412.101.221.26 Ordinanza della SEFRI
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    412.101.221.26

    Ordinanza della SEFRI

    sulla formazione professionale di base Meccatronica degli impianti di trasporto a fune/Meccatronico degli impianti di trasporto a fune con attestato federale di capacità (AFC)

    del 25 giugno 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

    56504

    Meccatronica degli impianti di trasporto a fune AFC / Meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC

    Seilbahn-Mechatronikerin EFZ / Seilbahn-Mechatroniker EFZ

    Mécatronicienne de remontées mécaniques CFC / Mécatronicien de remontées mécaniques CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:s

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I meccatronici degli impianti di trasporto a fune di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    lavorano presso imprese di trasporto a fune utilizzando diversi tipi di installazioni; in condizioni normali provvedono a garantire il funzionamento ineccepibile degli impianti di trasporto; a tal fine effettuano a scadenze regolari i controlli prescritti ed eseguono la manutenzione degli impianti; in caso di necessità, riparano i guasti e mettono in salvo persone e animali; nell’ese­guire le loro attività professionali si attengono alle prescrizioni e ai regolamenti pertinenti;
    b.
    riparano eventuali difetti e fabbricano nuovi strumenti di supporto e costruzioni per l’infrastruttura di trasporto; usano sostanze e materiali in modo parsimonioso e adeguato e riciclano o smaltiscono in modo ecologicamente corretto i rifiuti e il materiale di consumo;
    c.
    trasportano a destinazione clienti, animali e merci accordando la massima priorità alla loro e alla propria sicurezza; nell’eseguire le loro attività quotidiane badano inoltre alla prevenzione degli incendi e al rispetto dell’ambiente;
    d.
    introducono i collaboratori alla sicurezza d’esercizio degli impianti di trasporto e pianificano programmi giornalieri e interventi.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali:
    1.
    rilevare la situazione meteorologica e il pericolo di valanghe del momento e predisporre le misure del caso,
    2.
    verificare e documentare il funzionamento dell’impianto di trasporto,
    3.
    mettere in funzione l’impianto di trasporto,
    4.
    introdurre i collaboratori alla sicurezza d’esercizio dell’impianto di trasporto,
    5.
    svolgere semplici conversazioni in una seconda lingua nazionale o in inglese con la clientela di lingua straniera,
    6.
    trasportare i clienti,
    7.
    trasportare le merci,
    8.
    disattivare l’impianto di trasporto;
    b.
    intervento in caso di guasti:
    1.
    riparare i guasti all’impianto di trasporto,
    2.
    far funzionare l’impianto in modalità di funzionamento ausiliario o d’emergenza o cavallottamento,
    3.
    mettere in salvo le persone e gli animali,
    4.
    adottare le misure opportune in caso di incendio o incidente;
    c.
    ispezione dell’impianto di trasporto:
    1.
    controllare e documentare lo stato delle funi,
    2.
    controllare e documentare lo stato dei veicoli,
    3.
    controllare e documentare lo stato delle stazioni,
    4.
    controllare e documentare lo stato del tracciato,
    5.
    controllare e documentare lo stato dei dispositivi elettrici,
    6.
    controllare e documentare lo stato delle strutture;
    d.
    manutenzione e rimessa in efficienza dell’impianto di trasporto:
    1.
    pianificare il programma giornaliero e gli interventi,
    2.
    effettuare la manutenzione delle funi,
    3.
    effettuare la manutenzione dei veicoli,
    4.
    effettuare la manutenzione delle stazioni,
    5.
    effettuare la manutenzione del tracciato,
    6.
    effettuare la manutenzione dei dispositivi elettrici;
    e.
    lavori in officina:
    1.
    pianificare il lavoro in officina,
    2.
    fabbricare strumenti di supporto e costruzioni per l’infrastruttura di trasporto,
    3.
    effettuare la manutenzione di piccoli apparecchi, macchinari e attrezzi per l’infrastruttura di trasporto,
    4.
    stoccare, separare e smaltire i materiali a regola d’arte.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

    La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1920 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    4° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali

