412.101.220.39 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.39

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

    del 12 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2017)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    82112

    Estetista AFC

    Kosmetikerin EFZ/Kosmetiker EFZ

    Esthéticienne CFC/Esthéticien CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), 2

    visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    3 RS 412.10

    4 RS 412.101

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è estetista AFC.

    2 Gli estetisti AFC svolgono, in modo autonomo, cure estetiche rivolte alla persona e si occupano della consulenza e della vendita di preparati osservando indicazioni e controindicazioni. In particolare essi si distinguono per il modo di pensare e operare orientato alla clientela, al proprio gruppo di lavoro e alle esigenze economico-aziendali; nell’azienda, assicurano lo svolgimento di compiti organizzativi. Conoscono, nel proprio ambito di attività, i principi dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    economia aziendale, organizzazione e tecniche aziendali;
    b.
    igiene, sicurezza sul lavoro e misure di protezione;
    c.
    comunicazione, consulenza e vendita;
    d.
    trattamenti estetici;
    e.
    trattamenti speciali;
    f.
    scienze naturali e conoscenze del corpo umano importanti per l’esercizio della professione.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.5
    approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    pensiero sistemico;
    e.
    strategie d’apprendimento;
    f.
    metodi di consulenza e di vendita;
    g.
    tecniche creative;
    h.
    tecniche di presentazione.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento continuo;
    c.
    capacità di comunicazione;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    h.
    consapevolezza ecologica.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 7

    1 All’inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 12 e massima di 14 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 106 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz­zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distri­buzione.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell’azienda di tirocinio

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di estetista e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di estetista qualificata conseguito in base al diritto previgente e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in un ambito pertinente.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.8

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.9

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.10

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.11

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni12

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 1413 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 14a14 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità can­tonale.

    14 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.15
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’estetista AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 17 cpv. 1).

    2 …16

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    16 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    lavoro pratico, della durata da sette a otto ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste per un lavoro prestabilito o in situazioni date. La documentazione dell’apprendi­mento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
    b.
    conoscenze professionali della durata da tre a quattro ore. L’esame è orale e/o scritto. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora.
    c.
    cultura generale. Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200617 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 18 Superamento

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore;
    b.18
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media arrotondata a un decimale delle seguenti note con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: conta doppio;
    b.
    conoscenze professionali: conta una volta sola;
    c.
    nota scolastica relativa all’insegnamento professionale: conta una volta sola;
    d.
    cultura generale: conta una volta sola.

    3 Per nota scolastica relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.19

    18 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota scolastica conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

    Art. 20 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota scolastica relativa all’insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21 Attestato federale di capacità

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «estetista AFC».20

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione e la nota scolastica relativa all’inse­gnamento professionale.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Sezione 10:21 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per estetisti AFC

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione per estetisti AFC ha la seguente composizione:

    a.
    quattro rappresentanti dell’Associazione professionale svizzera d’estetica (APSE);
    b.
    un rappresentante dell’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC);
    c.
    un rappresentante dell’Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI);
    d.
    due o tre rappresentanti dei docenti delle scuole professionali;
    e.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren­dimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 12 giugno 199222 (modifica del 3 settembre 1996) concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per estetisti;
    b.
    il programma del 12 giugno 199223 per l’insegnamento professionale degli estetisti.

    2 L’approvazione del regolamento del 1° ottobre 1987 concernente i corsi d’introduzione per estetisti è revocata.

    22 FF 1996 V 117

    23 FF 1992 V 677

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di estetista prima del 1o gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente.

    2 Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l’esame finale di tirocinio per estetista viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

    Art. 24a24 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 ottobre 2016

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di estetista prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2016, la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per estetista entro il 31 dicembre 2021, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    24 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 18 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3647).

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

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