412.101.220.77 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.77

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Professionista del cavallo con attestato federale di capacità (AFC)

    del 6 luglio 2023 (Stato 1° aprile 2024)

    18122

    Professionista del cavallo AFC

    Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ

    Professionnelle du cheval CFC / Professionnel du cheval CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 13 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    4 RS 822.115

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 I professionisti del cavallo con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    accudiscono e curano i cavalli in maniera adeguata, sono responsabili del loro benessere e mantengono in ordine l’ambiente in cui si trovano; nello svolgimento delle attività quotidiane, rispettano le disposizioni sulla protezione degli animali, dell’ambiente e della salute così come quelle sulla sicurezza del lavoro
    b.
    preparano i cavalli in modo mirato per le attività nell’azienda, per le uscite nella natura o per l’impiego nei concorsi e si occupano dei relativi lavori di rientro;
    c.
    lavorano con i cavalli in vista dell’impiego in ambito sportivo o ricreativo sia a terra che in sella o con gli attacchi e forniscono servizi ai clienti del settore equestre;
    d.
    si distinguono per un atteggiamento sicuro, per l’empatia e per la capacità di farsi obbedire dall’animale;
    e.
    impartiscono lezioni a terzi con il cavallo e sul cavallo e organizzano eventi per clienti e collaboratori, assicurandosi sempre di curare le interazioni con la clientela.

    2 La professione di professionista del cavallo AFC prevede gli orientamenti seguenti:

    a.
    Assistenza e servizi;
    b.
    Monta classica;
    c.
    Monta western;
    d.
    Cavalli d’andatura;
    e.
    Attacchi;
    f.
    Cavalli da corsa.

    3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di custode di cavalli è convalidato un anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    cura dei cavalli e manutenzione dell’infrastruttura:
    1.
    agire in base al comportamento dei cavalli,
    2.
    foraggiare i cavalli,
    3.
    curare i cavalli,
    4.
    valutare lo stato di salute dei cavalli e curare i cavalli malati o feriti,
    5.
    effettuare la manutenzione dei sistemi di stabulazione, dell’ambiente in cui si trovano i cavalli e dell’infrastruttura dell’azienda;
    b.
    preparazione e lavori di rientro dei cavalli e del materiale:
    1.
    equipaggiare i cavalli per l’impiego,
    2.
    presentare i cavalli conducendoli a mano,
    3.
    curare l’equipaggiamento dei cavalli e il materiale,
    4.
    caricare i cavalli per il trasporto;
    c.
    addestramento dei cavalli:
    1.
    addestrare i cavalli con il lavoro a terra,
    2.
    addestrare i cavalli con il lavoro alla corda,
    3.
    addestrare i cavalli montandoli in sella,
    4.
    addestrare i cavalli con esercizi di potenziamento della scioltezza,
    5.
    addestrare i cavalli in diverse discipline di monta classica,
    6.
    addestrare i cavalli in diverse discipline di monta western,
    7.
    addestrare i cavalli in diverse discipline di monta per cavalli d’andatura,
    8.
    addestrare i cavalli nella disciplina degli attacchi,
    9.
    addestrare i cavalli da corsa nel rispetto dei regolamenti della federazione svizzera delle corse ippiche;
    d.
    servizi:
    1.
    prestare aiuto in caso di emergenza,
    2.
    impartire lezioni con il cavallo e sul cavallo,
    3.
    organizzare eventi per i clienti e i collaboratori dell’azienda,
    4.
    impartire lezioni individuali o di gruppo di equitazione,
    5.
    impartire lezioni individuali o di gruppo di monta classica,
    6.
    impartire lezioni individuali o di gruppo di monta western,
    7.
    impartire lezioni individuali o di gruppo di andatura tölt e di monta per cavalli d’andatura,
    8.
    impartire lezioni nella disciplina degli attacchi,
    9.
    trasportare persone o merci con gli attacchi,
    10.
    condurre un gruppo di allenamento con cavalli da corsa.

    2 Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a e b le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

    3 Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere c e d le competenze operative sono obbligatorie come segue:

    a.
    per l’orientamento «Assistenza e servizi»: competenze operative c1-c4 e d1–d4;
    b.
    per l’orientamento «Monta classica»: competenze operative c1-c3, c5, d1-d3 e d5;
    c.
    per l’orientamento «Monta western»: competenze operative c1-c3, c6, d1-d3 e d6;
    d.
    per l’orientamento «Cavalli d’andatura»: competenze operative c1-c3, c7, d1–d3 e d7;
    e.
    per l’orientamento «Attacchi»: competenze operative c1-c3, c8, d1-d3, d8 e d9;
    f.
    per l’orientamento «Cavalli da corsa»: competenze operative c1-c3, c9, d1-d3 e d10.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 15 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Cura dei cavalli e manutenzione dell’infrastruttura
    Preparazione e lavori di rientro dei cavalli e del materiale

    120

    80

    80

    280

    Addestramento dei cavalli
    Servizi

    80

    80

    100

    260

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    40

    20

    60

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 15 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in sei corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Campi di competenze operative / Competenze operative

    Num. giorni

    1

    1

    Curare i cavalli

    Valutare lo stato di salute dei cavalli e curare i cavalli malati o feriti

    Effettuare la manutenzione dei sistemi di stabulazione, dell’ambiente in cui si trovano i cavalli e dell’infrastruttura

    Equipaggiare i cavalli per l’impiego

    Curare l’equipaggiamento dei cavalli e il materiale

    Addestrare i cavalli con il lavoro a terra

    Addestrare i cavalli con il lavoro alla corda

    Prestare aiuto in caso di emergenza

    4

    1

    2

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    1

    2

    3

    Curare i cavalli

    Equipaggiare i cavalli per l’impiego

    Caricare i cavalli per il trasporto

    Addestrare i cavalli con il lavoro a terra

    Addestrare i cavalli con il lavoro alla corda

    Impartire lezioni con il cavallo e sul cavallo

    3

    2

    4

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    2

    3

    5

    Curare i cavalli

    Valutare lo stato di salute dei cavalli e curare i cavalli malati o feriti

    Presentare i cavalli conducendoli a mano

    Caricare i cavalli per il trasporto

    Addestrare i cavalli con il lavoro a terra

    Impartire lezioni con il cavallo e sul cavallo

    3

    3

    6

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    2

    Totale

    15

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    7 Il piano del 6 lug. 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di professionista del cavallo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine o qualifica equivalente con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del professionista del cavallo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.8
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del professionista del cavallo AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

    8 Correzione del 16 nov. 2023 (RU 2023 653).

    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di cinque ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 25 minuti con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Cura dei cavalli e manutenzione dell’infrastruttura

    Preparazione e lavori di rientro dei cavalli e del materiale

    25 %

    2

    Addestramento dei cavalli

    35 %

    3

    Servizi

    25 %

    4

    Colloquio professionale

    15 %

    b.
    conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di qualificazione sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Cura dei cavalli e manutenzione dell’infrastruttura

    Addestramento dei cavalli

    60 min.

    65 %

    2

    Preparazione e lavori di rientro dei cavalli e del materiale

    Servizi

    30 min.

    35 %

    c.
    cultura generale: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20069 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 15 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 15 per cento.

    3 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 15 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    Art. 19 Ripetizione

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 20

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «professionista del cavallo AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 21 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo è composta da:

    a.
    7–9 rappresentanti dell’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo;
    b.
    1–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
    c.
    sono rappresentati tutti gli orientamenti.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 22 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di professionista del cavallo prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per professionista del cavallo entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1520) si applicano dal 1° gennaio 2027.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

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