412.101.220.30 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla logistica/addetto alla logistica con attestato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.220.30

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla logistica/addetto alla logistica con attestato federale di formazione pratica (CFP)

    del 9 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

    95511

    Addetta alla logistica CFP/Addetto alla logistica CFP

    Logistikerin EBA/Logistiker EBA

    Logisticienne AFP/Logisticien AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli addetti alla logistica di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    accettano la merce, la controllano secondo le direttive aziendali e la prepa­rano per lo stoccaggio;
    b.
    stoccano e gestiscono la merce in maniera conforme, sicura, accurata, efficiente sotto il profilo energetico e rispettosa dell’ambiente secondo le direttive aziendali;
    c.
    preparano la merce per la distribuzione, la imballano e la spediscono oppure la caricano affinché venga consegnata e recapitata;
    d.
    riconoscono i pericoli sul posto di lavoro e adottano le misure adeguate per la protezione individuale, dei collaboratori in azienda, dei clienti, di terzi e dei valori materiali;
    e.
    lavorano in maniera orientata ai risultati, nel rispetto della qualità, delle risorse e dell’energia e con consapevolezza dei costi. Nel proprio ambito di competenza adottano misure per ottimizzare la qualità e l’economicità del­l’azienda logistica e per aumentare l’efficienza dell’energia e delle risorse.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    accettazione della merce:
    1.
    controllare la merce,
    2.
    scaricare la merce,
    3.
    movimentare la merce;
    b.
    gestione della merce:
    1.
    stoccare la merce,
    2.
    mettere al sicuro le giacenze
    3.
    commissionare la merce;
    c.
    distribuzione della merce:
    1.
    preparare la distribuzione della merce,
    2.
    caricare la merce,
    3.
    spedire la merce,
    4.
    consegnare la merce;
    d.
    rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente:
    1.
    riconoscere i pericoli e adottare misure,
    2.
    garantire la capacità lavorativa,
    3.
    gestire i rifiuti in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente,
    4.
    manipolare correttamente le sostanze pericolose,
    5.
    in caso di eventi eccezionali agire secondo le norme aziendali in materia di sicurezza;
    e.
    ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse:
    1.
    rispettare gli standard di qualità,
    2.
    promuovere l’economicità e l’efficienza delle risorse,
    3.
    lavorare in modo efficiente e nel rispetto delle esigenze dei clienti.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Accettazione della merce
    Gestione della merce
    Distribuzione della merce
    Rispetto delle disposizioni relative alla sicu­rezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente
    Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse

    200

    200

    400

    Totale

    200

    200

    400

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    240

    c.
    Educazione fisica
    40
    40
    80

    Totale delle lezioni

    360

    360

    720

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 14 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

    Corsi

    Anno

    [Campo competenze operative/ Competenza operativa]

    Durata

    Corso 1

    Accettazione della merce

    Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    4 gg.

    Corso 2

    Movimentare la merce (conduzione di mezzi di movimentazione a pavimento) Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    4 gg.

    Corso 3

    Gestione della merce

    Distribuzione della merce

    Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    4 gg.

    Corso 4

    Distribuzione della merce

    Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse

    4 gg.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale;
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi;
    3.
    il livello richiesto per la professione.
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 6 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di impiegato in logistica AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di impiegato in logistica con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento corrispondente;
    c.
    attestato federale di capacità di magazziniere con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento corrispondente;
    d.
    attestato federale di capacità di impiegato postale con almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento corrispondente;
    e.
    attestato federale di capacità con le necessarie conoscenze professionali nel settore della logistica con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento corrispondente;
    f.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

    1 Il formatore rileva le prestazioni della persona in formazione sotto forma di controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non vengono documentati controlli delle competenze.

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze dei corsi 1 e 3 (art. 8 cpv. 2) vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Gli operatori dei corsi interaziendali rilasciano il titolo di formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’addetto alla logistica CFP, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

    2 Un ulteriore requisito per l’ammissione alla procedura di qualificazione con esame finale è il possesso del titolo di formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento.

    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Accettazione della merce

    Gestione della merce

    Distribuzione della merce

    80 %

    2

    Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/Durata

    Ponderazione

    scritto

    1

    Accettazione della merce

    Gestione della merce

    Distribuzione della merce

    80 min.

    70 %

    2

    Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

    Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse

    40 min.

    30 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note ponderate relative a:

    a.
    formazione professionale pratica, 25 per cento;
    b.
    insegnamento professionale, 50 per cento;
    c.
    corsi interaziendali, 25 per cento.

    4 Per nota della formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei 3 controlli delle competenze.

    5 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 4 note delle pagelle semestrali.

    6 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei 2 controlli delle competenze.

    7 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico, 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 22 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta alla logistica CFP»/«addetto alla logistica CFP».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del settore della logistica.

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione del settore della logistica è composta da:

    a.
    5–9 rappresentanti dell’Associazione svizzera per la formazione professio­nale in logistica (ASFL);
    b.
    1–2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 Gli indirizzi professionali devono essere rappresentati.

    4 La Commissione si autocostituisce.

    5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can­toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi inter­aziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo e revoca di approvazioni

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 18 ottobre 20069 sulla formazione professionale di base di addetta alla logistica/addetto alla logistica con certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione per addetti alla logistica CFP del 26 luglio 2010.

    9 FF …

    Art. 27 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla logistica prima del 1° gennaio 2016 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla logistica entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 28 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1723) entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

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