412.101.221.29 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ceramista con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.29

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Ceramista con attestato federale di capacità (AFC)

    del 1° giugno 2010 (Stato 3  marzo 2020)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    39506

    Ceramista AFC

    Keramikerin EFZ/Keramiker EFZ

    Céramiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),5

    ordina:

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I ceramisti di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    concepiscono e realizzano prodotti in ceramica nel settore del design di prodotti e dell’arte avvalendosi delle loro competenze tecniche, tecnologiche e creative;
    b.
    padroneggiano i processi di trasformazione dei materiali. Dispongono di metodi d’analisi delle procedure di fabbricazione, che applicano a partire dalla fase di sviluppo dei prodotti fino alla loro messa in atto nell’ambito di una produzione;
    c.
    sono creativi nell’esercizio della loro professione, che organizzano in funzione delle esigenze del mercato. Tengono debitamente conto delle nuove tecnologie e affrontano le sfide in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute e dell’ambiente;
    d.
    danno prova di apertura di spirito, innovazione, polivalenza, efficienza, affidabilità e perseveranza.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    ideazione del progetto;
    b.
    realizzazione del prodotto;
    c.
    promozione del prodotto;
    d.
    gestione del laboratorio.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    tecniche creative;
    e.
    tecniche di presentazione;
    f.
    comportamento ecologico;
    g.
    strategie d’apprendimento.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    apprendimento permanente;
    c.
    capacità di comunicare;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    capacità di lavorare in gruppo;
    f.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    g.
    affidabilità e precisione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 76

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3–3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2280 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all’insegnamento dello sport.7

    7 Correzione del 3 mar. 2020 (RU 2020 625).

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 108 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione9 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica­zione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    9 Il piano del 1° giugno 2010 (stato al 20 novembre 2019) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200610 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda11

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori12

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:13

    a.
    attestato federale di capacità di ceramista con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di ceramista qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    pittore su ceramica qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    vasaio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del ceramista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    f.
    diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 1314 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni15

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 1416 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 14a17 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    17 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.19
    ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del ceramista AFC; e
    3.20
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 80 a 200 ore, vale quanto segue:
    1.
    l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    l’esame è sia scritto sia orale,
    3.
    l’esame orale dura 30 minuti;
    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200621 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.22

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    21 RS 412.101.241

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 19 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento professionale: 10 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.23

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola profes­sionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

    Art. 21 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazione e titolo

    Art. 22

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «ceramista AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 2324

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei ceramisti AFC è composta da:

    a.
    da tre a sei rappresentanti di «swissceramics – Associazione Ceramica Svizzera»;
    b.
    tre rappresentanti dei docenti di materie professionali e della formazione di base organizzata dalla scuola;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 20 dicembre 200125 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Ceramista;
    b.
    il regolamento del 2 aprile 198426 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio nella professione di pittore su ceramica;
    c.
    il regolamento del 2 aprile 198427 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio nella professione di vasaio;
    d.
    il programma del 20 dicembre 200128 d’insegnamento professionale – Ceramista;
    e.
    il programma del 2 aprile 198429 d’insegnamento professionale per i vasai e i pittori su ceramica;

    25 FF 2002 4172

    26 FF 1984 III 972

    27 FF 1984 III 973

    28 FF 2002 4172

    29 FF 1984 III 972

    Art. 2530 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di ceramista prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per ceramista entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    3 Le persone che hanno iniziato la formazione di vasaio prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    4 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per vasaio entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    5 Le persone che hanno iniziato la formazione di pittore su ceramica prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    6 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per pittore su ceramica entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 25a31 Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 2019 e prima applicazione di singole disposizioni modificate

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di ceramista AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 novembre 2019 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per ceramista AFC entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 La modifica dell’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b si applica dal 1° gennaio 2024.

    31 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4301).

    Art. 26 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1622) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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