412.101.220.75 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di impianti di ventilazione/Costruttore di impianti di ventilazione con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.75

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di impianti di ventilazione/Costruttore di impianti di ventilazione con attestato federale di capacità (AFC)

    del 25 aprile 2018 (Stato 1° gennaio 2019)

    47907

    Costruttrice di impianti di ventilazione AFC/

    Costruttore di impianti di ventilazione AFC

    Lüftungsanlagenbauerin EFZ/Lüftungsanlagenbauer EFZ Constructrice d’installations de ventilation CFC/

    Constructeur d’installations de ventilation CFC

    47908

    Produzione

    47909

    Montaggio

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

    1 I costruttori di impianti di ventilazione di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sono professionisti per la produzione o il montaggio di differenti elementi degli impianti di ventilazione e di climatizzazione; lavorano presso aziende della tecnica di ventilazione e di climatizzazione che offrono prodotti e prestazioni per svariati campi d’impiego, quali industria, commercio, edifici pubblici o economie domestiche private;
    b.
    nell’indirizzo professionale «produzione» lavorano soprattutto negli stabilimenti di produzione; sono responsabili della fabbricazione di sistemi di condotte dell’aria, rubinetteria e componenti, ed eseguono gli incarichi in modo autonomo e a regola d’arte; pianificano il lavoro, dispongono la produzione, svolgono le lamiere e realizzano il prodotto;
    c.
    nell’indirizzo professionale «montaggio» lavorano soprattutto sui cantieri in un team di montaggio; sono responsabili di un incarico parziale che ese­guono autonomamente e a regola d’arte; pianificano il lavoro, installano gli impianti di ventilazione, completano gli impianti di ventilazione e li smantellano;
    d.
    per poter svolgere la propria attività in modo autonomo e professionale possiedono abilità manuale, comprensione tecnica e una buona capacità di rappresentazione spaziale; sanno lavorare in team e hanno una grande resistenza fisica; supplicano le disposizioni di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente.

    2 La formazione di costruttore di impianti di ventilazione di livello AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

    a.
    produzione;
    b.
    montaggio.
    3 L’indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di addetto alla tecnica della costruzione CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere:
    1.
    organizzare la postazione di lavoro e metterla in sicurezza,
    2.
    separare e smaltire i rifiuti,
    3.
    redigere rapporti,
    4.
    redigere la distinta del materiale e dei pezzi,
    5.
    eseguire la manutenzione di attrezzi e macchine,
    6.
    informare gli operatori della costruzione sugli impianti di ventilazione;
    b.
    preparazione della produzione di sistemi di condotte dell’aria, rubinetteria e componenti:
    1.
    redigere la distinta del materiale necessario,
    2.
    stabilire lo svolgimento della produzione;
    c.
    sviluppo di sistemi di condotte dell’aria, rubinetteria e componenti:
    1.
    sviluppare a mano pezzi speciali, condotte dell’aria, rubinetteria e componenti rettangolari,
    2.
    sviluppare a mano pezzi speciali, condotte dell’aria, rubinetteria e componenti rotondi,
    3.
    sviluppare meccanicamente i pezzi speciali e le condotte dell’aria;
    d.
    fabbricazione di sistemi di condotte dell’aria, rubinetteria e componenti:
    1.
    fabbricare pezzi speciali e condotte dell’aria rettangolari,
    2.
    fabbricare pezzi speciali rotondi e condotte dell’aria rotonde,
    3.
    assemblare i pezzi speciali e le condotte dell’aria,
    4.
    fabbricare e montare la rubinetteria d’arresto e di regolazione,
    5.
    fabbricare semplici diffusori per l’immissione e l’estrazione dell’aria,
    6.
    fabbricare i silenziatori,
    7.
    saldare pezzi speciali, condotte dell’aria e componenti,
    8.
    effettuare la brasatura dolce di pezzi speciali, condotte dell’aria e componenti;
    e.
    installazione di impianti di ventilazione:
    1.
    stabilire lo svolgimento del lavoro e concordare i lavori nel cantiere,
    2.
    montare gli apparecchi di trattamento dell’aria,
    3.
    installare i sistemi di condotte dell’aria,
    4.
    montare rubinetteria e componenti,
    5.
    controllare gli impianti installati;
    f.
    ultimazione di impianti di ventilazione:
    1.
    montare i diffusori d’aria,
    2.
    montare i dispositivi di campo,
    3.
    eseguire la prova a pressione,
    4.
    contrassegnare gli impianti;
    g.
    smantellamento degli impianti:
    1.
    valutare la situazione sul posto,
    2.
    preparare attrezzi, macchine e materiale per lo smantellamento,
    3.
    smontare gli impianti,
    4.
    preparare i materiali per il trasporto.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nel campo di competenze operative a è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative b–g è vincolante come segue a seconda dell’indirizzo professionale:

    a.
    campi di competenze operative b, c e d: per l’indirizzo professionale «produzione»;
    b.
    campi di competenze operative e, f e g: per l’indirizzo professionale «montaggio».

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comu­nicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma­zione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezio­ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere

    100

    100

    200

    campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    100

    100

    200

    400

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’inseg­namento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 32 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti su cinque corsi come segue:

    a.
    per l’indirizzo professionale «produzione»:

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative/competenza operativa

    Durata

    1.

    Corso 1

    Pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere

    4 giorni

    1.

    Corso 2

    Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    8 giorni

    2.

    Corso 3

    Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    4 giorni

    2.

    Corso 4

    Saldare pezzi speciali, condotte dell’aria e componenti Effettuare la brasatura dolce di pezzi speciali, condotte dell’aria e componenti

    8 giorni

    3.

    Corso 5

    Fabbricare semplici diffusori per l’immissione e l’estrazione dell’aria

    8 giorni

    Totale

    32 giorni

    b.
    per l’indirizzo professionale «montaggio»:

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative/competenze operativa

    Durata

    1.

    Corso 1

    Pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere

    4 giorni

    1.

    Corso 2

    Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    4 giorni

    2.

    Corso 3

    Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    12 giorni

    2.

    Corso 4

    Installare i sistemi di condotte dell’aria (saldare materiale sintetico)

    4 giorni

    3.

    Corso 5

    Campi di competenze operative specifici dell’indirizzo professionale

    8 giorni

    Totale

    32 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma­zione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 25 aprile 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguen­ti:

    a.
    attestato federale di capacità di costruttore di impianti di ventilazione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del costruttore di impianti di ventilazione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di espe­rienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del costruttore di impianti di ventilazione AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere

    15 %

    2

    Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

    70 %

    3

    Colloquio professionale (comune a tutti i campi di competenze operative)

    15 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Pianificazione dei lavori in officina e sul cantiere

    60 min.

    30 %

    2

    Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

    120 min.

    70 %

    c.
    «cultura generale»; a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 30 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 70 per cento.

    4 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legal­mente protetto di «costruttrice di impianti di ventilazione AFC»/«costruttore di impianti di ventilazione AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della tecnica della costruzione

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione delle professioni della tecnica della costruzione è composta da:

    a.
    da sette a undici rappresentanti dell’associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione «suissetec»;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.7

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    7 Correzione del 12 giu. 2018 (RU 2018 2309).

    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali «suissetec».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can­toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore di impianti di ventilazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore di impianti di ventilazione entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano dal 1° gennaio 2022.

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