412.101.220.63 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC)
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.220.63

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC)

    del 18 ottobre 2016 (Stato 1° aprile 2024)

    80607

    Gestrice della cura di tessili AFC / Gestore della cura di tessili AFC

    Fachfrau Textilpflege EFZ / Fachmann Textilpflege EFZ

    Gestionnaire en entretien des textiles CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 13 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:5

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    4 RS 822.115

    5 Nuovo testo giusta il n. I 42 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 I gestori della cura di tessili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    conoscono bene i processi nel settore della lavanderia a secco e ad acqua e in quello della lavanderia artigianale/industriale;
    b.
    svolgono colloqui con clienti privati e industriali, individuano le esigenze e offrono una consulenza in linea con le aspettative e consona al destinatario avvalendosi delle conoscenze professionali acquisite;
    c.
    esaminano e smistano i tessili. Tengono in considerazione le istruzioni di lavaggio, il colore, la confezione e il tipo di tessile al fine di preparare i carichi;
    d.
    scelgono il trattamento più adeguato per i tessili e il metodo di smacchiatura;
    e.
    sono attenti al loro aspetto e osservano, per ogni fase lavorativa, i principi di igiene personale e aziendale, di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute per loro stessi e per i terzi;
    f.
    rispettano le disposizioni specifiche sull’utilizzo sostenibile dell’energia e delle risorse, nonché sulla protezione dell’ambiente.

    2 La formazione di gestore della cura di tessili di livello AFC prevede i seguenti orientamenti:

    a.
    lavanderia a secco e ad acqua;
    b.
    lavanderia artigianale/industriale.

    3 L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base. Viene riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    elaborazione degli ordini dei clienti:
    1.
    prendere in consegna i tessili e consigliare i clienti,
    2.
    preparare i tessili in base alle disposizioni aziendali,
    3.
    accogliere e trattare i reclami;
    b.
    preparazione dei carichi:
    1.
    registrare ed etichettare i tessili,
    2.
    esaminare la merce,
    3.
    smistare i tessili e preparare i carichi;
    c.
    trattamento dei tessili:
    1.
    impiegare e verificare le tecniche procedurali e meccaniche,
    2.
    lavare i tessili con le procedure e gli impianti adeguati,
    3.
    lavare a secco o ad acqua i tessili con le procedure e gli impianti adeguati,
    4.
    smacchiare i tessili con le procedure adeguate;
    d.
    rifinitura dei tessili:
    1.
    rifinire i tessili con le procedure e gli impianti adeguati,
    2.
    eseguire il controllo della qualità in base alle disposizioni aziendali.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a ed e delle competenze operative b.1, b.3, c.1 e c.4 è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Per quanto riguarda le competenze operative rimanenti, vale quanto segue:

    a.
    le competenze operative b.2 e c.3 sono obbligatorie per l’orientamento Lavanderia a secco e ad acqua;
    b.
    la competenza operativa c.2 è obbligatoria per l’orientamento Lavanderia artigianale/industriale.

    Sezione 3:6 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 17 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    7 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 78 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Elaborazione degli ordini dei clienti
    [tab]
    Preparazione dei carichi
    [tab]
    Rifinitura dei tessili

    80

    80

    90

    250

    Trattamento dei tessili

    120

    120

    110

    350

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20069 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    9 RS 412.101.241

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 13 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sette corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Competenze operative / obiettivi di valutazione

    Num. giorni

    1.

    1

    Obiettivo di valutazione «riconoscere le situazioni di pericolo e attuare le misure»

    1

    1.

    2

    Competenza operativa «lavare i tessili con le procedure e gli impianti adeguati» e obiettivo di valutazione «schizzare lo svolgimento generale e le varie fasi operative di una lavanderia a secco e ad acqua» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia industriale/artigianale;

    Competenza operativa «lavare a secco o ad acqua i tessili con le procedure e gli impianti adeguati» e obiettivo di valutazione «schizzare lo svolgimento generale e le varie fasi operative di una lavanderia a secco e ad acqua» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia a secco e ad acqua

    1

    1.

    3

    Obiettivo di valutazione «garantire l’igiene personale e aziendale»

    2

    2.

    4

    Obiettivo di valutazione «eseguire la smacchiatura dei tessili»

    2

    2.

    5

    Obiettivo di valutazione «utilizzare in modo professionale le sostanze chimiche»

    2

    2.

    6

    Obiettivo di valutazione «effettuare i controlli e la manutenzione degli impianti»

    2

    3.

    7

    Obiettivo di valutazione «programmare e manovrare gli impianti»

    3

    Totale

    13.10

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione11 della competente organizzazione del mondo del lavoro.12

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.13

    11 Il piano del 16 novembre 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professione A–Z

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    13 Nuovo testo giusta il n. III 16 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di gestore della cura di tessili AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di addetto alla cura di tessili AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di addetto alla cura di tessili qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del gestore della cura di tessili AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per scritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del gestore della cura di tessili AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nelle procedure di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.14
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Elaborazione degli ordini dei clienti, preparazione dei carichi

    20 %

    2

    Trattamento dei tessili

    50 %

    3

    Rifinitura dei tessili

    30 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    l’esame del campo di qualificazione «conoscenze professionali» avviene in forma scritta e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Elaborazione degli ordini dei clienti

    15 Min.

    10 %

    2

    Preparazione dei carichi

    15 Min.

    10 %

    2

    Trattamento dei tessili

    90 Min.

    50 %

    2

    Rifinitura dei tessili

    60 Min.

    30 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200615 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    15 RS 412.101.241

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 40 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «gestrice della cura di tessili AFC» / «gestore della cura di tessili AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 2216 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei gestori della cura dei tessili AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei gestori della cura dei tessili AFC è composta da:

    a.
    4–8 rappresentanti dell’Associazione svizzera degli specialisti per il trattamento dei tessili (ASTT);
    b.
    almeno un rappresentante delle scuole professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
    c.
    gli orientamenti sono rappresentati.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera degli specialisti per il trattamento dei tessili ASTT.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla cura di tessili prima del 1° gennaio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla cura di tessili AFC entro il 31 dicembre 2021, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 25a18 Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 2023

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di gestore della cura di tessili AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2023 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per gestore della cura di tessili AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17 cpv. 1 lett. a) si applicano dal 1° gennaio 2027.

    18 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 719).

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?