412.101.221.23 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/ Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.23

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Costruttrice di modelli e stampi/ Costruttore di modelli e stampi con attestato federale di capacità (AFC)

    del 30 ottobre 2009 (Stato 1° luglio 2021)

    30905

    Costruttrice di modelli e stampi AFC/

    Costruttore di modelli e stampi AFC

    Formenbauerin EFZ/Formenbauer EFZ

    Mouleuse CFC/Mouleur CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 91 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I costruttori di modelli e stampi di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.5
    realizzano forme, modelli e attrezzi per diversi procedimenti di produzione;
    b.6
    costruiscono prototipi e producono pezzi con diversi materiali per i campi di applicazione più disparati; realizzano i prodotti fabbricandoli sia manualmente sia con l’impiego di macchine; si avvalgono delle tecnologie digitali come il computer-aided design (CAD) e il computer-aided manufacturing (CAM) in maniera specifica e considerando tutti gli aspetti del caso;
    c.
    pensano e operano in maniera orientata alla clientela, rispettando criteri economici; elaborano soluzioni che comprendono vari processi di lavorazione; realizzano i loro incarichi e progetti in modo sistematico e autonomo;
    d.
    rispettano i principi della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e dell’ambiente.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di aiuto costruttore di modelli e stampi di livello CFP viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base.

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Profilo delle competenze

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di profilo delle competenze.

    2 Il profilo delle competenze vale per tutti i luoghi di formazione.

    3 La formazione di base del primo e del secondo anno comprende le seguenti competenze:

    B1
    creazione di pezzi;
    B2
    fabbricazione manuale di pezzi;
    B3
    fabbricazione meccanica convenzionale di pezzi;
    B4
    nozioni fondamentali per la creazione mediante CAD.

    4 La formazione approfondita del terzo e del quarto anno comprende le seguenti competenze:

    S1
    creazione avanzata mediante CAD;
    S2
    elaborazione CAM;
    S3
    costruzione di modelli per fonderia;
    S4
    costruzione di modelli di design;
    S5
    costruzione di stampi termici;
    S6
    costruzione di prototipi;
    S7
    prototipazione rapida / produzione additiva;
    S8
    costruzione di dispositivi e attrezzature speciali;
    S9
    costruzione di stampi;
    S10
    sviluppo, prove, campioni;
    S11
    costruzione di forme composite e fabbricazione di pezzi.7

    5 Nella formazione approfondita, ogni persona in formazione deve sviluppare almeno una delle competenze da S3–S11. A tale riguardo, si avvale a titolo complementare delle competenze S1 e S2.8

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 49

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    9 Nuovo testo giusta il n. II 91 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 5 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2120 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all’insegnamento dello sport.10

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 26 e massima di 30 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 6 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 711 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione12 della competente organizzazione del mondo del lavoro.13

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz­zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifi­cazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. 14

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    12 Il piano del 1° giu. 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 8 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200615 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda16

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 9 Requisiti professionali richiesti ai formatori17

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:18

    a.
    attestato federale di capacità di costruttore di modelli e stampi e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di modellista tecnico qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del costruttore di modelli e stampi AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 10 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.19

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.20

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certi­ficato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.21

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.22

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni23

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 11 Documentazione dell’apprendimento24

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.25

    3 ...26

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    26 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Art. 11a27 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma­zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    27 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 13 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del costruttore di modelli e stampi AFC; e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 15).
    Art. 1429 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 3.

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 15 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 ...30

    2 L’esame finale valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.31
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 36–120 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    l’esame verte sulla competenza di base B4, sulle competenze S1 e S2 e su un’altra competenza sviluppata nella formazione approfondita,
    3.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    4.
    è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata da quattro a cinque ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame si svolge in forma scritta;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200632 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
    3 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    30 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    32 RS 412.101.241

    Art. 16 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.33
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.34
    ...
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle seguenti note:

    a.
    la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «meccanica»;
    b.35
    la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle otto note delle pagelle semestrali della materia «costruzione di stampi».36

    3 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegna­mento professionale. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.37

    33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    34 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Art. 17 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 18 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.38
    ...
    b.39
    lavoro pratico: 50 per cento;
    c.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    d.
    cultura generale: 20 per cento.

    38 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, con effetto dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 19

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «costruttrice di modelli e stampi AFC»/«costrut­tore di modelli e stampi AFC».40

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:41

    a.
    la nota complessiva;
    b.42
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 18 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Sezione 10:43 Sviluppo della qualità e organizzazione

    43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 20

    1 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei costruttori di modelli e stampi AFC è composta da:

    a.
    da quattro a sei rappresentanti di «SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe»;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a
    il regolamento del 20 febbraio 199844 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Modellista tecnico;
    b.
    il programma del 20 febbraio 199845 per l’insegnamento professionale – Modellista tecnico.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 16 aprile 1997 concernente i corsi d’introduzione per modellisti tecnici qualificati.

    44 FF 1998 2883

    45 FF 1998 2883

    Art. 22 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di modellista tecnico qualificato prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per modellista tecnico qualificato entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 22a46 Disposizioni transitorie della modifica del 22 febbraio 2016

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 febbraio 2016, la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di costruttore di modelli e stampi AFC entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    46 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 997).

    Art. 22b47 Disposizioni transitorie della modifica del 1° giugno 2021

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di costruttore di modelli e stampi AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° giugno 2021, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per costruttore di modelli e stampi AFC entro il 31 dicembre 2026 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    3 Le modifiche delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1419) si applicano dal 1° gennaio 2025.

    47 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 1° giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 343).

    Art. 23 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1319) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

    3 Le disposizioni concernenti l’esame parziale entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

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