412.101.221.38 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fumista AFC
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    412.101.221.38

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Fumista AFC

    del 7 agosto 2023 (Stato 1° aprile 2024)

    51205

    Fumista AFC

    Ofenbauerin EFZ / Ofenbauer EFZ

    Poêlière-fumiste CFC / Poêlier-fumiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4a capoverso 13 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    4 RS 822.115

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    1 I fumisti con attestato federale di capacità svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    sono professionisti nel campo della costruzione e della messa in funzione di impianti a combustione per spazi abitativi di qualsiasi tipo, dalle vecchie stufe in maiolica fino ai moderni caminetti; a seconda dell’incarico svolgono anche lavori di raccordo, come la posa delle piastrelle in ceramica;
    b.
    partecipano a tutte le fasi progettuali, dalla pianificazione all’organizzazione dei lavori fino alla messa in funzione, e garantiscono l’installazione dei prodotti nel rispetto dei termini e delle esigenze dei clienti e in conformità con i requisiti tecnici e legali;
    c.
    lavorano con i materiali più disparati come malta, pietra, ceramica e acciaio; grazie al talento creativo e alla precisione che li caratterizzano costruiscono impianti a combustione per spazi abitativi esteticamente gradevoli, conformi al progetto e altamente funzionali;
    d.
    possiedono le competenze tecniche necessarie nel campo della tecnologia di riscaldamento e di combustione;
    e.
    lavorano sia autonomamente sia in gruppo e cercano di esprimere le loro richieste in maniera diretta e costruttiva;
    f.
    comunicano con i clienti in maniera gentile e comprensibile; li istruiscono sulle modalità per utilizzare gli impianti a combustione per spazi abitativi in maniera corretta e sostenibile e li informano sulle potenzialità del legno come combustibile rinnovabile.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura tre anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Principi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

    2 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

    a.
    pianificazione e organizzazione dell’incarico
    1.
    accettare l’incarico per la costruzione di un impianto a combustione per spazi abitativi e pianificare le fasi di lavoro,
    2.
    predisporre e caricare il materiale per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    3.
    esaminare il progetto di realizzazione dell’impianto a combustione per spazi abitativi e visualizzare i dettagli tecnici,
    4.
    notificare e coordinare le fasi di pianificazione per la realizzazione dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    5.
    discutere con i clienti i dettagli di design dell’impianto a combustione per spazi abitativi;
    b.
    allestimento e preparazione della postazione di lavoro:
    1.
    allestire la postazione di lavoro per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    2.
    smontare e smaltire gli impianti a combustione per spazi abitativi già presenti,
    3.
    misurare e regolare gli impianti a combustione per spazi abitativi,
    4.
    verificare le misure di protezione antincendio e adattarle se necessario;
    c.
    costruzione e installazione delle parti tecniche dell’impianto:
    1.
    realizzare la sottostruttura dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    2.
    montare i prodotti semilavorati o finiti dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    3.
    murare la parte interna dell’impianto a combustione per spazi abitativi,
    4.
    realizzare e collegare il tubo dell’aria di combustione,
    5.
    costruire la canna fumaria;
    d.
    rivestimento degli impianti a combustione per spazi abitativi:
    1.
    murare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi,
    2.
    intonacare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi,
    3.
    posare le piastrelle,
    4.
    rivestire in acciaio l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi,
    5.
    rivestire in pietra naturale l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi,
    6.
    posare le piastrelle in ceramica per pareti e pavimenti intorno agli impianti a combustione per spazi abitativi;
    e.
    conclusione dell’incarico:
    1.
    mettere in funzione gli impianti a combustione per spazi abitativi e fornire le necessarie istruzioni ai clienti,
    2.
    documentare i lavori di fumisteria,
    3.
    eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e delle attrezzature edili,
    4.
    differenziare e smaltire i rifiuti edili.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 15 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

    Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Formazione professionale pratica

    La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    Art. 7 Scuola professionale

    1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

    Insegnamento

    1° anno

    2° anno

    3° anno

    Totale

    a.
    Conoscenze professionali

    Pianificazione e organizzazione dell’incarico
    Allestimento e preparazione della postazione di lavoro
    Conclusione dell’incarico

    110

    90

    100

    300

    Costruzione e installazione delle parti tecniche dell’impianto
    Rivestimento degli impianti a combustione per spazi abitativi

