412.101.221.10 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Grafica/Grafico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.10

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Grafica/Grafico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 16 agosto 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    90306

    Grafica AFC / Grafico AFC

    Grafikerin EFZ / Grafiker EFZ

    Graphiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale di base (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I grafici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    visualizzano messaggi, informazioni e marchi in un ambiente di lavoro ampio e variegato; concepiscono, progettano, sviluppano e realizzano supporti mediatici stampati, digitali, interattivi, animati e tridimensionali;
    b.
    elaborano strategie comunicative e concetti creativi e li realizzano in funzione del media prescelto; per farlo seguono le tendenze e gli sviluppi in ambito economico, culturale, sociale, ambientale, tecnico, scientifico e commerciale e svolgono le necessarie analisi;
    c.
    cercano e analizzano gli elementi di base per raggiungere gli obiettivi del progetto creativo; pianificano, monitorano e controllano lo svolgimento del progetto; per farlo considerano gli aspetti economici, sociali e ambientali;
    d.
    impiegano la creatività, le capacità concettuali, il talento creativo e artigianale e le competenze linguistiche di cui dispongono per soddisfare in modo ottimale le intenzioni comunicative del committente; se necessario coinvolgono degli specialisti;
    e.
    realizzano i concetti creativi in funzione del media prescelto, elaborano i documenti di produzione e monitorano attivamente i processi produttivi;
    f.
    rielaborano i contenuti del progetto in forma appropriata per una presentazione convincente e illustrano gli ambiti di lavoro e le competenze con un’immagine mediatica professionale adattata ai diversi gruppi target;
    g.
    si distinguono per il modo di operare autonomo e responsabile, il talento organizzativo, lo spirito innovativo, l’inventiva, l’approccio sistemico, la curiosità, la disponibilità ad apprendere e la capacità di lavorare in gruppo e sotto stress.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    organizzazione di progetti e processi di lavoro:
    1.
    pianificare e illustrare i processi di lavoro per i progetti creativi visivi,
    2.
    coordinare la collaborazione delle persone coinvolte nei progetti creativi,
    3.
    definire le proprie prestazioni, le tempistiche e i fattori di costo esterni,
    4.
    considerare i contesti culturali e la sostenibilità sociale e ambientale;
    5.
    concludere progetti creativi;
    b.
    ricerca e analisi di materiale per progetti:
    1.
    analizzare il briefing e, se necessario, adattarlo insieme ai committenti,
    2.
    effettuare ricerche per progetti creativi,
    3.
    elaborare e analizzare i risultati delle ricerche per i progetti creativi,
    4.
    valutare fattibilità e pertinenza dei progetti creativi,
    5.
    illustrare ai committenti le conclusioni e la fattibilità e fornire motivazioni adeguate;
    c.
    elaborazione di strategie comunicative:
    1.
    verificare il contenuto dell’intenzione comunicativa e se necessario specificarlo,
    2.
    elaborare e descrivere il carattere del messaggio contenuto nei progetti creativi,
    3.
    definire le misure e i canali di comunicazione nonché i media per i progetti creativi;
    d.
    sviluppo e presentazione di idee:
    1.
    generare idee mediante metodi creativi,
    2.
    valutare e selezionare le idee sulla base di criteri propri,
    3.
    presentare alle persone coinvolte nel progetto e ai committenti il potenziale delle idee raccolte;
    e.
    elaborazione di concetti creativi:
    1.
    elaborare concetti di immagini,
    2.
    elaborare concetti cromatici,
    3.
    elaborare concetti tipografici e di layout,
    4.
    elaborare logotipi e marchi,
    5.
    elaborare sistemi di caratteri tipografici e segni grafici,
    6.
    elaborare concetti di animazione e grafiche animate,
    7.
    elaborare concetti per l’impiego di media digitali interattivi,
    8.
    elaborare soluzioni per spazi e oggetti tridimensionali,
    9.
    verificare e coordinare gli elementi creativi elaborati;
    f.
    realizzazione di concetti creativi:
    1.
    verificare e rielaborare i concetti creativi,
    2.
    adeguare gli elementi creativi elaborati in funzione del media prescelto,
    3.
    definire i dettagli dei progetti creativi,
    4.
    preparare i documenti di produzione in funzione del media prescelto,
    5.
    supervisionare la produzione di media per progetti creativi e rispettare le direttive;
    g.
    presentazione di contenuti e competenze:
    1.
    visualizzare e presentare i progetti creativi,
    2.
    preparare i progetti creativi per il portfolio,
    3.
    presentare il portfolio alle persone interessate mettendo in risalto le proprie competenze.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

    1 La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola, la formazione professionale pratica viene impartita sotto forma di periodi di pratica in azienda. Dura almeno 80 giorni lavorativi e si svolge tra il 5° e il 7° semestre.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2240 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Organizzazione di progetti e processi di lavoro Ricerca e analisi di materiale per progetti Elaborazione di strategie comunicative Presentazione di contenuti e competenze

    120

    140

    100

      60

    420

    Sviluppo e presentazione di idee Realizzazione di concetti creativi

      40

      80

      40

      40

    200

    Elaborazione di concetti creativi

    360

    300

    140

    100

    900

    Totale conoscenze professionali

    520

    520

    280

    200

    1520

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

      80

      80

      40

      40

    240

    Totale delle lezioni

    720

    720

    440

    360

    2240

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 8

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione4 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    4 Il piano del 16 ago. 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 9 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di grafico AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di grafico qualificato con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del grafico AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 10 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 11 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 12 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 14 Portfolio

    1 Tra il 5° e l’8° semestre le persone in formazione realizzano un portfolio. Quest’ultimo è valutato con una nota.

    2 La nota è data dalla valutazione relativa all’elaborazione e alla consegna del portfolio prima dello svolgimento della procedura di qualificazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del grafico AFC,
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico»; vale quanto segue:
    1.
    si compone di un lavoro pratico prestabilito della durata di 32 ore e di un lavoro pratico individuale della durata di 80 ore,
    2.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    3.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    4.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento,
    5.
    il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Sviluppo e presentazione di idee

    30 %

    2

    Elaborazione di concetti creativi

    70 %

    6.
    il lavoro pratico individuale comprende i campi di competenze operative di cui all’articolo 4 lettere a, b, c, f, g nonché le voci sottoelencate, tra cui il colloquio professionale di 30 minuti, con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Descrizione

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    60 %

    2

    Documentazione

    10 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    20 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di due ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Organizzazione di progetti e processi di lavoro

    30 min.

    25 %

    2

    Ricerca e analisi di materiale per progetti Elaborazione di strategie comunicative Sviluppo e presentazione di idee Elaborazione di concetti creativi Realizzazione di concetti creativi

    90 min.

    75 %

    c.
    «portfolio»; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione comprende la valutazione del portfolio,
    3.
    il portfolio comprende il campo di competenze operative di cui all’articolo 4 lettera g;
    d.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 10 per cento;
    c.
    portfolio: 15 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento;
    e.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 15 per cento.

    3 Per nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note relative al lavoro pratico prestabilito e al lavoro pratico individuale, ciascuna con la medesima ponderazione.

    4 Per nota del campo di qualificazione «portfolio» si intende la nota di cui all’articolo 14 capoverso 2.

    5 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 10 per cento;
    c.
    portfolio: 20 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «grafica AFC»/«grafico AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei grafici AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei grafici AFC è composta da:

    a.
    tre rappresentanti di Swiss Graphic Designers;
    b.
    tre rappresentanti dell’Unione Svizzera dei Grafici;
    c.
    tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di grafico prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per grafico entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2027.

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