412.101.220.34 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/Meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.34

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/Meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC)

    del 25 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

    43905

    Meccanica di macchine agricole AFC/

    Meccanico di macchine agricole AFC

    Landmaschinenmechanikerin EFZ/

    Landmaschinenmechaniker EFZ

    Mécanicienne en machines agricoles CFC/

    Mécanicien en machines agricoles CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 23 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è meccanica di macchine agricole AFC/mecca­nico di macchine agricole AFC.

    2 Il profilo professionale del meccanico di macchine agricole AFC implica in particolare i seguenti comportamenti, capacità e conoscenze:

    a.
    esecuzione di lavori di manutenzione, assistenza e riparazione su macchine e apparecchi di tecnica agricola e di rami affini;
    b.
    delimitazione e risoluzione sistematica di problemi complessi e specifici delle macchine;
    c.
    esecuzione di adeguamenti su macchine e apparecchi secondo le esigenze specifiche del cliente;
    d.
    impegno a livello ecologico e capacità di stabilire relazioni corrette e adeguate con superiori, collaboratori e clienti. Talento nell’apprendimento, nello svolgimento di compiti organizzativi e pianificatori, nonché nell’applica­zione di soluzioni economicamente adeguate. Flessibilità e autonomia appropriate.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    basi comuni;
    b.
    lavori professionali comuni;
    c.
    lavori professionali specifici del meccanico di macchine agricole.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    metodologia d’apprendimento;
    b.
    metodologia di colloquio;
    c.
    metodologia di lavoro.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    competenza personale;
    b.
    competenza relazionale;
    c.
    senso di responsabilità.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 23 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su circa quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1575 lezioni. Le lezioni sono ripartite nel modo seguente:

    a.
    per l’insegnamento professionale: 920 lezioni;
    b.
    per gli insegnamenti di cultura generale: 480 lezioni;
    c.
    per l’insegnamento dello sport:175 lezioni.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata minima di 36 e massima di 38 giornate di 8 ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all’articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per meccanici di macchine agricole con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell’azienda di tirocinio

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    diploma della formazione professionale superiore di livello terziario nel­l’ambito della tecnica degli apparecchi a motore, delle macchine agricole o edili;
    b.
    attestato federale di capacità di meccanico di macchine agricole qualificato con almeno due anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di professioni affini e almeno cinque anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

    a.
    è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre e la discute con la persona in formazione.

    3 Ogni semestre il formatore rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno due anni nel ramo delle macchine agricole.

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    esame parziale (nel quarto semestre)
    L’esame dura da 10 a 12 ore.
    b.
    lavoro pratico
    L’esame dura da 10 a 12 ore. La persona in formazione deve dimostrare di sapere eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle neces­sità e alla situazione, le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date.
    c.
    conoscenze professionali
    Le conoscenze professionali sono verificate tramite un esame della durata complessiva di quattro ore; l’esame orale ha una durata massima di un’ora. La nota scolastica relativa all’insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali nelle materie basi/lavori professionali 1 e basi/lavori professionali 2. La nota scolastica rientra nel campo di qualificazione «conoscenze professionali».
    d.
    cultura generale
    Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 18 Superamento

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «esame parziale» viene attribuito il 4 o una nota superiore;
    b.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione ed è arrotondata a un decimale.

    3 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale: conta una volta sola;
    b.
    lavoro pratico: conta doppio;
    c.
    conoscenze professionali: conta una volta sola;
    d.
    cultura generale: conta una volta sola.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota scolastica relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

    Art. 20 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, si terrà in considerazione il campo di qualificazione «conoscenze professionali» senza la nota scolastica relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21 Attestato federale di capacità

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «meccanica di macchine agricole AFC/meccanico di macchine agricole AFC».

    3 Nel certificato delle note figurano la nota complessiva e le note di ogni campo di qualificazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per meccanici di macchine agricole AFC

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per meccanici di macchine agricole AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da due a cinque rappresentanti dell’Unione svizzera del metallo (USM);
    b.
    da uno a due rappresentanti dell’Associazione svizzera dell’industria delle macchine edili;
    c.
    un rappresentante dell’Associazione svizzera dei docenti di materie professionali di macchine agricole, apparecchi a motore e macchine edili;
    d.
    un rappresentante delle parti sociali;
    e.
    un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19968 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di cui al capoverso 1 lettera e;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 22 aprile 19919 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per meccanici di macchine agricole;
    b.
    il programma del 22 aprile 199110 per l’insegnamento professionale dei meccanici di macchine agricole.

    2 L’approvazione del regolamento dell’11 giugno 1991 concernente i corsi d’intro­duzione per meccanici di macchine agricole è revocata.

    9 FF 1991 III 984

    10 FF 1991 III 984

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di meccanico di macchine agricole prima del 1° gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente.

    2 Fino al 31 dicembre 2013, chi ripete l’esame finale di tirocinio per meccanico di macchine agricole viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

    2 Le disposizioni concernenti l’esame parziale (art. 17 cpv. 2 lett. a) entrano in vigore il 1° gennaio 2009, quelle concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16, art. 17 cpv. 2 lett. b, c e d nonché art. da 18 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

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