    90

    110

    100

    300

    Totale conoscenze professionali

    200

    200

    200

    600

    b.
    Cultura generale

    120

    120

    120

    360

    c.
    Educazione fisica

    40

    40

    40

    120

    Totale delle lezioni

    360

    360

    360

    1080

    2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

    3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    Art. 8 Corsi interaziendali

    1 I corsi interaziendali comprendono 45 giornate di otto ore.

    2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 10 corsi come segue:

    Anno

    Corsi

    Competenze operative

    Num. giorni

    1

    1

    a2: Predisporre e caricare il materiale per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    a3: Esaminare il progetto di realizzazione dell’impianto a combustione per spazi abitativi e visualizzare i dettagli tecnici

    b1: Allestire la postazione di lavoro per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    b3: Misurare e regolare gli impianti a combustione per spazi abitativi

    d1: Murare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi

    d3: Posare le piastrelle

    e3: Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e delle attrezzature edili

    5

    1

    2

    b3: Misurare e regolare gli impianti a combustione per spazi abitativi

    d1: Murare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi

    d2: Intonacare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi

    d3: Posare le piastrelle

    e3: Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e delle attrezzature edili

    a5: Discutere con i clienti i dettagli di design dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    d6: Posare le piastrelle in ceramica per pareti e pavimenti intorno agli impianti a combustione per spazi abitativi

    10

    2

    3

    a2: Predisporre e caricare il materiale per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    a3: Esaminare il progetto di realizzazione dell’impianto a combustione per spazi abitativi e visualizzare i dettagli tecnici

    c3: Murare la parte interna dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    d1: Murare l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi

    d3: Posare le piastrelle

    5

    2

    4

    a2: Predisporre e caricare il materiale per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi (corso per carrellisti)

    4

    2

    5

    b1: Allestire la postazione di lavoro per la costruzione dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    1

    2

    6

    a5: Discutere con i clienti i dettagli di design dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    d5: Rivestire in pietra naturale l’involucro esterno degli impianti a combustione per spazi abitativi

    d6: Posare le piastrelle in ceramica per pareti e pavimenti intorno agli impianti a combustione per spazi abitativi

    5

    2

    7

    c2: Montare i prodotti semilavorati o finiti dell’impianto a combustione per spazi abitativi

    c5: Costruire la canna fumaria

    3

    2

    8

    d3: Posare le piastrelle

    2

    2

    9

    Campi di competenze operative a-e (progetto semplice)

    5

    3

    10

    Campi di competenze operative a-e (progetto complesso)

    5

    Totale

    45

    3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

    Sezione 5: Piano di formazione

    Art. 9

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
    1.
    il profilo professionale,
    2.
    la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
    3.
    il livello richiesto per la professione;
    b.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
    c.
    determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    7 Il piano del 7 ago. 2023 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di fumista AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del fumista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

    Art. 12 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 13 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 2, 3, 6, 7, 9 e 10.

    2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 16 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del fumista AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 17 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 23 ore; vale quanto segue:
    1.
    l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
    2.
    la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
    3.
    è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
    4.
    il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

    Voce

    Campi di competenze operative

    Ponderazione

    1

    Pianificazione e organizzazione dell’incarico

    15 %

    2

    Allestimento e preparazione della postazione di lavoro

    Costruzione e installazione delle parti tecniche dell’impianto

    Rivestimento degli impianti a combustione per spazi abitativi

    55 %

    3

    Conclusione dell’incarico

    15 %

    4

    Colloquio professionale

    15 %

    b.
    «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale quanto segue:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento;
    c.
    nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

    3 Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all’articolo 16 lettera c in combinato disposto con l’articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 80 per cento;
    b.
    cultura generale: 20 per cento.

    4 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

    a.
    nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
    b.
    nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

    5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

    6 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 20 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «fumista AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

    Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei fumisti AFC

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei fumisti AFC è composta da:

    a.
    quattro–sette rappresentanti dell’associazione «Feusuisse»;
    b.
    un rappresentante dei lavoratori;
    c.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
    Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

    1 È responsabile dei corsi interaziendali «Feusuisse».

    2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

    3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

    4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di fumista AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per fumista AFC, entro il 31 dicembre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1621) si applicano dal 1° gennaio 2027.

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