412.101.220.84 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.220.84

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 12 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2018)

    54005

    Ortopedica AFC/Ortopedico AFC

    Orthopädistin EFZ/Orthopädist EFZ

    Orthopédiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 57 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è ortopedica AFC/ortopedico AFC.

    2 Il profilo professionale dell’ortopedico AFC implica in particolare i seguenti comportamenti e attività:

    a.
    assistenza specialistica e adeguata della clientela in relazione ai mezzi ausiliari prescritti dal medico;
    b.
    solide conoscenze e capacità di base per la fabbricazione e l’adattamento di ortesi, protesi e ausili per la riabilitazione e per l’informazione sul loro impiego;
    c.
    utilizzo adeguato e nel rispetto dell’ambiente dei supporti, dei materiali e dei prodotti semilavorati;
    d.
    autonomia nel lavoro, abilità pratica e tecnica e interesse per i compiti organizzativi e di pianificazione.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    ortesi;
    b.
    protesi;
    c.
    ortopedia e riabilitazione/ausili per la riabilitazione;
    d.
    procedimenti di lavoro e garanzia della qualità;
    e.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente;
    f.
    basi di scienze naturali.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    strategie per l’apprendimento continuo;
    e.
    capacità di consulenza;
    f.
    tecniche creative;
    g.
    tecniche di presentazione.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    senso di responsabilità;
    b.
    capacità di comunicazione;
    c.
    capacità di gestire i conflitti;
    d.
    capacità di lavorare in gruppo;
    e.
    forme comportamentali e modo di presentarsi;
    f.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    g.
    senso di responsabilità e operatività ecologici.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 57 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Esso include 160 lezioni per l’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata minima di 16 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    c.
    i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione menzionati nel certificato delle note di cui all’articolo 22 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all’articolo 20;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per ortopedico AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di ortopedico con almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di ortopedico qualificato con almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di brachieraio qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

    a.
    è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni due specialisti in più occupati al 100 per cento o per ogni quattro specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi frequentati sotto forma di controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 19 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo della tecnica ortopedica.

    Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», della durata da 40 a 56 ore come lavoro pratico individuale (LPI). La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota dei luoghi di forma­zione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 %;
    b.
    conoscenze professionali: 20 %;
    c.
    cultura generale: 20 %;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 %.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

    a.
    all’insegnamento professionale;
    b.
    ai corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali conseguite nell’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale o i corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione restano valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e gli ultimi tre corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota relativa ai luoghi di formazione si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «ortopedica AFC/ortopedico AFC».

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per ortopedici AFC

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per ortopedici AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da quattro a sei rappresentanti dell’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO);
    b.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19968 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Abrogazione del diritto previgente

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento dell’8 dicembre 19999 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per ortopedici;
    b.
    il programma dell’8 dicembre 199910 per l’insegnamento professionale degli ortopedici.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 12 luglio 2000 concernente i corsi d’introduzione per ortopedici.

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di ortopedico prima del 1° gennaio 2009 la portano a termine in base al diritto previgente.

    2 Fino al 31 dicembre 2014, chi ripete l’esame finale di tirocinio per ortopedico viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 22) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

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