    40

    60

    40

    140

    Intervento in caso di guasti

    40

    40

    60

    140

    Ispezione dell’impianto di trasporto

    50

    70

    80

    100

    300

    Manutenzione e rimessa in efficienza dell’impianto di trasporto

    80

    60

    80

    60

    280

    Lavori in officina

    180

    80

    260

    Totale conoscenze professionali

    390

    310

    260

    160

    1120

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Educazione fisica

    80

    80

    80

    80

    320

    Totale delle lezioni

    590

    510

    460

    360

    1920

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 60 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in dieci corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Competenze operative

    Durata

    1

    1

    a1
    Rilevare la situazione meteorologica e il pericolo di valanghe del momento e predisporre le misure del caso
    b4
    Adottare le misure opportune in caso di incendio o incidente
    e4
    Stoccare, separare e smaltire i materiali a regola d’arte

    3 giorni

    1

    2

    e2
    Fabbricare strumenti di supporto e costruzioni per l’infrastruttura di trasporto (parte 1)

    11 giorni

    1

    3

    d1
    Pianificare il programma giornaliero e gli interventi
    e1
    Pianificare il lavoro in officina
    a2
    Verificare e documentare il funzionamento dell’impianto di trasporto

    3 giorni

    2

    4

    e2
    Fabbricare strumenti di supporto e costruzioni per l’infrastruttura di trasporto (parte 2)

    10 giorni

    2

    5

    a3
    Mettere in funzione l’impianto di trasporto
    a7
    Trasportare le merci
    a8
    Disattivare l’impianto di trasporto

    3 giorni

    2

    6

    e3
    Effettuare la manutenzione di piccoli apparecchi, macchinari e attrezzi per l’infrastruttura di trasporto

    4 giorni

    2

    7

    c5
    Controllare e documentare lo stato dei dispositivi elettrici (parte 1)
    d6
    Effettuare la manutenzione dei dispositivi elettrici (parte 1)

    3 giorni

    3

    8

    c1
    Controllare e documentare lo stato delle funi
    d2
    Effettuare la manutenzione delle funi
    c2
    Controllare e documentare lo stato dei veicoli
    d3
    Effettuare la manutenzione dei veicoli
    c3
    Controllare e documentare lo stato delle stazioni
    d4
    Effettuare la manutenzione delle stazioni
    c4
    Controllare e documentare lo stato del tracciato
    d5
    Effettuare la manutenzione del tracciato
    c6
    Controllare e documentare lo stato delle strutture

    8 giorni

    3

    9

    c5
    Controllare e documentare lo stato dei dispositivi elettrici (parte 2)
    d6
    Effettuare la manutenzione dei dispositivi elettrici (parte 2)

    3 giorni

    4

    10

    b1
    Riparare i guasti all’impianto di trasporto
    b2
    Far funzionare l’impianto in modalità di funzionamento ausiliario o d’emergenza o cavallottamento
    b3
    Mettere in salvo le persone e gli animali

    12 giorni

    Totale

    60 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano di formazione del 25 giugno 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: > Professioni A‒Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    capotecnico, o suo sostituto secondo gli articoli 46a e 46b dell’ordinanza del 21 dicembre 20066 sugli impianti a fune;
    b.
    attestato federale di capacità di meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del meccatronico degli impianti di trasporto a fune, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 45–120 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Esecuzione e risultato del lavoro

    50 %

    2

    Documentazione

    10 %

    3

    Presentazione

    10 %

    4

    Colloquio professionale

    30 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Tipo di esame/ Durata

    Ponderazione

    1

    Funzionamento dell’impianto di trasporto in condizioni normali

    50 min.

    20 %

    2

    Intervento in caso di guasti

    50 min.

    20 %

    3

    Ispezione dell’impianto di trasporto

    70 min.

    30 %

    4

    Manutenzione e rimessa in efficienza dell’impianto di trasporto

    70 min.

    30 %

    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei dieci controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «meccatronica degli impianti di trasporto a fune AFC» / «meccatronico degli impianti di trasporto a fune AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione del settore dei trasporti a fune è composta da:

    a.
    tre a cinque rappresentanti di Funivie Svizzere;
    b.
    un rappresentante del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) e un rappresentante dell’Unione dei quadri tecnici delle funivie svizzere (VTK);
    c.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.$
    Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali Funivie Svizzere.

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 26 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di meccatronico degli impianti di trasporto a fune prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

    I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per meccatronico degli impianti di trasporto a fune entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−22) si applicano dal 1° gennaio 2024.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?