412.101.220.87 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto meccanica/Aiuto meccanico con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.220.87

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto meccanica/Aiuto meccanico con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    Modifica del 3 novembre 2008 (Stato 1° gennaio 2018)

    45906

    Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP

    Mechanikpraktikerin EBA/Mechanikpraktiker EBA

    Praticienne en mécanique AFP/Praticien en mécanique AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 59 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP.

    2 Gli aiuto meccanici CFP lavorano nell’ambito della costruzione di macchinari, della lavorazione del metallo e della costruzione di impianti e apparecchi. Eseguono semplici lavori di fabbricazione e sono in grado di utilizzare utensili, apparecchiature tecniche, mezzi di misurazione e strumenti di prova. Partecipano ai processi di lavoro, quali il montaggio e la manutenzione di macchinari e impianti. Lavorano nel rispetto dell’efficienza energetica e delle risorse5.

    Gli aiuto meccanici CFP svolgono gli incarichi a loro affidati in modo sistematico, efficiente e autonomo. Sono abituati a lavorare in gruppo. Rispettano i principi della sicurezza sul lavoro, della protezione della salute e dell’ambiente.

    5 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura due anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Obiettivi ed esigenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo l’articolo 4.

    2 Per mettere in pratica le competenze operative sono necessarie le risorse di cui all’articolo 5.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione tecnica di base comprende la seguente competenza operativa:

    b.1
    lavorare pezzi manualmente.

    2 Lo sviluppo della competenza operativa della formazione tecnica di base è vincolante per tutte le persone in formazione.

    3 La formazione complementare funge da preparazione specifica per la formazione approfondita, i suoi contenuti e la sua durata sono scelti dall’azienda di tirocinio.

    4 La formazione approfondita comprende le seguenti competenze operative:

    s.1
    tornire pezzi secondo direttive con torni convenzionali;
    s.2
    fresare pezzi secondo direttive con fresatrici convenzionali;
    s.3
    produrre pezzi con l’aiuto delle tecniche di punzonatura;
    s.4
    lavorare lamiere e profilati;
    s.5
    saldare pezzi e trattarli ulteriormente;
    s.6
    gestire impianti di produzione;
    s.7
    assemblare pezzi e componenti per formare gruppi di costruzione e controllarne il funzionamento;
    s.8
    eseguire lavori di manutenzione;
    s.9
    montare e cablare gli strumenti e i componenti elettrici6;
    s.10 fabbricare componenti elettronici;
    s.11 lavorare pezzi di vetro o di materiali simili7;
    s.12 lavorare pezzi di décolletage con procedure convenzionali8;
    s.13 lavorare pezzi di décolletage con procedura CNC9.

    5 Nella formazione approfondita ogni persona in formazione deve sviluppare almeno una competenza operativa.

    6 Inserito il 23 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015.

    7 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    8 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    9 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 5 Risorse

    1 Per risorse si intendono le conoscenze, le capacità e i comportamenti rilevanti per lo sviluppo delle competenze operative. Le risorse vengono suddivise in risorse professionali, metodologiche e sociali.

    2 Nella fase di sviluppo delle risorse tutti i luoghi di formazione collaborano strettamente fra di loro e coordinano i propri contributi.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 610

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    10 Nuovo testo giusta il n. II 59 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 720 lezioni. Esso include 80 lezioni per l’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 24 e massima di 36 giornate di otto ore e si svolgono durante il primo anno di formazione.

    Art. 8 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 9 Piano di formazione11

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    definisce le risorse necessarie per lo sviluppo delle competenze operative;
    c.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    d.
    definisce l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
    e.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.12

    11 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    12 Nuovo testo giusta il n. III 18 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Art. 10 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 11 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di polimeccanico e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di polimeccanico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di meccanico di produzione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di meccanico di produzione qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze nel campo dell’aiuto meccanico CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    f.
    diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale.
    Art. 1214 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    14 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 13 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2–3 …15

    15 Abrogato il 9 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016.

    Art. 13a16 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    16 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 15 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei corsi interaziendali di cui all’articolo 18 capoverso 4.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo professionale dell’aiuto meccanico CFP.

    Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative e le risorse di cui agli articoli 4 e 5.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale (LPI) della durata di 16-40 ore. L’esame verte su una competenza operativa della formazione approfondita. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
    b.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200617 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione è superata se la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e delle note relative all’inse­gnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento;
    d.
    nota dei corsi interaziendali: 20 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note delle 4 pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale18.

    4 La nota dei corsi interaziendali è data dalla media, arrotondata alla mezza nota o alla nota intera, di tutti i controlli delle competenze dei corsi interaziendali.

    18 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e hanno sostenuto la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, vengono meno la nota relativa all’insegnamento professionale e la nota dei corsi interaziendali.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 70 per cento;
    b.
    cultura generale: 30 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP»19.

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e le note relative all’insegnamento professionale.

    19 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera

    Art. 2220

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per la formazione di base nell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera è composta da:

    a.
    10–12 rappresentanti dei datori di lavoro;
    b.
    3–4 rappresentati dei lavoratori;
    c.
    3–4 rappresentanti dei docenti delle materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni 21. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

    20 Versione del 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    21 RS 172.31

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22a22 Abrogazione di altri atti normativi

    Sono abrogati:

    a.
    il piano di formazione dell’8 novembre 2008 per aiuto meccanici CFP;
    b.
    il profilo di qualificazione del 4 agosto 2011 per aiuto meccanici CFP;
    c.
    le condizioni di riuscita del 4 agosto 2011 per aiuto meccanici CFP.

    22 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 23 Disposizioni transitorie

    1 I titolari di un attestato cantonale di formazione empirica rilasciato tra il 2003 e il 2010 nell’ambito dei progetti pilota «Maschinenbaupraktiker/in» o «aiuto meccanico» ricevono, su richiesta e a partire dal 2011, dall’ufficio cantonale preposto alla formazione professionale, il certificato federale di formazione pratica di «aiuto meccanico CFP».

    Art. 23a23 Disposizioni transitorie della modifica del 9 novembre 2015

    1 La modifica del 9 novembre 2015 si applica alle persone che hanno iniziato la formazione di aiuto meccanico CFP dopo il 1° gennaio 2016.

    2 La modifica del 9 novembre 2015 si applica alle altre procedure di qualificazione ai sensi degli articoli 33 LFPr e 31 OFPr per aiuto meccanici CFP dal 1° gennaio 2018.

    23 Inserito il 9 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016.

    Art. 24 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

    3 La modifica del 23 gennaio 2015 entra in vigore il 1° marzo 201524.

    24 Inserito il 23 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015.

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