione «coiffureSUISSE»;
    b.
    un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;
    c.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
    c.
    richiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 14 dicembre 20058 sulla formazione professionale di base di parrucchiera/parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione concernente l’ordinanza della SEFRI del 14 dicembre 2005 sulla formazione professionale di base di parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC).

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di parrucchiere AFC prima del 1o gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per parrucchiere AFC entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

    3 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

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