412.101.220.46 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista/Pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.46

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista/Pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC)

    del 27 aprile 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

    64505

    Pianificatrice elettricista AFC/Pianificatore elettricista AFC

    Elektroplanerin EFZ/Elektroplaner EFZ

    Planificatrice-électricienne CFC/Planificateur-électricien CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 33 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I pianificatori elettricisti di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    progettazione di impianti di corrente forte per approvvigionamento e utilizzo efficiente di energia, impianti di corrente debole, telematici e di sicurezza nonché di impianti relativi all’automazione di edifici;
    b.
    coordinamento e supervisione di progetti fino alla consegna ai clienti e, in caso di necessità, ottimizzazione degli impianti dopo la messa in esercizio garantendo l’efficienza energetica;
    c.
    elaborazione di progetti in un ufficio tecnico, sede principale dell’attività, tramite il programma informatico di disegno (CAD) e altri programmi di pianificazione. Esecuzione manuale di singole attività di disegno;
    d.
    svolgimento di accertamenti in cantiere o sugli impianti e di colloqui con servizi esterni;
    e.
    buona capacità di immaginazione spaziale, lavoro esatto e approccio reticolare a livello teorico e operativo;
    f.
    abilità nei compiti organizzativi e di pianificazione, competenza sociale ed elevato senso di responsabilità.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 La formazione professionale di base per i titolari di un attestato federale di capacità di installatore elettricista o telematico dura di norma due anni. Per i titolari di un attestato federale di capacità di elettricista di montaggio dura di norma tre anni.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli 4–6.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    compiti e funzioni aziendali;
    b.
    tecnica di lavorazione;
    c.
    conoscenze di base in ambito tecnologico;
    d.
    documenti di pianificazione e documentazione tecnica;
    e.
    tecnica dei sistemi elettrici;
    f.
    tecnica di comunicazione;
    g.
    temi formativi interdisciplinari.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro;
    b.
    approccio orientato ai processi a livello operativo;
    c.
    tecniche d’informazione e di comunicazione;
    d.
    strategie d’apprendimento;
    e.
    tecniche di creatività;
    f.
    metodi di consulenza;
    g.
    comportamento ecologico.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento permanente;
    c.
    capacità di comunicazione;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 33 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5–4 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1620 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 32 e massima di 34 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    4 Nel corso dei primi sette semestri le persone in formazione assolvono un periodo di pratica della durata di sei mesi. Il periodo di pratica serve ad acquisire capacità manuali e conoscenze pratiche dei materiali impiegati e delle norme applicate. La parte relativa ai lavori d’installazione viene assolta in un’azienda che dispone di un’autorizzazione per formare apprendisti e di un’autorizzazione generale d’installazione conformemente all’ordinanza del 7 novembre 20016 sugli impianti a bassa tensione (OIBT). L’eventuale frequenza di corsi d’istruzione pratica ha valenza doppia per quanto concerne la durata del periodo di pratica.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza­zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes­sionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.7

    7 Nuovo testo giusta il n. III 11 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    1 Sono autorizzate a formare persone in formazione le aziende che garantiscono l’adempimento delle disposizioni sulle esigenze minime in materia di sicurezza e in materia di prevenzione delle perturbazioni dell’ordinanza del 7 novembre 20019 sugli impianti a bassa tensione (OIBT). Ciò presuppone, da parte del responsabile tecnico, il possesso di un titolo della formazione professionale superiore o di un diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di pratica nella progettazione.

    2 I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di pianificatore elettricista AFC con almeno tre anni di esperienza professionale;
    b.
    attestato federale di capacità di disegnatore-elettricista qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione con almeno tre anni di esperienza professionale nella pianificazione e nella progettazione di impianti elettrici.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 15 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 18 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del pianificatore elettricista in Svizzera; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 19 Oggetto

    Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli 4–6.

    Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 4,5 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora e mezza;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200610 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 21 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4;
    b.
    per il campo di qualificazione «conoscenze professionali» viene attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 8 note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei 3 controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
    Art. 22 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 23 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 24

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «pianificatrice elettricista AFC/pianificatore elettricista AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 23 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 25 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei pianificatori elettricisti AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei pianificatori elettricisti AFC è composta da:

    a.
    tre rappresentanti dell’Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE);
    b.
    un rappresentante dell’Unione svizzera degli studi consulenti d’ingegneria (USIC);
    c.
    un rappresentante dell’associazione degli uffici tecnici d’ingegneri elettricisti Association des Bureaux Techniques d’Ingénieurs en Electricité (ABTIE);
    d.
    un rappresentante dell’associazione svizzera istruttori elettricisti Schweizerischer Elektro-Instruktoren Verband (SEIV);
    e.
    un rappresentante dell’associazione svizzera dei docenti di meccanica, elettronica e informatica Schweizerischer Maschinenbau-Elektro- und Informa­tikfachlehrer Verband (SMEIV);
    f.
    un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Abrogazione di altri atti normativi

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 200611 sulla formazione professionale di base pianificatrice elettricista/pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione di pianificatrice elettricista/pianificatore elettricista del 20 dicembre 2006.

    Art. 27 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di pianificatore elettricista AFC prima del 1° gennaio 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di pianificatore elettricista AFC entro il 31 dicembre 2020, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 28 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1824) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

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