412.101.221.25 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica (CFP)
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    412.101.221.25

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica (CFP)

    del 10 febbraio 2015 (Stato 23  novembre 2021)

    49208

    Operatrice/Operatore in orologeria CFP

    Uhrenarbeiterin EBA/Uhrenarbeiter EBA

    Opératrice en horlogerie AFP/opérateur en horlogerie AFP

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 93 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti, durata e forma

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 Gli operatori in orologeria di livello CFP svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:5

    a.6
    nei laboratori di orologeria lavorano nei settori dell’assemblaggio di movimenti meccanici ed elettronici, dell’incassatura e della posa di quadranti e lancette, della regolazione e dell’assemblaggio di componenti dell’habillage;
    b.
    eseguono le loro attività in maniera affidabile, rispettando le direttive dei responsabili d’officina e i processi aziendali. Gli operatori in orologeria sono in grado di lavorare in maniera autonoma, all’interno di gruppi di lavoro o isole di produzione.

    2 La formazione di operatore in orologeria di livello CFP prevede i seguenti orientamenti:

    a.
    assemblaggio;
    b.
    regolazione;
    c.7
    habillage.

    3 L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base. Viene riportato nel contratto di tirocinio.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    7 Introdotta dal n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura 2 anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Art. 3 Formazione modulare

    1 La formazione professionale di base di operatore in orologeria CFP può anche essere offerta sotto forma di moduli per adulti.8

    2 Sono ammesse alla formazione modulare le persone che hanno almeno 20 anni compiuti all’inizio della formazione.

    3 I moduli per il conseguimento del CFP devono essere conclusi entro 4 anni dall’inizio della formazione, fatta salva la ripetizione di un modulo di specializzazione.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 4 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 5 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: 9

    a.
    realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria:
    1.
    eseguire lavorazioni manuali e meccaniche su strumenti e attrezzi personali;
    b.
    assemblaggio di componenti:
    1.
    assemblare componenti di movimenti semplici meccanici, automatici e a calendario,
    2.
    eseguire misurazioni e controlli funzionali ed estetici,
    3.10
    assemblare componenti di movimenti,
    4.
    realizzare operazioni di posa e incassatura,
    5.
    eseguire la regolazione tradizionale,
    6.
    eseguire la regolazione e la rifinitura industriale,
    7.11
    assemblare componenti dell’habillage;
    c.
    rispetto degli standard di produzione:
    1.
    eseguire operazioni di autocontrollo durante il processo di produzione,
    2.
    utilizzare e organizzare i documenti informatici,
    3.
    applicare le procedure nel quadro di un’organizzazione di produzione;
    d.
    applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente:
    1.
    applicare le misure di protezione della salute,
    2.
    applicare le misure della sicurezza sul lavoro,
    3.
    applicare le misure per il rispetto dell’ambiente.

    2 Le persone in formazione devono imperativamente acquisire le competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a, b numeri 1–2 nonché c, d.12

    3 In base all’orientamento scelto, le persone in formazione devono acquisire le seguenti competenze operative:

    a.
    assemblaggio: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3–4;
    b.
    regolazione: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 5–6;
    c.
    habillage: competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b numeri 4 e 7.13

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    11 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34). Correzione del 23 nov. 2021 (RU 2021 731).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 614

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    14 Nuovo testo giusta il n. II 93 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Scuola professionale

    1 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali
    Realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria
    60
    60
    120
    Assemblaggio di componenti
    120
    100
    220
    compreso l’insegnamento specifico per l’orientamento
    (20)
    (20)
    compresa l’applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente
    (20)
    Rispetto degli standard di produzione
    20
    40
    60

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    400

    b.
    Cultura generale
    120
    120
    240
    c.
    Educazione fisica
    40
    40
    80

    Totale delle lezioni

    360

    360

    720. 15

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200616 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    16 RS 412.101.241

    Art. 9 Corso interaziendale

    1 Il corso interaziendale comprende 16 giornate di otto ore.

    2 Si svolge durante il 1° anno di formazione e verte sul campo di competenze operative «realizzazione di strumenti e attrezzi per lavori di orologeria».

    Art. 10 Formazione modulare

    1 Nell’ambito della formazione modulare le competenze operative di cui all’articolo 5 sono ripartite in base ai moduli e ai periodi sottoelencati:

    Moduli

    Formazione professionale pratica

    Conoscenze professionali

    Totale periodi

    1. Modulo di base
    260
    190
    450
    2. Modulo assemblaggio o modulo habillage
    220
    105
    325
    3. Modulo posa-incassatura
    205
    75
    280

    Totale periodi di formazione
    685
    370
    1055. 17

    1bis Le persone in formazione devono scegliere tra il modulo assemblaggio e il modulo habillage.18

    2 La ripartizione delle competenze operative all’interno dei moduli è stabilita nel regolamento della formazione modulare del 19 dicembre 2014 emanato dalla Convention patronale de l’industrie horlogère suisse.

    3 Gli obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali definiti nel piano di formazione sono ripartiti all’interno dei vari moduli.

