412.101.220.65 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.65

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

    del 6 luglio 2023 (Stato 1° aprile 2024)

    17206

    Fiorista AFC

    Floristin EFZ / Florist EFZ

    Fleuriste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 13 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    4 RS 822.115

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I fioristi con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    nella loro professione uniscono artigianato, composizione e arte; realizzano composizioni floreali e allestimenti per una clientela privata e aziendale variegata; pensano e agiscono in funzione del cliente e dell’attività aziendale, organizzano la giornata lavorativa, stabiliscono le priorità e sono responsabili delle ordinazioni;
    b.
    compongono mazzi, riempimenti di contenitori e ulteriori composizioni floreali per la vendita quotidiana nonché per le occasioni festive e le cerimonie funebri; a seconda dell’incarico, analizzano gli ambienti ed elaborano progetti di allestimento; sfruttano le proprie capacità manuali e decorative, sono creativi e innovativi;
    c.
    consigliano la clientela sulle composizioni floreali e sulla cura dei fiori recisi e delle piante e propongono prodotti complementari; utilizzano diversi canali per la vendita e la promozione commerciale; nei contatti con la clientela comunicano in modo rispettoso e adeguato alla situazione e al destinatario nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese a un livello semplice;
    d.
    conservano e curano le piante e i materiali vegetali recisi, ne controllano la qualità e preparano i prodotti professionalmente per la vendita; allestiscono gli spazi di vendita nel loro negozio prestando attenzione a creare un’immagine d’insieme armoniosa;
    e.
    prendono le ordinazioni, redigono le offerte, gestiscono il magazzino, effettuano acquisti, calcolano i prezzi di vendita e si occupano delle vendite;
    f.
    rispettano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e protezione dell’ambiente e danno importanza all’uso responsabile ed economico di prodotti, materiali vegetali e materiali ausiliari; promuovono la vendita e la lavorazione di fiori e piante il più possibile stagionali, regionali e coltivati in modo equo ed ecologico.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di fiorista è convalidato un anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    acquisto e conservazione della merce:
    1.
    acquistare la merce per il negozio di fiori,
    2.
    controllare ed etichettare la merce in arrivo nel negozio di fiori,
    3.
    conservare la merce nel negozio di fiori;
    b.
    preparazione e cura dell’ambiente di lavoro e dei prodotti:
    1.
    preparare i materiali vegetali recisi per la vendita e controllarne la qualità,
    2.
    prendersi cura delle piante e dei materiali vegetali recisi,
    3.
    allestire il negozio di fiori e presentare i prodotti in modo da promuoverne le vendite,
    4.
    curare e tenere puliti i locali del negozio di fiori;
    c.
    consulenza alla clientela:
    1.
    pubblicizzare i prodotti e le composizioni floreali,
    2.
    accogliere la clientela nel negozio di fiori,
    3.
    consigliare la clientela sulle offerte e sulle composizioni floreali,
    4.
    vendere e confezionare prodotti e composizioni floreali;
    d.
    gestione degli ordini:
    1.
    prendere le ordinazioni tramite diversi canali di vendita,
    2.
    prendere le ordinazioni di composizioni e allestimenti floreali per eventi e assistere la clientela nella preparazione,
    3.
    calcolare i prezzi di vendita per prodotti, composizioni floreali e allestimenti,
    4.
    redigere preventivi per composizioni floreali e allestimenti;
    e.
    realizzazione di composizioni floreali:
    1.
    analizzare gli ambienti dal punto di vista del colore e dello stile in relazione alle composizioni floreali,
    2.
    preparare il progetto, la struttura tecnica e i materiali vegetali per le composizioni floreali,
    3.
    realizzare composizioni floreali per occasioni festive e cerimonie funebri e allestire un ambiente adeguato,
    4.
    realizzare composizioni floreali per la vendita quotidiana.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 15 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica

    La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Acquisto e conservazione della merce
    Preparazione e cura dell’ambiente di lavoro e dei prodotti

    60

    60

    40

    160

    Consulenza alla clientela
    Gestione degli ordini

    40

    40

    60

    140

    – Realizzazione di composizioni floreali

    100

    100

    100

    300

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 Nell’insegnamento delle conoscenze professionali, lo sviluppo delle competenze operative di un’altra lingua nazionale e d’inglese richieste dal profilo professionale avviene nel campo di competenze operative di cui all’articolo 4 lettera c in tutti e tre gli anni di formazione.

