412.101.221.09 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/Guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.09

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Guardiana di animali/Guardiano di animali con attestato federale di capacità (AFC)

    dell’8 luglio 2009 (Stato 1° gennaio 2018)

    18110

    Guardiana di animali AFC/Guardiano di animali AFC

    Tierpflegerin EFZ/Tierpfleger EFZ

    Gardienne d’animaux CFC/Gardien d’animaux CFC

    18111

    Animali da compagnia

    18112

    Animali da laboratorio

    18113

    Animali selvatici

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 78 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzi professionali

    1 I guardiani di animali AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    capacità e abilità fondamentali di trattare gli animali in maniera adeguata e sicura;
    b.
    capacità di trattare gli animali conformemente alle disposizioni aziendali e di prevenire le malattie;
    c.
    disbrigo dei compiti amministrativi all’interno dell’azienda, conoscenze giuridiche in materia di diritto degli animali ed etica professionale;
    d.
    capacità di comunicare in modo professionalmente corretto, informando in maniera comprensibile, calma e cortese clienti e impiegati dell’azienda.

    2 All’interno della professione di guardiano di animali a livello AFC si distinguono i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    animali da compagnia;
    b.
    animali da laboratorio;
    c.
    animali selvatici.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale per tutti gli indirizzi professionali comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    biologia e detenzione degli animali;
    b.
    igiene e malattie;
    c.
    organizzazione e logistica aziendale;
    d.
    etica professionale e diritto;
    e.
    comunicazione e assistenza ai clienti.

    2 Rientrano nella competenza professionale anche conoscenze e capacità relative a lavori specifici dell’indirizzo scelto.

    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    modo di pensare e di agire improntato alla qualità;
    b.
    corretto trattamento degli animali;
    c.
    tecniche di lavoro;
    d.
    comportamento attento ai costi;
    e.
    comportamento ecologico;
    f.
    strategie d’informazione e documentazione;
    g.
    modo di lavorare creativo;
    h.
    orientamento alla clientela;
    i.
    strategie di apprendimento.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    modo di lavorare calmo e riflessivo;
    b.
    flessibilità;
    c.
    affidabilità e autonomia;
    d.
    precisione;
    e.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    f.
    empatia;
    g.
    capacità di gestire i conflitti;
    h.
    capacità di lavorare in gruppo;
    i.
    apprendimento permanente.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente, protezione degli animali

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 78 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 18 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute, dell’ambiente e degli animali.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di guardiano di animali con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di guardiano di animali qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del guardiano di animali e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di formazione professionale superiore e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes­sionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del guardiano di animali AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 18).
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1  Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel seguente modo:

    a.
    esame parziale «conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore. L’esame ha luogo verso la fine del secondo anno della formazione professionale di base;
    b.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 4 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    c.
    esame finale «conoscenze professionali», della durata di 1,5 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di mezz’ora;
    d.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponde­rata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale «conoscenze professionali»: 10 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    c.
    esame finale «conoscenze professionali»: 10 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale. In tal caso l’esame parziale si svolge di norma alla fine.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    esame parziale «conoscenze professionali»: 10 per cento;
    b.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    c.
    esame finale «conoscenze professionali»: 20 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «guardiana di animali AFC»/«guardiano di animali AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale;
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    da cinque a nove rappresentanti dell’associazione Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege (SVBT), tra cui rappresentanti dei tre indirizzi e della protezione degli animali;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19968 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    b.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 1° dicembre 20009 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per guardiani di animali qualificati;
    b.
    il programma del 1° dicembre 200010 per l’insegnamento professionale dei guardiani di animali qualificati.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 1° dicembre 2000 concernente i corsi d’introduzione per guardiani di animali qualificati.

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di guardiano di animali prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per guardiano di animali entro il 31 dicembre 2014 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

    3 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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