412.101.220.83 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole»
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    412.101.220.83

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Campo professionale «agricoltura e professioni agricole»

    dell’8 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), in vigore dal 1° gen. 2013.

    17011

    Orticoltrice AFC / Orticoltore AFC

    Gemüsegärtnerin EFZ / Gemüsegärtner EFZ

    Maraîchère CFC / Maraîcher CFC

    16403

    Avicoltrice AFC / Avicoltore AFC

    Geflügelfachfrau EFZ / Geflügelfachmann EFZ

    Avicultrice CFC / Aviculteur CFC

    15005

    Agricoltrice AFC / Agricoltore AFC

    Landwirtin EFZ / Landwirt EFZ

    Agricultrice CFC / Agriculteur CFC

    16003

    Frutticoltrice AFC / Frutticoltore AFC

    Obstfachfrau EFZ / Obstfachmann EFZ

    Arboricultrice CFC / Arboriculteur CFC

    22603

    Cantiniera AFC / Cantiniere AFC

    Weintechnologin EFZ / Weintechnologe EFZ

    Caviste CFC

    16103

    Viticoltrice AFC / Viticoltore AFC

    Winzerin EFZ / Winzer EFZ

    Viticultrice CFC / Viticulteur CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, orientamento e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 Le denominazioni professionali sono:

    orticoltrice AFC / orticoltore AFC,

    avicoltrice AFC / avicoltore AFC,

    agricoltrice AFC / agricoltore AFC,

    frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC,

    cantiniera AFC / cantiniere AFC,

    viticoltrice AFC / viticoltore AFC.

    2 Il profilo professionale degli specialisti nel campo professionale agricoltura e professioni agricole implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

    a.
    svolgimento corretto e autonomo di mansioni multifunzionali legate all’agricoltura e alla lavorazione di prodotti agricoli;
    b.
    impiego in aziende agricole di produzione e lavorazione;
    c.
    interesse per le realtà economiche, giuridiche, tecniche, sociali ed ecolo­giche;
    d.
    conoscenza dei processi della catena del valore aggiunto, dalla produzione alla lavorazione, fino alla commercializzazione;
    e.
    comportamento competente sul piano professionale, sociale e metodologico;
    f.
    conoscenze di base in economia aziendale e interesse per le tematiche sociali, politiche e culturali;
    g.
    sviluppo della propria personalità e del proprio senso di responsabilità con la formazione continua.

    3 Il campo professionale agricoltura e professioni agricole prevede l’orientamento in agricoltura biologica per le seguenti professioni:

    orticoltrice AFC / orticoltore AFC,

    avicoltrice AFC / avicoltore AFC,

    agricoltrice AFC / agricoltore AFC,

    frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC,

    viticoltrice AFC / viticoltore AFC.

    4 L’orientamento viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 Per coloro che sono già in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) per una professione del campo professionale agricoltura e professioni agricole, la formazione professionale di base dura di norma un anno.

    Per coloro che sono già in possesso di un certificato di formazione pratica (CFP) del campo professionale agricoltura e professioni agricole, la formazione professionale di base dura di norma due anni.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli 4–6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    Ambito

    Professione

    Agricoltrice/

    agricoltore

    Orticoltrice/

    orticoltore

    Avicoltrice/

    avicoltore

    Frutticoltrice/

    frutticoltore

    Viticoltrice/

    viticoltore

    Cantiniera/

    cantiniere

    Ambito A: Produzione vegetale

    A1
    lavorazione del suolo

    X

    X

    X

    X

    X

    A2
    piantagione di alberi da frutta e vite

    X

    X

    A3
    piantagione e semina di verdura

    X

    A4
    piantagione e semina di colture campicole4

    X

    X

    A5
    nutrizione di piante

    X

    X

    X

    X

    X

    A6
    coltivazione di alberi da frutta e vite

    X

    X

    A7
    coltivazione di verdura e colture campicole

    X

    X

    X

    A8
    cura e sfruttamento di erbai

    X

    X

    A9
    raccolta di frutta, bacche e uva

    X

    X

    A10
    raccolta di verdura e colture campicole

    X

    X

    X

    A11
    conservazione del foraggio

    X

    A12
    innesto dell’uva

    X

    A13
    stoccaggio e lavorazione dei prodotti

    X

    X

    X

    X

    X

    A14
    approfondimento della produzione vegetale biologica (per l’orientamento agricoltura biologica)

    X

    X

    X

    X

    X

    A15
    garanzia della qualità delle derrate alimentari e vendita dei prodotti

    X

    X

    X

    X

    X

    Ambito B: Allevamento di animali

    B1
    detenzione e cura di animali da reddito

    X

    X

    B2
    foraggiamento di animali da reddito

    X

    X

    B3
    allevamento e accoppiamento di animali da reddito

    X

    X

    B4
    cura della salute degli animali da reddito

    X

    X

    B5
    ottenimento di derrate alimentari animali e garanzia della qualità

    X

    X

    B6
    approfondimento della produzione di latte e di carne bovina o suina5

    X

    B7
    produzione e commercio di uova e volatili

    X

    B8
    approfondimento dell’allevamento biologico (per l’orientamento agricoltura biologica)

