412.101.221.21 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.21

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità (AFC)

    del 6 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2019)

    64616

    Progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC

    Gebäudetechnikplanerin Heizung EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ

    Projeteuse en technique du bâtiment chauffage CFC/

    Projeteur en technique du bâtiment chauffage CFC

    64617

    Progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC

    Gebäudetechnikplanerin Lüftung EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ

    Projeteuse en technique du bâtiment ventilation CFC/

    Projeteur en technique du bâtiment ventilation CFC

    64618

    Progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC

    Gebäudetechnikplanerin Sanitär EFZ/

    Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ

    Projeteuse en technique du bâtiment sanitaire CFC/

    Projeteur en technique du bâtiment sanitaire CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 89 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Denominazione e profilo professionale

    1 I progettisti nella tecnica della costruzione riscaldamento di livello AFC, i progettisti nella tecnica della costruzione ventilazione di livello AFC e i progettisti nella tecnica della costruzione impianti sanitari di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    progettano ed effettuano calcoli per impianti edili tecnici a efficienza energetica. Tengono in considerazione principi sostenibili;
    b.
    collaborano al coordinamento dei lavori specialistici, al controllo nell’am­bito del montaggio e alla messa in funzione degli impianti;
    c.
    svolgono il loro lavoro principalmente in ufficio, ove si avvalgono di software per il calcolo e la progettazione. Eseguono singoli schizzi per costruzioni e impianti, anche a mano libera;
    d.
    lavorano in maniera autonoma, competente ed efficiente. Sanno come organizzarsi e pianificare al meglio. Lavorano in maniera orientata al cliente e sono flessibili.

    2 La professione viene riportata nel contratto di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    1 La competenza professionale per tutte le professioni del campo professionale «progettazione nella tecnica della costruzione» comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    organizzazione dell’azienda;
    b.
    sostenibilità (ecologia ed economia);
    c.
    sicurezza sul lavoro e protezione antincendio;
    d.
    matematica;
    e.
    materiali;
    f.
    fondamenti di chimica;
    g.
    fondamenti di fisica;
    h.
    termodinamica;
    i.
    dinamica dei fluidi;
    j.
    elettrotecnica;
    k.
    misurazione, comando, regolazione;
    l.
    tecnica edilizia e impianti tecnici;
    m.
    progettazione;
    n.
    lavoro pratico in officina e sul cantiere.

    2 La competenza professionale nelle professioni specifiche comprende inoltre le seguenti conoscenze e capacità:

    a.
    per progettisti nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC: impianti di riscaldamento, altri impianti termotecnici e impianti dell’acqua fredda;
    b.
    per progettisti nella tecnica della costruzione ventilazione AFC: impianti di ventilazione e di climatizzazione;
    c.
    per progettisti nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC: impianti per l’acqua calda e fredda, per le acque d’evacuazione e per il gas.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    gestione delle informazioni;
    b.
    strategie d’apprendimento;
    c.
    capacità di risolvere i problemi;
    d.
    comportamento ecologico.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    capacità di comunicare;
    b.
    capacità di gestire i conflitti;
    c.
    capacità di lavorare in gruppo;
    d.
    responsabilità personale;
    e.
    autonomia;
    f.
    capacità di valutazione e decisione;
    g.
    forme comportamentali.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 89 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge:

    a.
    durante il primo e il secondo anno, in media su 3,5 giorni alla settimana;
    b.
    durante il terzo e il quarto anno, in media su 4 giorni alla settimana.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1530 lezioni. Di queste, 170 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 28 e massima di 36 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 106 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizza­zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità;
    e.
    riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    7 Il piano del 28 maggio 2018 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

    I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

    a.
    per gli ambiti riscaldamento e ventilazione:
    1.
    attestato federale di capacità di progettista nella tecnica della costru­zione riscaldamento e di progettista nella tecnica della costruzione ventilazione;
    2.
    attestato federale di capacità di progettista nella tecnica della costru­zione qualificato rispettivamente negli indirizzi professionali riscaldamento e ventilazione;
    3.
    diploma SSS di tecnico o diploma di una scuola specializzata superiore nel relativo ambito;
    b.
    per l’ambito impianti sanitari:
    1.
    attestato federale di capacità di progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari;
    2.
    attestato federale di capacità di progettista nella tecnica della costru­zione qualificato nell’indirizzo professionale impianti sanitari;
    3.
    diploma SSS di tecnico o diploma di una scuola specializzata superiore nel relativo ambito;
    4.
    diploma di progettista nella tecnica degli impianti sanitari EPS o diploma di progettista in impianti sanitari EPS;
    c.
    per tutti gli ambiti:
    1.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno un anno di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    2.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    3.
    i formatori che all’entrata in vigore della presente ordinanza non sono in possesso di un titolo della formazione professionale superiore possono continuare l’attività di formazione se soddisfano i requisiti di cui all’articolo 44 OFPr.
    Art. 139 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni10

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Art. 1411 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Art. 14a12 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    12 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali14

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dopo ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno quattro anni nella rispettiva professione del campo professionale «progettazione nella tecnica della costruzione»; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).
    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminati, nel modo sotto elencato, i campi di qualificazione seguenti:15

    a.16
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 21 ore e ¾; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.17
    ...
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200618 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    17 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    18 RS 412.101.241

    Art. 2019 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 2220 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 80 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta corrispondente al proprio ambito:

    a.
    progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC;
    b.
    progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC;
    c.
    progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC.

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle professioni della tecnica della costruzione

    Art. 24

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione dei progettisti nella tecnica della costruzione è composta da:

    a.
    da sette a otto rappresentanti dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione «suissetec»;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.21

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione non rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza del 3 giugno 199622 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.23

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    22 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 30 settembre 199924 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Progettista nella tecnica della costruzione, indirizzi professionali riscaldamento (64611), ventilazione (64613) e impianti sanitari (64614);
    b.
    il programma del 30 settembre 199925 d’insegnamento professionale – Progettista nella tecnica della costruzione, indirizzi professionali riscaldamento (64611), ventilazione (64613) e impianti sanitari (64614).

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 22 agosto 2000 concernente i corsi d’introduzione per progettisti nella tecnica della costruzione negli indirizzi professionali riscaldamento (64611), ventilazione (64613) e impianti sanitari (64614).

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di progettista nella tecnica della costruzione prima del 1o gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto ante­riore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per progettista nella tecnica della costruzione entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26a26 Disposizioni transitorie della modifica del 28 maggio 2018

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° gennaio 2019 e che ripetono l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2024 sono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per progettista nella tecnica della costruzione entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le modifiche degli articoli 19, 20 e 22 si applicano dal 1° gennaio 2023.

    26 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 28 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2899).

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 23) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

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