    4 I Cantoni sono responsabili dell’organizzazione del modulo sull’insegnamento della cultura generale.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    18 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 11

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.19

    19 Nuovo testo giusta il n. III 27 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori20

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:21

    a.
    attestato federale di capacità di orologiaio qualificato con indirizzo professionale riparazione e attestato federale di capacità di orologiaio qualificato con indirizzo professionale industriale e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    orologiaio pratico qualificato e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di orologiaio AFC e di orologiaio di produzione AFC e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegna­mento;
    d.22
    titolo equivalente all’orologiaio AFC o all’orologiaio di produzione AFC con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore in orologeria CFP e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol­gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    Art. 15 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 17 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante tre controlli delle competenze effettuati durante tali corsi.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 18 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo dell’operatore in orologeria CFP, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 19 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 5.

    Art. 20 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 20–30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1.

    Assemblaggio di componenti (campo b, punti 1 e 2)

    Rispetto degli standard di produzione

    Applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente

    40 %

    2.

    Competenze professionali in base all’orientamento

    40 %

    3.

    Colloquio professionale

    20 %

    b.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200623 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.24

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    23 RS 412.101.241

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 21 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione della formazione modulare

    1 Alla fine di ogni modulo è previsto un esame.

    2 I Cantoni organizzano l’esame del modulo di cultura generale.

    3 L’organizzazione di tutti gli altri esami di fine modulo è affidata alla Convention patronale de l’industrie horlogère suisse, su domanda di quest’ultima, conformemente all’articolo 40 capoverso 2 LFPr.

    4 Gli esami di fine modulo sono costituiti:

    a.
    da un lavoro pratico sotto forma di lavoro pratico prestabilito;
    b.
    da un esame scritto delle conoscenze professionali.

    5 Sono organizzati come segue:

    Moduli

    Durata esame lavoro pratico

    Durata esame conoscenze professionali

    1.
    Modulo di base

    5 ore

    1 ora

    2.
    Modulo assemblaggio o modulo habillage

    6 ore

    1 ora

    3.
    Modulo posa-incassatura

    4 ore

    1 ora. 25

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 22 Superamento, calcolo e ponderazione delle note della procedura di qualificazione con esame finale

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 80 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 20 per cento.26

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 4 note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei 3 controlli delle competenze.

    6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.27

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 23 Superamento, calcolo e ponderazione delle note della procedura di qualificazione della formazione modulare

    1 La procedura di qualificazione della formazione modulare è superata se:

    a.
    la nota di ogni modulo, ad eccezione della cultura generale, raggiunge o supera il 4;
    b.
    per il lavoro pratico di ogni modulo viene attribuito almeno il 4; e
    c.
    la nota complessiva di cui al capoverso 4 raggiunge almeno il 4.

    2 La nota del modulo indica il risultato finale di ogni modulo; essa corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle 3 note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    esame delle conoscenze professionali: 25 per cento;
    c.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 25 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale di ogni modulo si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note relative all’insegnamento delle conoscenze professionali di ogni modulo.

    4 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note sottoelencate:28

    a.
    modulo di base;
    b.29
    modulo assemblaggio o modulo habillage;
    c.
    modulo posa-incassatura;
    d.
    cultura generale.

    5 Per il campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200630 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    30 RS 412.101.241

    Art. 24 Ripetizione della procedura di qualificazione con esame finale

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripete il corso interaziendale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 25 Ripetizione della procedura di qualificazione nella formazione modulare

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere il lavoro pratico di un modulo, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si debba ripetere l’esame delle conoscenze professionali di un modulo, esso va ripetuto interamente.

    4 Qualora si ripeta l’esame di un modulo senza frequentare nuovamente l’insegna­mento professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripete l’insegnamento professionale, fanno stato solo le nuove note.

    Art. 26 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 80 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento.31

    31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 27

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice in orologeria CFP»/«operatore in orologeria CFP».

    3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 26 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    4 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione della formazione modulare nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note dei moduli e la nota di cultura generale di cui all’articolo 23 capo­verso 4.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 28 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dell’orologeria

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri dell’orologeria (commissione) è composta da:

    a.
    8–9 rappresentanti della Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP);
    b.
    almeno 3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

    2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 Gli orientamenti delle professioni di competenza della commissione sono rappresentati.

    4 La commissione si autocostituisce.

    5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
    Art. 29 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP).

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can­toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 30 Abrogazione di altri atti normativi

    1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 18 dicembre 200932 sulla formazione professionale di base Operatrice in orologeria/Operatore in orologeria con certificato federale di formazione pratica (CFP).

    2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Operatrice in orologeria/ Operatore in orologeria del 12 dicembre 2009.

    Art. 31 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore in orologeria prima del 1° marzo 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per operatore in orologeria CFP entro il 31 dicembre 2018 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    3 Chi ripete l’ultimo modulo di specializzazione della formazione modulare di operatore in orologeria entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 31a33 Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2020

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore in orologeria AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 dicembre 2020 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatore in orologeria AFC entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 I candidati che ripetono l’esame di fine modulo dell’ultimo modulo della formazione modulare per operatore in orologeria CFP entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    33 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 34).

    Art. 32 Entrata in vigore

    1 Fatte salve le disposizioni del capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1827) entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

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