412.101.220.25 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/Addetto del pneumatico
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    412.101.220.25

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/Addetto del pneumatico

    del 6 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2018)

    46320

    Addetta/Addetto del pneumatico

    Reifenpraktikerin/Reifenpraktiker

    Praticienne en pneumatiques/Praticien en pneumatiques

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è addetta/addetto del pneumatico.

    2 Il profilo professionale dell’addetto del pneumatico implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

    a.
    montaggio e smontaggio di ruote e pneumatici, esecuzione di lavori di bilanciatura e tecniche di riparazione;
    b.
    corretto svolgimento dei lavori di servizio fondamentali sui veicoli;
    c.
    padronanza dei compiti aziendali di carattere generale;
    d.
    durante il lavoro con ruote e pneumatici, rispetto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e dell’ambiente;
    e.
    pianificazione del proprio lavoro in funzione degli obiettivi, svolgimento del lavoro in modo pulito e sicuro e, nei confronti di clienti e collaboratori, comportamento incentrato sulla fornitura di una prestazione.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 È ammesso alla formazione professionale di base chi ha compiuto 15 anni d’età e ha concluso la scuola dell’obbligo.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti campi:

    a.
    padroneggiare funzioni e compiti aziendali di carattere generale;
    b.
    eseguire lavori di servizio fondamentali;
    c.
    rispettare le prescrizioni durante il lavoro con ruote e pneumatici;
    d.
    eseguire smontaggio e montaggio di ruote e pneumatici;
    e.
    padroneggiare la tecnica di riparazione;
    f.
    garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
    c.
    modo di pensare ed agire improntato alla qualità;
    d.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    e.
    strategie d’apprendimento;
    f.
    tecniche creative;
    g.
    comportamento ecologico.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento continuo;
    c.
    capacità di comunicazione;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 640 lezioni. La ripartizione è la seguente:

    a.
    insegnamento professionale: 320 lezioni;
    b.
    insegnamenti di cultura generale: 240 lezioni;
    c.
    insegnamento dello sport: 80 lezioni.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di quattro giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all’arti­colo 18 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
    d.
    le prescrizioni e raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per addetti del pneumatico con indicazione di titolo, data, autore e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato il programma quadro d’insegna­mento emanato dalla SEFRI.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell’azienda di tirocinio

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in un ambito pertinente;
    b.
    attestato federale di capacità o qualifica equivalente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo del pneumatico;
    c.
    professionisti con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo del pneumatico.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda in cui è occupato al 100 per cento un formatore qualificato può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento, può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista chi dispone di almeno due anni di esperienza professionale nel campo automobilistico.

    4 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    5 In casi particolari, l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Rapporto di formazione

    Il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione e lo discute con quest’ultima almeno una volta al semestre.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione ad una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno due anni nel campo del pneumatico.

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nella procedura di qualificazione vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    lavori pratici
    L’esame in questo campo dura da quattro a cinque ore e si svolge in sedi appropriate. È ammessa, come ausilio, la consultazione della letteratura specializzata;
    b.
    conoscenze professionali
    L’esame in questo campo dura due ore, di cui circa un’ora e mezzo dedicata all’esame scritto e mezz’ora circa all’esame orale; esso è valutato nel modo seguente:
    scritto,
    orale,
    nota scolastica (media di tutte le note semestrali dell’insegnamento professionale);
    c.
    cultura generale
    Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato il relativo programma quadro d’insegnamento emanato dalla SEFRI.
    Art. 18 Superamento

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavori pratici» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione ed è arrotondata a un decimale.

    3 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione con la seguente ponderazione:

    a.
    lavori pratici: conta doppio;
    b.
    conoscenze professionali: conta una volta sola;
    c.
    cultura generale: conta una volta sola.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» resta valida la nota scolastica dell’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

    Art. 20 Casi particolari

    Per le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza si terrà in considerazione il campo di qualificazione «conoscenze professionali» senza la nota scolastica.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21 Certificato federale di formazione pratica

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «addetta del pneumatico CFP/addetto del pneumatico CFP».

    3 Nel certificato delle note figurano la nota complessiva e la nota di ogni campo di qualificazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per addetti del pneumatico

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per addetti del pneumatico ha la seguente composizione:

    a.
    da tre a sei rappresentanti dell’Associazione svizzera del pneumatico (ASP);
    b.
    da uno a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti di cui al capoverso 1 lettera c;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    L’autorità cantonale competente decide in merito al riconoscimento dell’equi­pollenza di formazioni pilota o di titoli che si collocano al livello del certificato federale di formazione pratica (CFP).

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

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