412.101.220.41 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Metalcostruttrice/Metalcostruttore con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.41

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Metalcostruttrice/Metalcostruttore con attestato federale di capacità (AFC)

    del 20 dicembre 2006 (Stato 1° gennaio 2018)

    Metalcostruttrice AFC/Metalcostruttore AFC

    Metallbauerin EFZ/Metallbauer EFZ

    Constructrice métallique CFC/Constructeur métallique CFC

    44504

    Metalcostruzione

    44505

    Lavori di fucinatura

    44507

    Costruzioni in acciaio1

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:5

    1 Introdotto con la modifica del 12 giugno 2008, in vigore dal 1° agosto 2008.

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nuovo testo giusta il n. I 29 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Denominazione, profilo e indirizzi professionali

    1 La denominazione professionale è metalcostruttrice AFC/metalcostruttore AFC.

    2 Il profilo professionale del metalcostruttore AFC implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

    a.
    fabbricazione e montaggio di componenti per metalcostruzioni, costruzioni in acciaio e costruzioni di finestre e facciate;
    b.
    lavorazione di prodotti semilavorati prevalentemente in acciaio, acciaio inossidabile e alluminio;
    c.
    garanzia della qualità dei lavori realizzati;
    d.
    padronanza nell’impiego dei materiali nonché degli impianti d’esercizio e di montaggio;
    e.
    particolare attenzione, nel modo di operare e durante tutte le fasi del processo lavorativo, alla propria sicurezza personale e a quella dei collaboratori, nonché al rispetto dell’ambiente.

    3 Nell’ambito professionale del metalcostruttore AFC si distinguono i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    metalcostruzione;
    b.
    lavori di fucinatura;
    c.
    costruzioni in acciaio6.

    4 L’indirizzo professionale viene menzionato nel contratto di tirocinio prima del­l’inizio della formazione professionale di base.

    6 Introdotto con la modifica del 12 giugno 2008, in vigore dal 1° agosto 2008.

    Art. 2 Durata, inizio e organizzazione

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto metalcostruttore viene computato un anno della formazione: la formazione professionale di base inizia al secondo anno.

    3 Ai titolari dell’attestato federale di capacità di disegnatore-metalcostruttore o di una professione affine vengono computati, di norma, due anni della formazione professionale di base.

    4 Il conseguimento del titolo anche per il secondo indirizzo professionale dura di norma un anno. La procedura di qualificazione si incentra solamente sull’esame pratico. Non è richiesta la frequenza di ulteriori lezioni presso la scuola professio­nale.

    5 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    6 La formazione scolastica è di indirizzo generale per tutta la durata della forma­zione. La formazione professionale pratica segue l’indirizzo professionale prescelto a partire dal primo anno di formazione. I corsi interaziendali sono complementari alla formazione specifica dell’indirizzo prescelto per tutta la durata della forma­zione.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    economia e organizzazione aziendale;
    b.
    logistica e gestione del materiale;
    c.
    ambiente e sicurezza;
    d.
    tecniche di costruzione;
    e.
    fabbricazione;
    f.
    montaggio;
    g.
    manutenzione;
    h.
    interpretazione della documentazione tecnica;
    i.
    lavori specifici dell’indirizzo professionale.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    pensiero sistemico;
    e.
    strategie d’apprendimento;
    f.
    tecniche creative.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento continuo;
    c.
    capacità di comunicazione;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 77

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    7 Nuovo testo giusta il n. II 29 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 4 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Esso include 160 lezioni per l’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata minima di 40 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all’articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per metalcostruttori AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell’azienda di tirocinio

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di metalcostruttore o di fabbro ferraio e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in un ambito pertinente.
    c.
    attestato federale di capacità di professioni affini con almeno cinque anni di pratica professionale nel rispettivo indirizzo professionale.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

    a.
    è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla, firma e discute tale documentazione una volta a bimestre con la persona in formazione.

    3 Il formatore rileva semestralmente, in un rapporto scritto, il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nella professione di metalcostruttore (AFC).

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    lavoro pratico, della durata da 14 a 18 ore. Sono oggetto d’esame la fabbricazione e l’assemblaggio di singoli pezzi, avvalendosi di diverse tecniche di lavoro generali. Il compito può essere impostato integralmente o parzialmente sotto forma di prove di lavoro. La documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
    b.
    conoscenze professionali della durata da quattro a cinque ore, di cui al massimo un’ora per il colloquio professionale. La documentazione dell’appren­dimento costituisce la base per il colloquio professionale.
    c.
    cultura generale. Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 18 Superamento

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota scola­stica relativa all’insegnamento professionale.

    3 La nota scolastica relativa all’insegnamento professionale è data dalla media di tutte le relative note semestrali a partire dal terzo semestre.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione dell’esame finale e la nota scolastica relativa all’insegnamento professionale con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: conta doppio;
    b.
    conoscenze professionali: conta una volta sola;
    c.
    nota scolastica relativa all’insegnamento professionale: conta una volta sola;
    d.
    cultura generale: conta una volta sola.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, restano valide le note scolastiche relative all’insegnamento professionale conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale fanno stato le nuove note scolastiche.

    Art. 20 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota scolastica relativa all’insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21 Attestato federale di capacità

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «metalcostruttrice AFC/metalcostruttore AFC».

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione e la nota scolastica relativa all’inse­gnamento professionale;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel campo delle metalcostruzioni

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità nel campo delle metalcostruzioni si compone di:

    a.
    complessivamente da otto a dieci rappresentanti dell’Unione Svizzera del Metallo (USM), della Centrale svizzera dei costruttori di finestre e facciate (CCFF) e della Centrale svizzera per la costruzione in acciaio (SZS);
    b.
    un rappresentante dei lavoratori (Unia oppure SYNA);
    c.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali (MEBAL);
    d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19969 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 23 Abrogazione del diritto previgente

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 16 dicembre 199610 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per metalcostruttori;
    b.
    il programma del 16 dicembre 199611 per l’insegnamento professionale dei metalcostruttori;
    c.
    il regolamento del 18 gennaio 200012 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per fabbri ferrai;
    d.
    il programma del 18 gennaio 200013 per l’insegnamento professionale dei fabbri ferrai.

    2 Sono abrogati:

    a.
    L’approvazione del regolamento del 16 dicembre 1996 concernente i corsi d’introduzione per metalcostruttori;
    b.
    L’approvazione del regolamento dell’11 giugno 2001 concernente i corsi d’introduzione per fabbri ferrai.

    10 FF 1997 II 751

    11 FF 1997 II 751

    12 FF 2000 II 2132

    13 FF 2000 II 2132

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di metalcostruttore o fabbro ferraio prima del 1o gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente.

    2 Fino al 31 dicembre 2012, chi ripete l’esame finale di tirocinio per metalcostruttore o fabbro ferraio viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 16 a 21) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

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