412.101.221.08 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.08

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» con attestato federale di capacità (AFC)

    del 9 luglio 2021 (Stato 1° gennaio 2022)

    50007

    Orafa AFC / Orafo AFC

    Goldschmiedin EFZ / Goldschmied EFZ

    Bijoutière-joaillière CFC / bijoutier-joaillier CFC

    50008

    Argentiera AFC / Argentiere AFC

    Silberschmiedin EFZ / Silberschmied EFZ

    Orfèvre CFC

    50009

    Incastonatrice AFC / Incastonatore AFC

    Edelsteinfasserin EFZ / Edelsteinfasser EFZ

    Sertisseuse de pierres précieuses CFC /  Sertisseur de pierres précieuses CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Professioni, oggetto e durata

    Art. 1 Professioni e profilo professionale

    1 Il campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» di livello AFC comprende le professioni seguenti:

    a.
    orafa AFC / orafo AFC;
    b.
    argentiera AFC / argentiere AFC;
    c.
    incastonatrice AFC / incastonatore AFC.

    2 I professionisti del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sviluppano gioielli, oggetti preziosi o prodotti affini d’oreficeria, d’argenteria o con incastonatura di pietre preziose in base alle richieste dei clienti, alle proprie idee o modelli; padroneggiano tutte le fasi, dalla progettazione alla fabbricazione;
    b.
    forniscono una consulenza competente a clienti privati e commerciali riguardo al design, alla scelta dei materiali, alla fabbricazione o ad altri servizi e ai relativi costi;
    c.
    sono creativi, hanno uno spiccato senso estetico e del design, una buona capacità di immaginazione tridimensionale e abilità nel disegno, e lavorano in maniera precisa e responsabile;
    d.
    nel processo di fabbricazione si avvalgono sia delle tecniche tradizionali sia delle innovazioni derivanti dalle tecnologie digitali e dalle combinazioni di materiali, tenendo conto di criteri estetici, economici, ecologici ed etici;
    e.
    gli orafi AFC producono sia gioielli sia parti di gioielli con diversi materiali di partenza, realizzano prodotti d’oreficeria affini oppure riparano, modificano ed effettuano la cura e la manutenzione di gioielli e prodotti d’oreficeria affini;
    f.
    gli argentieri AFC producono oggetti sia profani sia sacri, fabbricano componenti decorativi o funzionali per altri oggetti nonché effettuano la cura e la manutenzione e riparano oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini;
    g.
    gli incastonatori AFC incassano singolarmente pietre preziose in gioielli, su cinturini e quadranti di orologi, o su prodotti affini; controllano la qualità e la disposizione delle pietre preziose e le posizionano in modo da valorizzarne l’estetica, il colore e la brillantezza.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    consulenza alla clientela e offerta di servizi:
    1.
    offrire alla clientela consulenza su gioielli, oggetti preziosi, prodotti affini e servizi,
    2.
    redigere preventivi per gioielli, oggetti preziosi, prodotti affini e servizi,
    3.
    valutare la fattibilità e i rischi della riparazione e della modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    4.
    presentare gioielli, oggetti preziosi, prodotti affini, servizi e progetti,
    5.
    svolgere semplici compiti amministrativi in relazione agli ordini dei clienti e servizi relativi a gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini;
    b.
    progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini:
    1.
    sviluppare idee e progetti per gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    2.
    selezionare i materiali e i processi di produzione per realizzare idee e progetti,
    3.
    eseguire schizzi, immagini e disegni per visualizzare gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    4.
    fabbricare modelli in scala per visualizzare gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini;
    c.
    pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini:
    1.
    realizzare disegni esecutivi per gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    2.
    definire le fasi di lavorazione per la produzione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    3.
    preparare i materiali, gli utensili e le macchine per la produzione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    4.
    manutenere e curare gli utensili e le macchine per la produzione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    5.
    fabbricare o modificare utensili specifici per la produzione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini,
    6.
    creare i dati per i processi di produzione assistiti digitalmente di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini;
    d.
    produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini:
    1.
    realizzare elementi per mezzo di tecniche di stampaggio,
    2.
    realizzare elementi per mezzo di tecniche di foggiatura,
    3.
    unire parti di elementi con tecniche di giunzione,
    4.
    modificare elementi per mezzo di tecniche di tranciatura,
    5.
    trattare le superfici di gioielli e prodotti d’oreficeria affini,
    6.
    controllare e marcare gioielli e prodotti d’oreficeria affini;
    e.
    produzione, riparazione e modifica di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini:
    1.
    realizzare elementi per mezzo di tecniche di stampaggio,
    2.
    realizzare elementi per mezzo di tecniche di foggiatura,
    3.
    unire parti di elementi con tecniche di giunzione,
    4.
    modificare elementi per mezzo di tecniche di tranciatura,
    5.
    trattare le superfici di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini,
    6.
    assemblare oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini con parti funzionali,
    7.
    controllare e marcare oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini;
    f.
    produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti affini con incastonatura di pietre preziose:
    1.
    preparare l’incastonatura delle pietre preziose su gioielli e prodotti affini,
    2.
    posizionare le pietre preziose nelle incastonature su gioielli e prodotti affini,
    3.
    incassare le pietre preziose nelle incastonature su gioielli e prodotti affini,
    4.
    rifinire le incastonature delle pietre preziose su gioielli e prodotti affini,
    5.
    trattare le superfici di gioielli e prodotti affini con incastonature di pietre preziose,
    6.
    controllare e marcare gioielli e prodotti affini con incastonature di pietre preziose.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–c è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative d–f è vincolante come segue a seconda della professione:

    a.
    per la professione di orafa AFC / orafo AFC: campo di competenze operative d;
    b.
    per la professione di argentiera AFC / argentiere AFC: campo di competenze operative e;
    c.
    per la professione di incastonatrice AFC / incastonatore AFC: campo di competenze operative f.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440 lezioni. Esse sono suddivise secondo la tabella seguente:

