412.101.221.00 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Intrecciatrice/Intrecciatore con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.00

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Intrecciatrice/Intrecciatore con attestato federale di capacità (AFC)

    del 5 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2018)

    54402

    Intrecciatrice AFC/Intrecciatore AFC

    Korb- und Flechtwerkgestalterin EFZ/

    Korb-und Flechtwerkgestalter EFZ

    Vannière créatrice CFC/Vannier créateur CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 70 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 La denominazione professionale è intrecciatrice AFC/intrecciatore AFC.

    2 Gli intrecciatori AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    producono oggetti o parti intrecciate di oggetti con la tecnica dell’intrec­ciatura;
    b.
    grazie alle loro abilità artistiche e artigianali sono in grado di eseguire un compito in modo autonomo, dalla progettazione al prodotto finito;
    c.
    lavorano in modo preciso e sono capaci di soddisfare le esigenze dei clienti;
    d.
    sono in grado di espletare autonomamente le incombenze amministrative legate alla loro attività professionale;
    e.
    hanno doti organizzative e di pianificazione, sono autocritici e flessibili;
    f.
    hanno un fisico forte e resistente;
    g.
    dimostrano senso di responsabilità lavorando nel rispetto dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    strategie creative e di sviluppo;
    c.
    modo di pensare e operare orientato ai processi e conforme ai criteri economici;
    d.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    e.
    comportamento ecologico;
    f.
    capacità di rappresentazione spaziale.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    comunicazione e forme comportamentali;
    c.
    capacità di lavorare sotto pressione e resistenza;
    d.
    flessibilità;
    e.
    interesse per l’arte e la cultura.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 70 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste 120 lezioni sono dedicate all’insegnamento dello sport

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 12 e massima di 16 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione menzionati nel certificato delle note secondo l’articolo 22 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni secondo l’articolo 20;
    d.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per intrecciatore AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di intrecciatore e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato di capacità di cestaio qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’intrecciatore AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 In un’azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

    a.
    è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione ogni trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Il formatore rileva in un rapporto lo stato di formazione della persona e lo discute con quest’ultima almeno una volta al semestre.

    Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione dopo ogni corso frequentato mediante controlli delle competenze.

    2 I controlli delle competenze dei corsi interaziendali valutati vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’arti­colo 19 capoverso 3.

    Sezione 8: Procedura di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    1 È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se dimostra di soddisfare i requisiti per l’esame finale.

    2 Dell’esperienza professionale richiesta per l’ammissione a una procedura di qualificazione di cui all’articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno tre anni nel campo dell’intrecciatore AFC.

    Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento della procedura di qualificazione

    1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6.

    2 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», della durata di 20–24 ore. La persona in formazione deve dimostrare di poter eseguire in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione le attività richieste nell’ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e del materiale relativo ai corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame è orale e scritto. L’esame orale si svolge sotto forma di colloquio professionale e dura al massimo un’ora. Il colloquio professionale si basa sulla documentazione dell’apprendimento, di cui i presenti sono in possesso;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 L’esame finale è superato se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 La nota dei luoghi di formazione è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note relative:

    a.
    all’insegnamento professionale;
    b.
    ai corsi interaziendali.

    4 La nota relativa all’insegnamento professionale è data dalla media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali conseguite nell’insegnamento professionale.

    5 La nota relativa ai corsi interaziendali è data dalla media, arrotondata al punto o al mezzo punto, delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico:conta doppio;
    b.
    conoscenze professionali:conta una volta sola;
    c.
    cultura generale:conta una volta sola;
    d.
    nota dei luoghi di formazione:conta una volta sola.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale o i corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione rimangono valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e gli ultimi due corsi interaziendali, fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ai sensi della presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «intrecciatrice AFC»/«intrecciatore AFC».

    3 Nel certificato delle note figurano:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per intrecciatori AFC

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per intrecciatori AFC ha la seguente composizione:

    a.
    da due a quattro rappresentanti della comunità d’interessi Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz IGK;
    b.
    da uno a due rappresentanti della comunità d’interessi Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz IGKH;
    c.
    da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19968 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono ottenere il consenso dei rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli 4–6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 15 luglio 19879 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per cestai;
    b.
    il programma del 15 luglio 198710 per l’insegnamento professionale dei cestai.

    9 FF 1988 I 467

    10 FF 1988 I 467

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di cestaio prima del 1o gennaio 2009 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per cestaio entro il 31 dicembre 2013 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2009.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1722) entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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