412.101.220.23 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta agli impianti di trasporto a fune / Addetto agli impianti di trasporto a fune con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.220.23

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta agli impianti di trasporto a fune / Addetto agli impianti di trasporto a fune con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    del 25 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

    56505

    Addetta agli impianti di trasporto a fune CFP / Addetto agli impianti di trasporto a fune CFP

    Seilbahnerin EBA / Seilbahner EBA

    Employée de remontées mécaniques AFP / Employée de remontées mécaniques AFP/

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr), visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    1 Gli addetti agli impianti di trasporto a fune di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    forniscono consulenza ai clienti e conducono colloqui di vendita nella lingua locale, in una seconda lingua nazionale o in inglese; prestano i primi soccorsi in caso d’emergenza;
    b.
    monitorano la situazione metereologica e adottano misure adeguate in caso di necessità; effettuano controlli regolari nelle stazioni e sul tracciato e li documentano; mettono in funzione i diversi impianti di trasporto, sorvegliano il funzionamento dell’impianto, trasportano i clienti, gli animali e le merci e disattivano gli impianti di trasporto;
    c.
    adottano le misure necessarie in caso di arresto dell’impianto, incendio o incidente; mettono in salvo le persone e gli animali;
    d.
    puliscono le infrastrutture, effettuano in gruppo la manutenzione delle stazioni, del tracciato e dei veicoli; in base a un incarico dettagliato effettuano autonomamente la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto a fune e ne documentano lo stato.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    assistenza alla clientela:
    1.
    condurre colloqui di consulenza e di vendita alla cassa,
    2.
    svolgere semplici conversazioni in una seconda lingua nazionale o in inglese con la clientela di lingua straniera,
    3.
    prestare i primi soccorsi;
    b.
    funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali:
    1.
    rilevare la situazione meteorologica del momento e predisporre le misure del caso,
    2.
    effettuare controlli regolari nelle stazioni e documentarli,
    3.
    effettuare controlli regolari sul tracciato e documentarli,
    4.
    mettere in funzione l’impianto di trasporto,
    5.
    garantire e sorvegliare il funzionamento dell’impianto,
    6.
    trasportare i clienti,
    7.
    trasportare le merci,
    8.
    disattivare l’impianto di trasporto;
    c.
    intervento in caso di guasti:
    1.
    predisporre le misure opportune in caso di arresto dell’impianto,
    2.
    mettere in salvo le persone e gli animali,
    3.
    predisporre le misure opportune in caso di incendio o incidente;
    d.
    manutenzione dell’impianto di trasporto:
    1.
    pulire le infrastrutture,
    2.
    effettuare in gruppo la manutenzione delle stazioni,
    3.
    effettuare in gruppo la manutenzione dei veicoli,
    4.
    effettuare in gruppo la manutenzione del tracciato,
    5.
    effettuare autonomamente in officina la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto e documentarne lo stato.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Assistenza alla clientela

    40

    40

    80

    Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali

    70

    70

    140

    Intervento in caso di guasti

    30

    30

    60

    Manutenzione dell’impianto di trasporto

    60

    60

    120

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    400

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    240

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    80

    Totale delle lezioni

    360

    360

    720

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 30 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Competenze operative

    Durata

    1

    1

    a1 Condurre colloqui di consulenza e di vendita alla cassa

    3 giorni

    1

    2

    a3 Prestare i primi soccorsi

    b1 Rilevare la situazione meteorologica del momento e predisporre le misure del caso

    c2 Mettere in salvo le persone e gli animali

    c3 Predisporre le misure opportune in caso di incendio o incidente

    4 giorni

    1

    3

    d1 Pulire le infrastrutture

    d5 Effettuare autonomamente in officina la manutenzione delle componenti infrastrutturali e dell’impianto e documentarne lo stato

    6 giorni

    1

    4

    b4 Mettere in funzione l’impianto di trasporto

    b5 Garantire e sorvegliare il funzionamento dell’impianto

    b7 Trasportare le merci

    b8 Disattivare l’impianto di trasporto

    5 giorni

    2

    5

    b2 Effettuare controlli regolari presso le stazioni e documentarli 

    b3 Effettuare controlli regolari del tracciato e documentarli

    c1 Predisporre le misure opportune in caso di arresto dell’impianto

    6 giorni

    2

    6

    d2 Effettuare in gruppo la manutenzione delle stazioni

    d3 Effettuare in gruppo la manutenzione dei veicoli

    d4 Effettuare in gruppo la manutenzione del tracciato

    6 giorni

    Totale

    30 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 25 giugno 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    capotecnico o suo sostituto secondo gli articoli 46a e 46b dell’ordinanza del 21 dicembre 20066 sugli impianti a fune;
    b.
    attestato federale di capacità di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccatronico degli impianti a fune AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

    1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’addetto agli impianti di trasporto a fune CFP, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 16–40 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    10 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    30 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame e durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1

    Assistenza alla clientela

    20 min.

    20 %

    2

    Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali

    40 min.

    30 %

    3

    Intervento in caso di guasti

    20 min.

    20 %

    4

    Manutenzione dell’impianto di trasporto

    40 min.

    30 %

    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa alla formazione professionale pratica: 30 per cento;
    b.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 40 per cento;
    c.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 30 per cento.

    4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.

    5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sei controlli delle competenze.

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 22 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta agli impianti di trasporto a fune» / «addetto agli impianti di trasporto a fune».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune è composta da:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti di Funivie Svizzere;
    b.
    un rappresentante del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) e un rappresentante dell’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK);
    c.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali Funivie Svizzere.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto agli impianti di trasporto a fune prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per addetto agli impianti di trasporto a fune entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17−23) si applicano dal 1° gennaio 2022.

    WICHTIGER HINWEIS

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