412.101.220.77 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con  attestatofederale di c apacità (AFC)
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    412.101.220.77

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestatofederale di capacità (AFC)

    del 4 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2018)

    18114

    Professionista del cavallo AFC

    Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ

    Professionelle du cheval CFC/professionnel du cheval CFC

    18115

    Cura del cavallo/Pferdepflege/Soins aux chevaux

    18116

    Monta classica/Klassisches Reiten/Monte classique

    18117

    Monta western/Westernreiten/Monte western

    18118

    Cavalli d’andatura/Gangpferdereiten/Chevaux d’allures

    18119

    Cavalli da corsa/Pferderennsport/Chevaux de course

    18120

    Attacchi/Gespannfahren/Attelage

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 53 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

    1 I professionisti del cavallo di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comporta­menti:

    a.
    individuano rischi e pericoli sul posto di lavoro e nell’impiego dei cavalli in azienda, sulle strade asfaltate e sullo sterrato. Adottano le misure adeguate per la protezione personale, dei cavalli, dei collaboratori, dei clienti, di terzi, dei valori materiali e dell’ambiente. Utilizzano esclusivamente equipaggiamenti e accessori conformi alle prescrizioni in materia di protezione della salute e dell’ambiente, sicurezza sul lavoro, protezione degli animali e sicurezza stradale. Curano l’equipaggiamento del cavallo, l’ambiente circostante e l’infrastruttura aziendale mediante regolari lavori di pulizia e manutenzione per salvaguardare il valore delle infrastrutture ed evitare ferimenti e malattie dei cavalli;
    b.
    custodiscono, foraggiano e curano i cavalli per mantenerne e incentivarne il benessere, la salute e le capacità fisiche. Alimentano i cavalli con foraggio adeguato e correttamente stoccato secondo le prescrizioni aziendali, individuano eventuali carenze alimentari e adottano le misure adatte a ogni singolo cavallo. Individuano disturbi del comportamento, malattie e ferimenti e adottano le misure di pronto soccorso veterinario adeguate;
    c.
    allenano i singoli cavalli con un lavoro a terra mirato per promuoverne la fiducia, l’obbedienza e le capacità fisiche e li montano in sella come misura di compensazione;
    d.
    spiegano ai clienti il comportamento tipico del cavallo, il modo di comunicare e di rapportarsi con lui e come custodirlo e curarlo adeguatamente;
    e.
    possiedono competenze operative approfondite del proprio indirizzo professionale.

