412.101.221.04 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di linee di produzione/Operatore di linee di produzione con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.04

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di linee di produzione/Operatore di linee di produzione con attestato federale di capacità (AFC)

    dell’8 dicembre 2016 (Stato 1° gennaio 2018) (Stato 1° gennaio 2018)

    44702

    Operatrice di linee di produzione AFC/ Operatore di linee di produzione AFC

    Anlagenführerin EFZ/Anlagenführer EFZ

    Opératrice de machines automatisées CFC/ Opérateur de machines automatisées CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 74 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli operatori di linee di produzione di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

    a.
    manovrano gli impianti di produzione e di imballaggio, coordinano e comandano i singoli processi parziali nel rispetto dell’efficienza energetica e delle risorse e controllano gli impianti durante il processo produttivo;
    b.
    conoscono il processo produttivo dalla materia prima al prodotto finito;
    c.
    sono in grado di riparare guasti o richiedere un sostegno adeguato;
    d.
    eseguono autonomamente e nel rispetto delle risorse lavori di pulizia e manutenzione o forniscono supporto al team addetto alla manutenzione.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

    a.
    pianificazione della produzione:
    1.
    analizzare la pianificazione della produzione e presentare proposte di ottimizzazione per l’organizzazione della pianificazione,
    2.
    organizzare gli ordini di produzione secondo le direttive dell’azienda,
    3.
    controllare e sorvegliare la logistica e le risorse per la produzione e, se del caso, introdurre misure correttive;
    b.
    regolazione e trasformazione di macchine e linee di produzione:
    1.
    determinare le macchine e le linee di produzione sulla base della pianificazione della produzione e regolarle secondo le istruzioni di lavoro,
    2.
    trasformare le macchine e le linee di produzione secondo le istruzioni di lavoro,
    3.
    avviare le macchine e le linee di produzione prestando attenzione all’efficienza energetica e delle risorse,
    4.
    controllare il funzionamento delle macchine e delle linee di produzione ed eseguire i necessari adattamenti,
    5.
    controllare la conformità dei prodotti in base agli standard di qualità, procedere ai necessari adattamenti e dare il via alla produzione in serie sulle macchine e gli impianti;
    c.
    produzione e imballaggio di prodotti:
    1.
    fabbricare i prodotti secondo l’ordine di produzione e garantire la stabilità del processo produttivo,
    2.
    imballare i prodotti secondo l’ordine di produzione e garantire la stabilità del processo di imballaggio,
    3.
    garantire il processo produttivo dialogando con tutti gli interessati,
    4.
    pianificare, organizzare ed eseguire la consegna al prossimo turno,
    5.
    arrestare le macchine e le linee di produzione conformemente ai requisiti dell’ordine di successivo,
    6.
    inserire o aggiornare nel sistema la stipula dell’ordine di produzione;
    d.
    controllo e ottimizzazione dei processi e della qualità:
    1.
    organizzare e garantire i controlli di qualità dei prodotti secondo le direttive e gli standard,
    2.
    evitare o minimizzare le perdite di produzione delle macchine e delle linee di produzione mediante manutenzione preventiva,
    3.
    identificare il potenziale di ottimizzazione nel proprio settore di attività e proporre delle misure.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 55

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 74 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    pianificazione della produzione

    60

    40

    20

    120

    regolazione e trasformazione di macchine e linee di produzione

    60

    60

    40

    160

    produzione e imballaggio di prodotti

    20

    60

    60

    140

    Controllo e ottimizzazione dei processi e della qualità

    60

    40

    80

    180

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 28 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

    a.
    il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende una giornata e verte sulla seguente competenza operativa: controllare e sorvegliare la logistica e le risorse per la produzione e, se del caso, introdurre misure correttive;
    b.
    il corso II si tiene nel 1° anno di formazione, comprende sette giornate e verte sulla seguente competenza operativa: evitare o minimizzare le perdite di produzione delle macchine e delle linee di produzione mediante manutenzione preventiva;
    c.
    il corso III si tiene nel 2° anno di formazione, comprende otto giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
    1.
    determinare le macchine e le linee di produzione sulla base della pianificazione della produzione e regolarle secondo le istruzioni di lavoro,
    2.
    evitare o minimizzare le perdite di produzione delle macchine e delle linee di produzione mediante manutenzione preventiva;
    d.
    il corso IV si tiene nel 2° anno di formazione, comprende 12 giornate e verte sulle seguenti competenze operative:
    1.
    controllare il funzionamento delle macchine e delle linee di produzione ed eseguire i necessari adattamenti,
    2.
    fabbricare i prodotti secondo l’ordine di produzione e garantire la stabilità del processo produttivo.

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    c. 7

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

    7 Abrogata dal n. V 4 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di operatore di linee di produzione AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore di linee di produzione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi II, III e IV.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    3 Gli operatori dei corsi interaziendali rilasciano alle persone in formazione i titoli di formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’operatore di linee di produzione AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 16–40 ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le seguenti voci con relativa ponderazione:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    25 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    15 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
    1.
    l’esame scritto per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Pianificazione della produzione

    90 min.

    50 %

    Controllo e ottimizzazione dei processi e della qualità

    2

    Produzione e imballaggio di prodotti

    Regolazione e trasformazione di macchine e linee di produzione

    90 min.

    50 %

    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    5 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze dei corsi II, III e IV.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice di linee di produzione AFC»/«Operatore di linee di produzione AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di operatori di linee di produzione AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di operatori di linee di produzione AFC è composta da:

    a.
    3–6 rappresentanti dell’Association pour la formation des opérateurs/opératrices de machines automatisées (FOMA);
    b.
    1–2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la FOMA.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 12 dicembre 20089 sulla formazione professionale di base Operatrice di linee di produzione/ Operatore di linee di produzione con attestato federale di capacità (AFC).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Operatrice di linee di produzione/Operatore di linee di produzione del 12 dicembre 2008.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatori di linee di produzione AFC prima del 1° febbraio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2021.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatori di linee di produzione AFC entro il 31 dicembre 2021 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano a partire dal 1° gennaio 2020.

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