412.101.220.39 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.39

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

    del 7 giugno 2023 (Stato 1° agosto 2024)

    82113

    Estetista AFC

    Kosmetikerin EFZ / Kosmetiker EFZ

    Esthéticienne CFC / Esthéticien CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 13 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    4 RS 822.115

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Le estetiste5 con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    svolgono trattamenti di cura e estetici del corpo e del viso su clienti di ogni età, soddisfacendo necessità e desideri con empatia e professionalità; comunicano in modo appropriato alla situazione e all’interlocutore e pongono il benessere del cliente sempre al primo posto;
    b.
    conducono colloqui di anamnesi e svolgono valutazioni della pelle, del viso e del corpo, ne documentano i risultati e i trattamenti individuali che pianificano in base a essi.
    c.
    informano e consigliano la clientela in merito a trattamenti e prodotti e ne effettuano la vendita; a tal fine si aggiornano sulle tendenze e sono aperte alle innovazioni cosmetiche, tecniche e tecnologiche, facendo attenzione ai rischi per la salute;
    d.
    svolgono mansioni amministrative e organizzative, pubblicizzano la loro attività su diversi canali e garantiscono un ambiente di lavoro curato e con un’atmosfera piacevole;
    e.
    osservano le disposizioni in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente durante lo svolgimento di tutte le attività.

    5 La denominazione al femminile si applica a tutte le persone senza distinzione di genere.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura 3 anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    Organizzazione dei processi aziendali:
    1.
    preparare la postazione di lavoro e il materiale per i trattamenti estetici,
    2.
    gestire il magazzino dello studio di estetica, effettuare ordini e invii,
    3.
    effettuare fatturazione e incasso, con diversi metodi di pagamento, per prodotti cosmetici e trattamenti estetici ed eseguire la chiusura giornaliera,
    4.
    eseguire lavori di pulizia e di manutenzione nello studio di estetica,
    5.
    utilizzare i diversi canali di comunicazione per la pubblicità dello studio di estetica,
    6.
    curare l’allestimento dello studio di estetica a fini promozionali;
    b.
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela:
    1.
    fissare appuntamenti per trattamenti estetici,
    2.
    aggiornare le schede della clientela dello studio di estetica,
    3.
    accogliere la clientela nello studio di estetica e rispondere alle esigenze individuali,
    4.
    consigliare e vendere alla clientela trattamenti estetici e prodotti cosmetici,
    5.
    trattare i reclami indirizzati allo studio di estetica;
    c.
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti:
    1.
    condurre colloqui di anamnesi,
    2.
    valutare la pelle ai fini di un trattamento estetico,
    3.
    valutare le parti del corpo ai fini di un trattamento estetico,
    4.
    definire l’obiettivo del trattamento estetico;
    d.
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté:
    1.
    eseguire trattamenti e massaggi al viso, al collo, alla nuca e al décolleté,
    2.
    trattare i problemi della pelle,
    3.
    eseguire trattamenti contro i processi di invecchiamento della pelle (trattamenti anti-età),
    4.
    tingere ciglia, sopracciglia e correggerne la forma,
    5.
    eseguire il trucco adatto alla persona e all’occasione specifica;
    e.
    Trattamenti di varie parti del corpo:
    1.
    eseguire massaggi classici,
    2.
    eseguire trattamenti e massaggi wellness,
    3.
    curare inestetismi del corpo con trattamenti estetici,
    4.
    epilare e depilare viso e corpo,
    5.
    eseguire la pedicure e la manicure,
    6.
    applicare smalti sulle unghie.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’ articolo 4a capoverso 16 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    6 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Organizzazione dei processi aziendali Accoglienza e fidelizzazione della clientela

    80

    40

    120

    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté

    80

    120

    120

    320

    Trattamenti di varie parti del corpo

    40

    40

    80

    160

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 16 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Denominazione del corso, campi di competenze operative

    Num. giorni

    1

    1

    Organizzazione, accoglienza e fidelizzazione della clientela

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela

    1

    1

    2

    Pedicure e manicure; laccare le unghie

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti di varie parti del corpo

    2

    1

    3

    Epilare e depilare viso e corpo; tingere ciglia, sopracciglia e correggerne la forma; trucco

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté
    Trattamenti di varie parti del corpo

    3

    2

    4

    Trattamenti viso, collo, nuca, décolleté e corpo; trattare i problemi della pelle

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté
    Trattamenti di varie parti del corpo

    2

    2

    5

    Massaggio viso e corpo

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté
    Trattamenti di varie parti del corpo

    2

    2

    6

    Dall’anamnesi al trattamento viso, collo, nuca e décolleté; consulenza e vendita;

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté

    4

    3

    7

    Inestetismi del corpo; problemi della pelle; trucco adatto all’occasione specifica

    Organizzazione dei processi aziendali
    Accoglienza e fidelizzazione della clientela
    Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti
    Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté
    Trattamenti di varie parti del corpo

    2

    Totale

    16

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione8 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione.
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    8 Il piano del 7 giu. 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di estetista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    6 L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’estetista AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico prestabilito, della durata di 8 ore e 15 minuti; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Organizzazione dei processi aziendali Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté

    45 %

    2

    Trattamenti di varie parti del corpo

    25 %

    3

    Accoglienza e fidelizzazione della clientela

    20 %

    4

    Colloquio professionale (Accoglienza e fidelizzazione della clientela; Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti)

    10 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Organizzazione dei processi aziendali Registrazione delle informazioni relative allo stato della pelle e del corpo e pianificazione dei trattamenti Trattamenti viso, collo, nuca e décolleté

    60 %

    2

    Accoglienza e fidelizzazione della clientela Trattamento di varie parti del corpo

    40 %

    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20069 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    4 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’AFC.

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «estetista AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 4, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle estetiste AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle estetiste AFC è composta da:

    a.
    quattro rappresentanti dell’associazione Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK);
    b.
    uno o due rappresentanti dell’Association Suisse des Esthéticiennes avec Certificat Fédéral de Capacité (ASE CFC);
    c.
    uno o due rappresentanti dell’Associazione Estetiste della Svizzera Italiana (AESI);
    d.
    due o tre rappresentanti delle scuole professionali;
    e.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

    a.
    SFK;
    b.
    ASE CFC;
    c.
    AESI.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) si applicano dal 1° gennaio 2027.

    2 Le persone che hanno iniziato la formazione di estetista prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    3 Le persone che, dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1) la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.11

    4 I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per estetista AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.12

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 3 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 276).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 3 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 276).

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