    3 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    4 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 12 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Competenze operative

    Num. giorni

    1

    1

    a1: acquistare la merce per il negozio di fiori

    a2: controllare ed etichettare la merce in arrivo nel negozio di fiori

    a3: conservare la merce nel negozio di fiori

    b1: preparare i materiali vegetali recisi per la vendita e controllarne la qualità

    b4: curare e tenere puliti i locali del negozio di fiori

    c4: vendere e confezionare prodotti e composizioni floreali

    e2: preparare il progetto, la struttura tecnica e i materiali vegetali per le composizioni floreali

    e3: realizzare composizioni floreali per occasioni festive e cerimonie funebri e allestire un ambiente adeguato

    e4: realizzare composizioni floreali per la vendita quotidiana

    2

    1

    2

    a1: acquistare la merce per il negozio di fiori

    b2: prendersi cura delle piante e dei materiali vegetali recisi

    c1: pubblicizzare i prodotti e le composizioni floreali

    c2: accogliere la clientela nel negozio di fiori

    c3: consigliare la clientela sulle offerte e sulle composizioni floreali

    c4: vendere e confezionare prodotti e composizioni floreali

    d1: prendere le ordinazioni tramite diversi canali di vendita

    d2: prendere le ordinazioni di composizioni e allestimenti floreali per eventi e assistere la clientela nella preparazione

    d3: calcolare i prezzi di vendita per prodotti, composizioni floreali e allestimenti

    e2: preparare il progetto, la struttura tecnica e i materiali vegetali per le composizioni floreali

    e4: realizzare composizioni floreali per la vendita quotidiana

    3

    2

    3

    a1: acquistare la merce per il negozio di fiori

    a2: controllare ed etichettare la merce in arrivo nel negozio di fiori

    c2: accogliere la clientela nel negozio di fiori

    c3: consigliare la clientela sulle offerte e sulle composizioni floreali

    d2: prendere le ordinazioni di composizioni e allestimenti floreali per eventi e assistere la clientela nella preparazione

    e2: preparare il progetto, la struttura tecnica e i materiali vegetali per le composizioni floreali

    e3: realizzare composizioni floreali per occasioni festive e cerimonie funebri e allestire un ambiente adeguato

    e4: realizzare composizioni floreali per la vendita quotidiana

    3

    3

    4

    a1: acquistare la merce per il negozio di fiori

    b3: allestire il negozio di fiori e presentare i prodotti in modo da promuoverne le vendite

    c1: pubblicizzare i prodotti e le composizioni floreali

    c2: accogliere la clientela nel negozio di fiori

    c3: consigliare la clientela sulle offerte e sulle composizioni floreali

    d2: prendere le ordinazioni di composizioni e allestimenti floreali per eventi e assistere la clientela nella preparazione

    e1: analizzare gli ambienti dal punto di vista del colore e dello stile in relazione alle composizioni floreali

    e2: preparare il progetto, la struttura tecnica e i materiali vegetali per le composizioni floreali

    e3: realizzare composizioni floreali per occasioni festive e cerimonie funebri e allestire un ambiente adeguato

    e4: realizzare composizioni floreali per la vendita quotidiana

    4

    Totale

    12

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    7 Il piano del 6 luglio 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professione A–Z

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di fiorista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del fiorista AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore all’80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato all’80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    6 L’azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del fiorista AFC,
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative / Competenze operative

    Ponderazione

    1

    Preparazione e cura dell’ambiente di lavoro e dei prodotti

    Realizzazione di composizioni floreali

    Calcolare i prezzi di vendita per prodotti, composizioni floreali e allestimenti

    60 %

    2

    Consulenza alla clientela

    Prendere le ordinazioni tramite diversi canali di vendita

    20 %

    3

    Colloquio professionale

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le durate e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Acquisto e conservazione della merce

    Preparazione e cura dell’ambiente di lavoro e dei prodotti

    60 min.

    40 %

    2

    Gestione degli ordini

    Realizzazione di composizioni floreali

    120 min.

    60 %

    c.
    cultura generale: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

    3 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «fiorista AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei fioristi

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei fioristi è composta da:

    a.
    6–8 rappresentanti di «florist.ch - Associazione Svizzera dei Fioristi»;
    b.
    uno o due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali «florist.ch - Associazione Svizzera dei Fioristi».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di fiorista AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per fiorista AFC entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−21) si applicano dal 1° gennaio 2027.

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