    2 La formazione di professionista del cavallo di livello AFC prevede i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    Cura del cavallo;
    b.
    Monta classica;
    c.
    Monta western;
    d.
    Cavalli d’andatura;
    e.
    Cavalli da corsa;
    f.
    Attacchi.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di custode di cavalli CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    Sicurezza, protezione della salute, degli animali e dell’ambiente e manutenzione dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura:
    1.
    individuare i pericoli e adottare misure protettive adeguate,
    2.
    curare la propria salute ed evitare le malattie professionali,
    3.
    garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane,
    4.
    tenere un comportamento corretto e sicuro sulle strade pubbliche e sullo sterrato,
    5.
    rispettare le disposizioni sulla protezione dell’ambiente,
    6.
    rispettare le disposizioni sulla protezione degli animali,
    7.
    adottare misure di pronto soccorso,
    8.
    curare l’equipaggiamento del cavallo,
    9.
    curare l’ambiente circostante e l’infrastruttura;
    b.
    detenzione, foraggiamento e cura del cavallo:
    1.
    mantenere puliti i ricoveri,
    2.
    stoccare e preparare il foraggio,
    3.
    foraggiare il cavallo in funzione dell’impiego,
    4.
    individuare eventuali carenze alimentari e porvi rimedio,
    5.
    curare il cavallo e mantenerlo in salute,
    6.
    curare i cavalli malati e feriti,
    7.
    preparare il cavallo per l’impiego;
    c.
    rapporto con il cavallo e movimento del cavallo:
    1.
    spiegare l’evoluzione e l’addomesticamento dei cavalli, nonché la storia dell’equitazione e dell’ippica,
    2.
    rapportarsi in modo sicuro con stalloni e cavalli riproduttori e spiegare i fondamenti dell’allevamento,
    3.
    valutare il cavallo,
    4.
    addestrare il cavallo con il lavoro a terra e comunicare con lui,
    5.
    addestrare il cavallo con il lavoro alla corda,
    6.
    montare il cavallo in sella e cavalcarlo,
    7.
    cavalcare e addestrare il cavallo sul terreno,
    8.
    allenare e impiegare il cavallo per il volteggio;
    d.
    assistenza e istruzione della clientela:
    1.
    rispettare le regole di comportamento nel contesto lavorativo,
    2.
    assistere i clienti,
    3.
    promuovere attivamente l’immagine dell’azienda,
    4.
    preparare ed eseguire sequenze d’insegnamento,
    5.
    iniziare i clienti o gli aiutanti al rapporto sicuro con il cavallo,
    6.
    istruire i clienti negli esercizi di volteggio,
    7.
    insegnare ai clienti le basi dell’assetto sul cavallo tenuto alla corda;
    e.
    cura del cavallo:
    1.
    sviluppare la fiducia, l’equilibrio e la condizione fisica del cavallo,
    2.
    riabilitare il cavallo dopo una pausa dovuta a malattia o ferimento,
    3.
    montare il cavallo in sella,
    4.
    assistere i clienti durante le escursioni a cavallo,
    5.
    organizzare eventi aziendali,
    6.
    insegnare ai clienti;
    f.
    utilizzo e insegnamento della tecnica di monta classica:
    1.
    addestrare e allenare il cavallo in modo mirato,
    2.
    pianificare e allestire percorsi d’allenamento,
    3.
    addestrare il cavallo nel salto libero,
    4.
    addestrare e presentare il cavallo nel dressage,
    5.
    addestrare e presentare il cavallo nel salto a ostacoli,
    6.
    addestrare e presentare il cavallo nel concorso completo,
    7.
    insegnare ai clienti la monta classica;
    g.
    utilizzo e insegnamento della tecnica di monta western:
    1.
    addestrare e allenare il cavallo in modo mirato,
    2.
    addestrare il cavallo con il lavoro senza longhina,
    3.
    addestrare e presentare il cavallo nello horsemanship,
    4.
    addestrare e presentare il cavallo nel trail horse,
    5.
    addestrare e presentare il cavallo nel reining,
    6.
    insegnare ai clienti la monta western;
    h.
    utilizzo e insegnamento della tecnica di monta per cavalli d’andatura:
    1.
    addestrare e presentare il cavallo nelle andature alternative,
    2.
    addestrare e allenare il cavallo in modo mirato nella formazione di base,
    3.
    addestrare e presentare il cavallo nelle andature in sella,
    4.
    addestrare e allenare il cavallo in modo mirato,
    5.
    insegnare ai clienti la monta per cavalli d’andatura;
    i.
    impiego di cavalli e consulenza alla clientela nelle corse ippiche:
    1.
    addestrare i cavalli in modo mirato,
    2.
    allenare i cavalli da corsa in modo mirato,
    3.
    impiegare i cavalli da corsa nelle corse ippiche,
    4.
    spiegare la storia delle corse ippiche,
    5.
    descrivere l’allevamento dei cavalli da corsa,
    6.
    fornire consulenza ai clienti nelle corse ippiche;
    j.
    impiego e insegnamento degli attacchi e impiego dei cavalli da tiro:
    1.
    addestrare e allenare in modo mirato i cavalli da tiro,
    2.
    preparare i cavalli da tiro per l’impiego,
    3.
    condurre carrozze con tiro singolo e tiro a due,
    4.
    scegliere i cavalli e prepararli all’impiego,
    5.
    impiegare i cavalli per attività di tiro e trasporto,
    6.
    impiegare i cavalli per il trasporto di persone a fini turistici,
    7.
    impiegare i cavalli per esami in ambito sportivo, ricreativo, di allevamento e di lavoro,
    8.
    insegnare ai clienti gli attacchi.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, b, c, d è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Le altre competenze operative da sviluppare nei campi di competenze operative da e a j vengono definite in base all’indirizzo professionale riportato nel contratto di tirocinio.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 53 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Sicurezza, protezione della salute, degli animali e dell’ambiente, manutenzione dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura

