412.101.221.28 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Creatrice di tessuti/Creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.28

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Creatrice di tessuti/Creatore di tessuti con attestato federale di capacità (AFC)

    del 26 maggio 2010 (Stato 1° gennaio 2018)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    25805

    Creatrice di tessuti AFC/Creatore di tessuti AFC

    Gewebegestalterin EFZ/Gewebegestalter EFZ

    Créatrice de tissu CFC/Créateur de tissu CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I creatori di tessuti di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    disegnano e tessono stoffe. Creano tessuti partendo sia dagli ordini dei clienti, sia da idee proprie. Si occupano in maniera autonoma della pianificazione e della realizzazione dei prodotti, nonché della verifica della qualità;
    b.
    traducono idee proprie e desideri dei clienti in schizzi realizzabili di pregio estetico. A tal fine si avvalgono delle loro conoscenze artistiche e relative alle armature e alla teoria dei colori;
    c.
    lavorano i materiali scelti appositamente per ottenere tessuti funzionali e di qualità, impiegando le risorse in modo razionale. A tal fine utilizzano telai e strumenti in maniera autonoma, dando prova di abilità e precisione;
    d.
    pensano e operano in maniera creativa, hanno buone capacità di rappresentazione spaziale e comprensione tecnica. Lavorano in base ai desideri dei clienti e sono aperti alle nuove tendenze della moda e della decorazione d’interni;
    e.4
    nel loro lavoro impiegano l’energia e le risorse in modo oculato. Attuano, in modo responsabile, le direttive concernenti la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro.

    4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    creazione e pianificazione di mandati e progetti;
    b.
    realizzazione di mandati e progetti;
    c.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute, tutela dell’ambiente e mantenimento del valore.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio improntato alla qualità a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’apprendimento;
    d.
    modo di pensare e operare creativo e volto alla sperimentazione;
    e.
    tecniche di presentazione;
    f.
    comportamento ecologico.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento permanente;
    c.
    capacità di comunicare;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    forme comportamentali e modo di presentarsi;
    g.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 7

    1 All’inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma­zione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1200 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 17 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter­mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz­za­zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.5

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.6

    4 ...7

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    7 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall’azienda

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori9

    I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:10

    a.
    attestato federale di capacità di creatore di tessuti con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di tessitore-creatore di tessuti qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del creatore di tessuti AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    e.
    diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.11

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.12

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.13

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.14

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869 5135).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 1416 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 14a17 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    17 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali19

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.20
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del creatore di tessuti ACF, e
    3.21
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 60 a 80 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di 3 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame si svolge in forma scritta;
    c.
    «cultura generale». Per l’esame finale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200622 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.23

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 22 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «creatrice di tessuti AFC»/«creatore di tessuti AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione24

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 24

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione dei creatori di tessuti AFC è composta da:

    a.
    3–5 rappresentanti della comunità d’interessi IGW Weben;
    b.
    2–3 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.25

    2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica della presente ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    c.
    chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren­dimenti acquisiti;
    e.
    esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.26

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    Sono abrogati:

    a.
    il regolamento dell’8 dicembre 199927 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Tessitrice-Creatrice/Tessitore-Creatore di tessuti;
    b.
    il programma dell’8 gennaio 199928 d’insegnamento professionale – Tessi­trice-Creatrice/Tessitore-Creatore di tessuti.
    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tessitore-creatore di tessuti prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per tessitore-creatore di tessuti entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26a29 Disposizioni transitorie relative alla modifica dell’11 settembre 2017

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di creatore di tessuti AFC prima dell’entrata in vigore della modifica dell’11 settembre 2017, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per creatore di tessuti AFC entro il 31 dicembre 2022, vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto.

    29 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI dell’11 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4869).

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

    2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1723) entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

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