412.101.221.15 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.15

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione con attestato federale di capacità (AFC)

    del 28 settembre 2009 (Stato 1° gennaio 2018)

    Disegnatrice AFC/Disegnatore AFC

    Zeichnerin EFZ/Zeichner EFZ

    Dessinatrice CFC/Dessinateur CFC

    64008

    64009

    64010

    64011

    64012

    Indirizzo architettura

    Indirizzo ingegneria civile

    Indirizzo architettura d’interni

    Indirizzo architettura del paesaggio

    Indirizzo pianificazione del territorio

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 83 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

    Art. 1 Profilo e indirizzi professionali

    1 I disegnatori di livello AFC, attivi nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione, svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    in veste di collaboratori di imprese operanti nei settori architettura, ingegneria civile, architettura d’interni, architettura del paesaggio e piani­ficazione del territorio, concepiscono, elaborano e preparano documenti di pianificazione. Hanno dimestichezza nell’utilizzo di strumenti informatici per l’alle­stimento di piani (CAD) e sono abili nell’esecuzione di schizzi tecnici e disegni a mano libera;
    b.
    sono capaci di affrontare in modo autonomo problemi relativi al processo di pianificazione e di comunicare e presentare le proprie soluzioni;
    c.
    sono capaci di risolvere problemi e svolgere compiti con un approccio globale e pragmatico e di assumersi responsabilità in misura adeguata.

    2 All’interno della professione di disegnatore di livello AFC, nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione, si distinguono i seguenti indirizzi professionali:

    a.
    architettura;
    b.
    ingegneria civile;
    c.
    architettura d’interni;
    d.
    architettura del paesaggio;
    e.
    pianificazione del territorio.

    3 L’indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    nozioni di matematica e scienze;
    b.
    pianificazione;
    c.
    visualizzazione;
    d.
    lavoro di progetto.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro;
    b.
    metodi per la risoluzione di problemi;
    c.
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    d.
    tecniche di apprendimento;
    e.
    approccio improntato alla qualità a livello teorico e operativo;
    f.
    tecnologie di informazione e di comunicazione;
    g.
    tecniche di presentazione e di documentazione;
    h.
    comportamento ecologico
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento permanente;
    c.
    capacità di comunicare;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 83 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1800 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 10 e massima di 20 giornate di otto ore. La ripartizione tra gli indirizzi professionali è fissata nel piano di formazione. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    4 Le persone che scelgono l’indirizzo professionale di architettura del paesaggio svolgono uno stage della durata minima di tre e massima di cinque mesi. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell’apprendimento. La persona responsabile dello stage nell’azienda redige un rapporto sul suo svolgimento.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

    a.
    spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
    b.
    definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
    c.
    precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Il piano di formazione stabilisce inoltre:

    a.
    la struttura curricolare della formazione professionale di base;
    b.
    l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    c.
    le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    attestato federale di capacità di disegnatore con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di disegnatore del genio civile qualificato, disegnatore edile qualificato, disegnatore d’arredamenti qualificato, disegnatore-paesaggista qualificato o disegnatore in pianificazione del territorio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del disegnatore AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    f.
    titolo accademico in ambito pertinente con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:

    a.
    vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
    b.
    vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

    2 Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

    3 Per ogni specialista in più occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni

    Art. 14 Formazione in azienda

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda e nei corsi interaziendali.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del disegnatore AFC;
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 18).
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 L’esame finale della procedura di qualificazione valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico» della durata da 40 a 120 ore sotto forma di lavoro pratico individuale o della durata da 12 a 20 ore sotto forma di lavoro pratico prestabilito. L’autorità cantonale competente decide la forma dell’esame. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali nonché della letteratura specialistica autorizzata;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.
    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «disegnatrice AFC»/disegnatore AFC».

    3 Nel certificato delle note relativo all’attestato federale di capacità conseguito con il superamento della procedura di qualificazione con esame finale sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
    c.
    l’indirizzo professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 23

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

    a.
    10–15 rappresentanti delle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: Associazione dei docenti professionali per la pianificazione territoriale e delle costruzioni svizzera (adp-ptc.ch), Associazione Svizzera degli Architetti d’Interni (ASAI), Federazione Architetti Svizzeri (FAS), Federazione svizzera architetti paesaggisti (FSAP), Federazione svizzera degli urbanisti (FSU), Lehrmeisterverband Innenausbauzeichner (LV-IBZ), Swiss Engineering (STV), schweiz.ingenieur- und architekten-verein (sia), Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM).
    b.
    tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    un rappresentante dei lavoratori;
    d.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 Tutti gli indirizzi professionali devono essere rappresentati.

    4 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 19968 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    5 La Commissione ha i seguenti compiti:

    a.
    salvaguarda gli interessi specifici di ogni indirizzo professionale;
    b.
    adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
    c.
    richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 29 novembre 19959 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per disegnatori del genio civile;
    b.
    il programma del 29 novembre 199510 per l’insegnamento professionale dei disegnatori del genio civile;
    c.
    il regolamento del 12 luglio 199411 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per disegnatori edili;
    d.
    il programma del 12 luglio 199412 per l’insegnamento professionale dei disegnatori edili;
    e.
    il regolamento del 29 ottobre 199813 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per disegnatori d’arredamenti;
    f.
    il programma del 29 ottobre 199814 per l’insegnamento professionale dei disegnatori d’arredamenti;
    g.
    il regolamento del 14 settembre 200115 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per disegnatori-paesaggisti;
    h.
    il programma del 14 settembre 200116 per l’insegnamento professionale dei disegnatori-paesaggisti;
    i.
    il regolamento del 21 marzo 200017 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per disegnatori in pianificazione del territorio;
    j.
    il programma del 21 marzo 200018 per l’insegnamento professionale dei disegnatori in pianificazione del territorio;

    2 Sono revocate:

    a.
    l’approvazione del regolamento del 23 dicembre 1996 concernente i corsi d’introduzione per apprendisti disegnatori del genio civile;
    b.
    l’approvazione del regolamento del 20 ottobre 1995 concernente i corsi d’introduzione per apprendisti disegnatori edili;
    c.
    l’approvazione del regolamento del 23 novembre 1989 concernente i corsi d’introduzione per apprendisti disegnatori d’arredamenti;
    d.
    l’approvazione del regolamento del 7 ottobre 1993 concernente i corsi d’introduzione per apprendisti disegnatori-paesaggisti;
    e.
    l’approvazione del regolamento del 3 settembre 1997 concernente i corsi d’introduzione per apprendisti disegnatori in pianificazione del territorio.

    9 FF 1996 I 464

    10 FF 1996 I 464

    11 FF 1994 III 1704

    12 FF 1994 III 1704

    13 FF 1999 II 1472

    14 FF 1999 II 1472

    15 FF 2001 5658

    16 FF 2001 5658

    17 FF 2000 3264

    18 FF 2000 3264

    Art. 25 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di disegnatori del genio civile, disegnatori edili, disegnatori d’arredamenti, disegnatori-paesaggisti o disegnatori in pianificazione del territorio prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per disegnatori del genio civile, disegnatori edili, disegnatori d’arredamenti, disegnatori-paesaggisti e disegnatori in pianificazione del territorio entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2010.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

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