    30

    10

    40

    Custodia, foraggiamento e cura del cavallo

    100

    40

    140

    Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo

    70

    80

    150

    Assistenza e istruzione della clientela

    70

    70

    Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

    200

    200

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Sport

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 Per ogni indirizzo professionale vi sono tre corsi interaziendali della durata di 15 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti come segue:

    a.
    il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 5 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    sicurezza e protezione della salute dell’uomo e dell’animale; custodia, foraggiamento e cura del cavallo
    2.
    rapporto con il cavallo e movimento del cavallo;
    3.
    assistenza e istruzione della clientela;
    4.
    campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale.
    b.
    il corso II si tiene nel 2° anno di formazione, comprende 5 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    rapporto con il cavallo e movimento del cavallo;
    2.
    assistenza e istruzione della clientela;
    3.
    campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale.
    c.
    il corso III si tiene nel 3° anno di formazione, comprende 5 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
    1.
    custodia, foraggiamento e cura del cavallo;
    2.
    rapporto con il cavallo e movimento del cavallo;
    3.
    assistenza e istruzione della clientela;
    4.
    campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale;
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi; e
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    c.7

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

    7 Introdotta dal n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016 (RU 2016 5119). Abrogata dal n. V 3 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di professionista del cavallo AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del professionista del cavallo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    c.
    indirizzi professionali monta classica e assistenza e cura del cavallo: cavallerizzo I o cavallerizzo con esame di professione;
    d.
    indirizzi professionali monta western e cura del cavallo: allenatore e allenatore B SWRA;
    e.
    indirizzi professionali cavalli d’andatura e cura del cavallo: allenatore B IPV CH;
    f.
    indirizzi professionali corse e cura del cavallo: allenatore Galopp Schweiz o allenatore Suisse Trot;
    g.
    indirizzo professionale attacchi: specialista del settore equestre con attestato federale di capacità in attacchi o formazione equivalente;
    h.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    i.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatoriciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo del professionista del cavallo AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

    a.8
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di otto ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Ponderazione per indirizzo professionale

    Cura del cavallo

    Monta classica

    Monta western

    Cavalli d’andatura

    Cavalli da corsa

    Attacchi

    Voce

    Campo di competenze operative

    1

    Custodia, foraggiamento e cura del cavallo Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo

    20 %

    20 %

    20 %

    20 %

    30 %

    20 %

    2

    Assistenza e istruzione della clientela

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    30 %

    3

    Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

    50 %

    50 %

    50 %

    50 %

    70 %

    50 %

    b.9
    c.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende per ogni indirizzo professionale i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/durata

    Ponderazione

    scritto

    orale

    1

    Custodia, foraggiamento e cura del cavallo

    30 min.

    15 min.

    20 %

    2

    Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo

    40 min.

    20 %

    Sicurezza, protezione della salute, degli animali e dell’ambiente, manutenzione dell’equipaggiamento e dell’infrastruttura

    3

    Assistenza e istruzione della clientela

    35 min.

    15 min.

    30 %

    4

    Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale

    45 min.

    30 %

    d.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200610 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    9 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    10 RS 412.101.241

    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.11
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento delle conoscenze professionali;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.12
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.13
    c.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    13 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione professionale fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.14
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.15
    c.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    15 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 12 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5119).

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «professionista del cavallo AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri legati al cavallo

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo è composta da:

    a.
    da sette a nove rappresentanti dell’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo;
    b.
    da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Tutti gli indirizzi professionali sono rappresentati.

    3 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    4 La Commissione si autocostituisce.

    5 Essa ha in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
    c.
    richiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo.

    2 I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 12 dicembre 200716 sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione del 18 dicembre 2007 Professionista del cavallo AFC.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di professionisti del cavallo prima del 1° gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per professionisti del cavallo entro il 31 dicembre 2019 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo il capoverso 2.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16-22) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

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