    X

    X

    Ambito C: Vinificazione

    C1
    produzione di uva

    X

    C2
    torchiatura dell’uva

    X

    C3
    cura del processo di maturazione dei vini

    X

    C4
    imbottigliamento del vino

    X

    C5
    vendita di prodotti

    X

    C6
    garanzia della qualità

    X

    Ambito D:

    Meccanizzazione e impianti tecnici

    D1
    impiego corretto dei materiali

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D2
    impostazione e manutenzione di macchine e apparecchi

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D3
    utilizzo e manutenzione di edifici e impianti

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    D4
    garanzia della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Ambito E: Ambiente di lavoro

    E1
    comprensione delle interrelazioni tra economia aziendale, politica, diritto e natura nel contesto professionale

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Ambito F: Ambito a scelta

    F1
    approfondimento delle caratteristiche regionali

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Le competenze specialistiche relative all’orientamento «agricoltura biologica» sono definite nel piano di formazione.

    4 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    5 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e gestione del tempo;
    b.
    approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    pensiero sistemico;
    e.
    strategie d’apprendimento;
    f.
    tecniche creative;
    g.
    risoluzione di problemi.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti campi:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento continuo;
    c.
    capacità di comunicazione;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    h.
    flessibilità;
    i.
    autonomia;
    j.
    curiosità, spirito d’iniziativa.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 76

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 È ammesso l’impiego di persone in formazione, in conformità con il loro stato di formazione, per attività che presentano pericoli. L’impiego presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.7

    2 La formazione professionale pratica per l’orientamento «agricoltura biologica» si svolge di norma per metà, ma al minimo sull’arco di un anno, presso un’azienda di formazione biologica riconosciuta.8

    3 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1500–1600 lezioni. Esso include 120–160 lezioni per l’insegnamento dello sport9.10

    4 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 8 e massima di 10 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    5 I Cantoni consentono il cambiamento del posto di tirocinio anche a livello intercantonale.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    9 Art. 52 cpv. 1 dell’O del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport (RS 415.01).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.11

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di ogni professione del campo professionale agricoltura e professioni agricole di cui agli articoli 4–6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione, tenuto conto delle caratteristiche di ogni professione del campo professionale dell’agricoltura e delle professioni agricole, stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    i campi di qualificazione e la nota relativa all’insegnamento professionale menzionati nel certificato delle note di cui all’articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 19;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    e.
    le riduzioni formalizzate della formazione di base;
    f.
    i temi degli ambiti a scelta.

    4 Al piano di formazione sono allegati:

    a.
    l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione;
    b.
    le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.12

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato professionale oppure diploma di esame professionale superiore o di scuola specializzata superiore in ambito pertinente;
    b.
    diploma universitario o di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di pratica professionale nei relativi campi d’attività.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

    a.
    è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.14

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 1416 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 14a17 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    17 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta secondo l’articolo 32 OFPr per l’ammissione a una procedura di qualificazione devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole».18

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli 4–6.

    2 Le persone in formazione vengono esaminate sulle competenze per la professione da loro scelta.

    3 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», della durata di sei ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.19
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. La persona in formazione dovrà svolgere un esame scritto e un esame orale. L’esame orale dura al massimo 1,5 ore;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200620 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3 647).

    20 RS 412.101.241

    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la media delle note del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota relativa all’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegnamento professionale ponderata.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ponderate relative all’insegna­mento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota relativa all’insegnamento professionale.

    Art. 20 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota relativa all’insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.

    Sezione 9: Attestazioni e titoli

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta della professione scelta:

    a.
    «Orticoltrice AFC / Orticoltore AFC»; oppure
    b.
    «Avicoltrice AFC / Avicoltore AFC»; oppure
    c.
    «Agricoltrice AFC / Agricoltore AFC»; oppure
    d.
    «Frutticoltrice AFC / Frutticoltore AFC»; oppure
    e.
    «Cantiniera AFC / Cantiniere AFC»; oppure
    f.
    «Viticoltrice AFC / Viticoltore AFC».

    Nell’attestato di capacità è riportato l’orientamento della formazione.

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e la nota relativa all’insegnamento professionale;
    c.
    l’orientamento.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione21

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Art. 22

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del campo professionale agricoltura e professioni agricole (AFC e CFP) si compone di:

    a.
    nove rappresentanti dell’organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm;
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni22. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.23

    22 RS 172.31

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di orticoltore, avicoltore, agricoltore, frutticoltore, viticoltore o cantiniere prima del 1° gennaio 2009, la portano a termine in base al diritto previgente.

    2 Fino al 31 dicembre 2014, chi ripete l’esame finale di orticoltore, avicoltore, agricoltore, frutticoltore, viticoltore o cantiniere viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

    Art. 24a24 Disposizione transitoria della modifica del 6 dicembre 2016

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° marzo 2017 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2020 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore25.

    2 L’articolo 17 capoverso 3 lettera b si applica per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2020.

    24 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 6 dic. 2016 , in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 3 647).

    25 RU 2008 4027

    Art. 25 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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