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    Professione

    Professione

     

     

     

     

    Insegnamento

    Tutte le professioni

    Tutte le professioni

    Tutte le professioni

    Orafo AFC Incastonatore AFC

    Argentiere AFC

             

    Orafo AFC Incastonatore AFC

    Argentiere AFC

    a.
    Conoscenze professionali
    Consulenza alla clientela e offerta di servizi

    80   

    160   

    200   

    160   

    120   

    600

    560

    Progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    120   

    40   

    40   

    80   

    200

    240

    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini
    Produzione, riparazione e modifica di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti affini con incastonatura di pietre preziose

    Totale conoscenze professionali

    200   

    200   

    200   

    200 

     800

    b.
    Cultura generale

    120   

    120   

    120   

    120 

     480

    c.
    Educazione fisica

    40   

    40   

    40   

     40

     160

    Totale delle lezioni

    360   

    360   

    360   

    360 

    1440 

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono, a seconda della professione, il seguente numero di giornate di otto ore:

    a.
    orafi AFC: 74 giornate;
    b.
    argentieri AFC: 71 giornate;
    c.
    incastonatori AFC: 60 giornate.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti per gli orafi AFC e gli argentieri AFC in sette corsi e per gli incastonatori AFC in sei corsi nel modo seguente:

    Professione

    Orafo AFC

    Argentiere AFC

    Incastonatore AFC

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative

    1

    1

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    d.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini

    X

    e.
    Fabbricazione, riparazione e rielaborazione di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini

    X

    f.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti affini con incastonatura di pietre preziose

    X

    Durata (giorni)

    20

    20

    24

    2

    2

    b.
    Progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    d.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini

    X

    e.
    Produzione, riparazione e modifica di oggetti preziosi e prodotti argentieri affini

    X

    f.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti affini con incastonatura di pietre preziose

    X

    Durata (giorni)

    6

    7

    8

    2

    3

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    d.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini

    X

    e.
    Produzione, riparazione e modifica di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini

    X

    Durata (giorni)

    12

    8

    3

    4

    b.
    Progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e rielaborazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    Durata (giorni)

    4

    4

    4

    3

    5

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    d.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti d’oreficeria affini

    X

    e.
    Produzione, riparazione e modifica di oggetti preziosi e prodotti d’argenteria affini

    X

    f.
    Produzione, riparazione e modifica di gioielli e prodotti affini con incastonatura di pietre preziose

    X

    Durata (giorni)

    16

    16

    8

    4

    6

    b.
    Progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    c.
    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    X

    X

    X

    Durata (giorni)

    8

    8

    8

    4

    7

    Integrazione di tutte le competenze operative dei campi di competenze operative c e d

    X

    Integrazione di tutte le competenze operative dei campi di competenze operative c ed e

    X

    Integrazione di tutte le competenze operative dei campi di competenze operative c e f

    X

    Durata (giorni)

    8

    8

    8

    Totale (giorni)

    74

    71

    60

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 9 luglio 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità della professione corrispondente del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento, oppure attestato federale di capacità di un’altra professione dello stesso campo professionale e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di orafo AFC nell’indirizzo professionale corrispondente conformemente all’ordinanza della SEFRI dell’8 luglio 20096 sulla formazione professionale di orafo con attestato federale di capacità (AFC) e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento, oppure attestato federale di capacità in un altro indirizzo professionale della stessa professione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel settore della professione corrispondente del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale, fatta eccezione per il corso 4.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo della professione scelta, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 45 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Progettazione di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    Pianificazione e preparazione della produzione, riparazione e modifica di gioielli, oggetti preziosi e prodotti affini

    35%

    2

    Consulenza alla clientela e offerta di servizi

    10%

    3

    Campo di competenze operative specifico alla professione (d, e, o f)

    45%

    4

    Colloquio professionale

    10%

    b.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sei controlli delle competenze per gli orafi AFC e per gli argentieri AFC e nei cinque controlli delle competenze per gli incastonatori AFC.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 80 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del seguente titolo legalmente protetto relativo alla professione appresa:

    a.
    «orafa AFC» / «orafo AFC»;
    b.
    «argentiera AFC» / «argentiere AFC»;
    c.
    «incastonatrice AFC» / «incastonatore AFC»;

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti»

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» è composta da:

    a.
    da quattro a otto rappresentanti dell’associazione «Oml del campo professionale creazione di gioielli e oggetti»;
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
    c.
    tutte le professioni del campo professionale «creazione di gioielli e oggetti» sono rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione «Oml del campo professionale creazione di gioielli e oggetti».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di orafo AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per orafo AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) si applicano dal 1° gennaio 2026.

    La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

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