412.101.221.35 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.35

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Spazzacamino con attestato federale di capacità (AFC)

    del 16 marzo 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

    80004

    Spazzacamino AFC

    Kaminfegerin EFZ / Kaminfeger EFZ

    Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 Gli spazzacamini di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    garantiscono la pulizia e il funzionamento ineccepibile di impianti termo-tecnici (ITT) a legna, a gas e a olio controllandoli, pulendoli e sottoponendoli a manutenzione;
    b.
    riparano autonomamente piccoli guasti agli ITT e misurano le emissioni; verificano che gli impianti di combustione rispettino le prescrizioni edilizie e in materia di igiene dell’aria ed effettuano controlli antincendio; assicurano che gli ITT funzionino in modo energeticamente efficiente e nel rispetto dell’ambiente;
    c.
    lavorano in maniera autonoma, vantano una buona abilità pratica e tecnica e si interessano di compiti relativi all’organizzazione e alla pianificazione del lavoro;
    d.
    sono flessibili e attenti alle esigenze dei clienti e offrono loro consulenza specializzata in materia di energia, in particolare per il risanamento e la sostituzione di ITT;
    e.
    sono capaci di risolvere problemi e di svolgere compiti con un approccio globale e pragmatico e di assumersi in modo responsabile compiti complessi all’interno del team.

    2 La formazione di spazzacamino di livello AFC prevede gli orientamenti seguenti:

    a.
    manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione;
    b.
    misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT.

    3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

    3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio:
    1.
    controllare e pulire gli ITT,
    2.
    impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e verificarne il funzionamento,
    3.
    effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antincendio (ispezioni del fuoco) agli ITT,
    4.
    informare i clienti sui lavori eseguiti agli ITT e segnalare eventuali interventi necessari;
    b.
    manutenzione e riparazione di ITT:
    1.
    effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione agli ITT,
    2.
    individuare le fonti di errore sulla base di misurazioni elettriche effettuate sugli ITT,
    3.
    riconoscere guasti e difetti agli elementi idraulici degli ITT e adottare le misure necessarie per eliminarli,
    4.
    eliminare malfunzionamenti e guasti che si verificano durante i lavori agli ITT o fare ricorso ad altri specialisti,
    5.
    eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del funzionamento e della sicurezza;
    c.
    consulenza ai clienti:
    1.
    fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione,
    2.
    indicare ai clienti le possibilità di risparmio energetico,
    3.
    utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti,
    4.
    condurre colloqui di vendita con i clienti relativi a servizi offerti dalla propria azienda;
    d.
    lavori all’interno dell’azienda:
    1. effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli,
    2.
    compilare un rapporto sui lavori eseguiti agli impianti dei clienti e sui difetti riscontrati;
    e.
    manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione:
    1.
    staccare la corrente elettrica dagli impianti di ventilazione e allestire le postazioni di lavoro per la pulizia,
    2.
    pulire insieme al team l’unità di ventilazione nonché tutti i canali e le condotte, controllare i filtri e se necessario sostituirli,
    3.
    eseguire la messa in esercizio degli impianti di ventilazione ed effettuare un controllo del funzionamento;
    f.
    misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT:
    1.
    allestire le postazioni di lavoro per le misurazioni agli ITT e controllare i dispositivi di misurazione,
    2.
    effettuare le misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria agli ITT,
    3.
    valutare i risultati delle misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e informare i clienti in merito.

    2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a–d è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative e e f è vincolante come segue a seconda dell’orientamento:

    a.
    manutenzione e pulizia di impianti di ventilazione: campo di competenze operative e;
    b.
    misurazioni energetiche e dell’igiene dell’aria e controllo di ITT: campo di competenze operative f.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio;

    100

    80

    60

    240

    Manutenzione e riparazione di ITT;

    60

    80

    40

    180

    Consulenza ai clienti;
    Insegnamento specifico dell’orientamento

    40

    40

    60

    40

    140

    40

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 22 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6 corsi come segue:

    Anno

    Corso

    Campo di competenze operative/competenza operativa

    Durata

    1

    1

    Controllare e pulire gli ITT
    Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione
    Effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli

    4 giorni

    2

    Controllare e pulire gli ITT
    Impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e verificarne il funzionamento
    Effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antincendio (ispezioni del fuoco) agli ITT
    Effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione agli ITT
    Eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del funzionamento e della sicurezza
    Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione

    4 giorni

    2

    3

    Impostare le funzioni di base degli ITT dopo la pulizia e verificarne il funzionamento
    Effettuare misurazioni dei gas di scarico e controlli antincendio (ispezioni del fuoco) agli ITT
    Informare i clienti sui lavori eseguiti agli ITT e segnalare eventuali interventi necessari
    Fornire consulenza ai clienti per l’ottimizzazione o la sostituzione degli ITT e degli impianti di ventilazione
    Indicare ai clienti le possibilità di risparmio energetico
    Utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti

    4 giorni

    4

    Effettuare semplici lavori di manutenzione e di riparazione agli ITT
    Individuare le fonti di errore sulla base di misurazioni elettriche effettuate sugli ITT
    Riconoscere guasti e difetti agli elementi idraulici degli ITT e adottare le misure necessarie per eliminarli
    Eliminare malfunzionamenti e guasti che si verificano durante i lavori agli ITT o fare ricorso ad altri specialisti
    Eseguire la messa in esercizio degli ITT ed effettuare un controllo del funzionamento e della sicurezza

    4 giorni

    3

    5

    Utilizzare i media digitali nella comunicazione con i clienti
    Condurre colloqui di vendita con i clienti relativi a servizi offerti dalla propria azienda
    Effettuare la manutenzione di attrezzi, apparecchi e veicoli

    4 giorni

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    6

    Competenze operative specifiche dell’orientamento

    2 giorni

    Totale

    22 giorni

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    5 Il piano del 2 mag. 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di spazzacamino AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di spazzacamino qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dello spazzacamino AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dello spazzacamino AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 18 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio

    40 %

    2

    Manutenzione e riparazione di ITT

    Consulenza ai clienti

    30 %

    3

    Campo di competenze operative specifico dell’orientamento

    30 %

    b.
    «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Durata

    Ponderazione

    1

    Controllo e pulizia di ITT a legna, a gas e a olio

    90 min.

    50 %

    2

    Manutenzione e riparazione di ITT

    90 min.

    50 %

    c.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

    3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

    Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

    1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Spazzacamino AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli spazzacamini AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli spazzacamini AFC (Commissione ) è composta da:

    a.
    da cinque a sette rappresentanti di «Spazzacamino Svizzero»;
    b.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
    c.
    gli orientamenti sono rappresentati.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali «Spazzacamino Svizzero».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di spazzacamino AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per spazzacamino AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2026.

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