412.101.221.36 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Droghiera/Droghiere con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.36

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Droghiera/Droghiere con attestato federale di capacità (AFC)

    del 20 settembre 2010 (Stato 1° luglio 2020)

    70604

    Droghiera AFC/Droghiere AFC

    Drogistin EFZ/Drogist EFZ

    Droguiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 98 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I droghieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contrad­distinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    hanno solide conoscenze nell’automedicazione nonché nei prodotti per la salute, la cosmesi, il benessere e l’economia domestica. Offrono consulenza ai clienti secondo le esigenze nella lingua locale e in una seconda lingua nazionale;
    b.
    grazie alle loro ampie conoscenze in materia di cure per la salute e di possibili disturbi e malattie, sono in grado di vendere principi attivi per l’auto­medicazione, nonché prodotti e servizi per la cosmesi, il benessere e l’economia domestica;
    c.
    sono in grado di preparare medicamenti in base a una formula propria (specialità della casa) nel rispetto delle disposizioni di legge;
    d.
    applicano la strategia aziendale tenendo conto dei fondamenti di economia aziendale, ottimizzano il flusso della merce e svolgono attività amministrative e di incentivazione alla vendita.

    Rientrano nella loro attività lavorativa l’attitudine e l’orientamento al lavoro di gruppo, i legami con il settore del benessere e della salute, il comportamento ecologico nonché il contatto aperto e mirato con la clientela.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Competenze operative

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    consulenza;
    b.
    vendita;
    c.
    fabbricazione di prodotti;
    d.
    gestione della merce;
    e.
    promozione delle vendite e pubblicità;
    f.
    organizzazione aziendale;
    g.
    identità professionale e contesto.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    pianificazione e tecniche di lavoro;
    b.
    metodi di consulenza e di vendita;
    c.
    analisi del caso;
    d.
    conduzione di colloqui;
    e.
    strategie di informazione e di comunicazione;
    f.
    tecniche di apprendimento e di trasferimento delle conoscenze;
    g.
    comportamento ecologico;
    h.
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    i.
    pensiero sistemico;
    j.
    tecniche di presentazione.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    sviluppo personale;
    c.
    capacità di comunicare;
    d.
    capacità di gestire i conflitti;
    e.
    empatia;
    f.
    capacità di lavorare in gruppo;
    g.
    forme comportamentali;
    h.
    capacità di lavorare sotto pressione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 75

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Nuovo testo giusta il n. II 98 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2000 lezioni. Di queste, 240 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 12 e massima di 16 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 106 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    precisa anche le conoscenze specifiche per la fornitura di sostanze e preparati secondo l’articolo 66 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20158 sui prodotti chimici e secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 28 giugno 20059 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi;
    c.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    d.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’orga­niz­za­zione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    e.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    7 Il piano del 20 maggio 2020 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

    8 RS 813.11

    9 RS 813.131.21

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200610 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda11

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori12

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:13

    a.
    attestato federale di capacità di droghiere con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di droghiere qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.14
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del droghiere AFC e almeno 5 anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 1315 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni16

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento17

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La dis­cute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 14a18 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor­date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    18 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali20

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

    20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 1721 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi:

    a.
    ha assolto la formazione professionale di base:
    1.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza,
    2.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone, o
    3.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr,
    ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo del droghiere AFC, e
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva proce­dura di qualificazione; e
    b.
    ha conseguito il certificato che comprova il possesso delle nozioni fondamentali secondo l’ordinanza del DFI del 28 giugno 200522 sulle conoscenze specifiche richieste per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi.

    21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    22 RS 813.131.21

    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata da 1 a 2 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle neces­sità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un’ora;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200623 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore;
    b.
    la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota dell’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; e
    c.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della seguenti note ponderate:

    a.
    nota relativa all’insegnamento professionale: conta due volte;
    b.
    nota dei corsi interaziendali: conta una volta sola.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei tre controlli delle competenze.24

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
    Art. 22 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «droghiera AFC»/«droghiere AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10:25 Sviluppo della qualità e organizzazione

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 24

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma­zione dei droghieri AFC è composta da:

    a.
    da tre a cinque rappresentanti dell’Associazione svizzera dei droghieri;
    b.
    tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 20 marzo 199626 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – Droghiere;
    b.
    il programma del 20 marzo 199627 d’insegnamento professionale – Dro­ghiere.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 29 settembre 1998 concernente i corsi d’introduzione per droghieri.

    26 FF 1996 1271

    27 FF 1996 1271

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di droghieri prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per droghiere entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 26a28 Disposizioni transitorie della modifica del 20 maggio 2020

    1 I formatori di cui all’articolo 12 lettera c che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 maggio 2020 sono già titolari di un’autorizzazione valida per formare apprendisti continuano a svolgere l’attività di formatore.

    2 L’articolo 17 lettera b si applica dal 1° gennaio 2024.

    3 Per le persone che hanno iniziato la formazione di droghiere AFC prima del 1° gennaio 2020 valgono le condizioni di ammissione alle procedure di qualificazione (art. 17) secondo il diritto anteriore, al massimo però fino al 31 dicembre 2025.

    28 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2129).

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1723) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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