412.101.220.21 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.21

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica con attestato federale di capacità (AFC)

    del 19 agosto 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

    37005

    Tecnologa/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC

    Chemie- und Pharmatechnologin EFZ/

    Chemie- und Pharmatechnologe EFZ

    Technologue en production chimique et pharmaceutique CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 I tecnologi di chimica e chimica farmaceutica di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    impiegano installazioni tecnologiche automatizzate per la produzione ecologica e sicura di prodotti chimici, biologici e farmaceutici;
    b.
    pianificano processi di produzione, manipolano sostanze di processo e vet­tori energetici e svolgono autonomamente i processi produttivi;
    c.
    durante lo svolgimento dei processi verbalizzano i parametri definiti, effettuano controlli di processo e avviano le misure prestabilite in caso di problemi relativi alla qualità;
    d.
    durante lo svolgimento dei processi attuano le prescrizioni aziendali e legali in modo coscienzioso e badano alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente;
    e.
    cooperano con specialisti in materia di tecnica, garanzia della qualità, ricerca e sviluppo.

    2 La formazione di tecnologi di chimica e chimica farmaceutica di livello AFC prevede i seguenti orientamenti:

    a.
    tecnologia chimica;
    b.
    biotecnologia;
    c.
    tecnologia farmaceutica.

    3 L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base. Viene indicato al momento dell’iscrizione all’esame finale.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    gestione di sostanze di processo:
    1.
    disporre sostanze di processo,
    2.
    trasportare sostanze di processo all’interno dell’azienda,
    3.
    stoccare sostanze di processo all’interno dell’azienda,
    4.
    smaltire sostanze di processo;
    b.
    manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo:
    1.
    utilizzare vettori energetici,
    2.
    estrarre sostanze di processo;
    c.
    configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature:
    1.
    configurare installazioni e apparecchiature e prepararle per i processi,
    2.
    eseguire lavori di manutenzione e riparazione su installazioni e apparecchiature;
    d.
    svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica:
    1.
    immettere sostanze di processo in installazioni e apparecchiature,
    2.
    trasformare sostanze di processo,
    3.
    trasformare sostanze di processo sotto il profilo chimico-tecnico,
    4.
    trasformare sostanze di processo sotto il profilo biotecnologico,
    5.
    trasformare sostanze di processo sotto il profilo della tecnologia farmaceutica,
    6.
    registrare e valutare i parametri di processo,
    7.
    estrarre sostanze di processo da installazioni e apparecchiature;
    e.
    svolgimento di operazioni di pulizia:
    1.
    pulire installazioni, apparecchiature e piccole componenti,
    2.
    pulire locali e ambienti di lavoro.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Sono escluse le competenze operative di cui al capoverso 1 lettera d numeri 3, 4 e 5; l’azienda di tirocinio sceglie una di queste competenze operative come orientamento per la persona in formazione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1540 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la seguente tabella:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    conoscenze professionali

    gestione di sostanze di processo

    140

    100

    0

    240

    manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo

    20

    0

    0

    20

    configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature

    140

    120

    0

    260

    svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica

    200

    120

    160

    480

    Totale lezioni conoscenze professionali

    500

    340

    160

    1000

    b.
    cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    sport

    80

    60

    40

    180

    Totale delle lezioni

    700

    520

    320

    1540

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 45 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi:

    Orientamenti

    tecnologia chimica

    biotecnologia

    tecnologia farmaceutica

    Anno

    Corsi

    Campo di competenze operative/Competenza operativa

    Durata

    1

    Corso 1

    Gestione di sostanze di processo

    6 giorni

    X

    X

    X

    Manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo

    2 giorni

    X

    X

    X

    Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature

    3 giorni

    X

    X

    X

    Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica

    6 giorni

    X

    X

    X

    Svolgimento di operazioni di pulizia

    1 giorno

    X

    X

    X

    Numero di giorni

    18

    18

    18

    2

    Corso 2

    Gestione di sostanze di processo

    2 giorni

    X

    X

    X

    Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature

    1 giorno

    X

    X

    X

    Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica

    9 giorni

    X

    X

    X

    Numero di giorni

    12

    12

    12

    2

    Corso 3

    Gestione di sostanze di processo

    1 giorno

    X

    X

    X

    Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo chimico-tecnico

    13 giorni

    X

    Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della biotecnologia

    13 giorni

    X

    Trasformazione di sostanze di processo sotto il profilo della tecnologia farmaceutica

    13 giorni

    X

    Svolgimento di operazioni di pulizia

    1 giorno

    X

    X

    X

    Numero di giorni

    15

    15

    15

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi, e
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 3 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    b.
    preparatore chimico tecnico qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione, una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze dei corsi 2 e 3 vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 19 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 24–40 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e riporta le seguenti voci e ponderazioni:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro8

    70 %

    2

    Documentazione

    10 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    10 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campo di competenze operative

    Tipo di esame/durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1.

    Gestione di sostanze di processo

    60 min.

    25 %

    2.

    Manipolazione di vettori energetici e sostanze di processo

    30 min.

    10 %

    3.

    Configurazione e riparazione di installazioni e apparecchiature

    60 min.

    25 %

    4.

    Svolgimento di processi chimici, biotecnologici e di tecnologia farmaceutica

    90 min.

    40 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20069 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    8 Versione del 30 giu. 2015.

    9 RS 412.101.241

    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4;
    b.
    per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» viene attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripete l’ultimo dei corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fa stato solo la nuova nota.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «tecnologa di chimica e chimica farmaceutica AFC»/«tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi di chimica e chimica farmaceutica AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi di chimica e chimica farmaceutica AFC è composta:

    a.
    2–3 rappresentanti di scienceindustries;
    b.
    2–3 rappresentanti dell’associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche;
    c.
    2–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 I tre orientamenti devono essere rappresentati.

    4 La Commissione si autocostituisce.

    5 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

    a.
    scienceindustries;
    b.
    l’associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 15 dicembre 200510 sulla formazione professionale di base Tecnologo/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione del 15 dicembre 2005 Tecnologa di chimica e chimica farmaceutica AFC/Tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tecnologi di chimica e chimica farmaceutica prima del 1° gennaio 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per tecnologi di chimica e chimica farmaceutica entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2015.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

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