412.101.221.44 Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.44

    Ordinanza della SEFRI1 sulla formazione professionale di base Calzolaia ortopedica/Calzolaio ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 1° ottobre 2010 (Stato 15  ottobre 2018) (Stato 15  ottobre 2018)

    1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

    36105

    Calzolaia ortopedica AFC/Calzolaio ortopedico AFC

    Orthopädieschuhmacherin EFZ/Orthopädieschuhmacher EFZ

    Bottière-orthopédiste CFC/Bottier-orthopédiste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con il Segreteria di Stato dell’economia,

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),5

    ordina:

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    I calzolai ortopedici a livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.
    correggono e adattano le calzature, fabbricano mezzi ausiliari tecnici ortopedici quali plantari, scarpe ortopediche di serie e su misura, ortesi, protesi, ed eseguono riparazioni su tali prodotti;
    b.
    trasformano in modo professionale i materiali e le parti preconfezionate in prodotti di elevata qualità, avvalendosi delle loro conoscenze di base di anatomia, patologia e biomeccanica;
    c.
    utilizzano le tecniche, gli attrezzi, le apparecchiature e le macchine secondo le prescrizioni e pianificano i processi lavorativi in maniera efficiente;
    d.
    utilizzano gli impianti aziendali in maniera economica, con cura e rispetto per l’ambiente;
    e.
    sono in grado di realizzare in modo professionale i desideri della clientela e i progetti di laboratorio;
    f.
    lavorano in pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di protezione della salute e dell’ambiente.
    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 Ai titolari di un certificato federale di formazione pratica di riparatore di scarpe (CFP) viene riconosciuto il primo anno della formazione professionale di base; ai titolari di un attestato federale di capacità di calzolaio (AFC) vengono riconosciuti i primi due anni della formazione professionale di base.6

    3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Competenze operative

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

    2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Art. 4 Competenza professionale

    La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    artigianato e tecnologia;
    b.
    consulenza alla clientela;
    c.
    sicurezza sul lavoro, protezione della salute, tutela dell’ambiente e mantenimento del valore.
    Art. 5 Competenza metodologica

    La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
    b.
    approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
    c.
    strategie d’informazione e di comunicazione;
    d.
    strategie d’apprendimento per agevolare la formazione continua;
    e.
    tecniche creative;
    f.
    tecniche di presentazione.
    Art. 6 Competenza sociale e personale

    La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

    a.
    autonomia e senso di responsabilità;
    b.
    capacità di comunicare;
    c.
    capacità di gestire i conflitti;
    d.
    capacità di lavorare in gruppo;
    e.
    forme comportamentali e modo di presentarsi;
    f.
    capacità di lavorare sotto pressione;
    g.
    senso di responsabilità e modo di operare ecologici .

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 77

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1280 lezioni. Di queste 160 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 19 e massima di 21 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 9 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 10 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione8 della competente organizzazione del mondo del lavoro.9

    2 Il piano di formazione:

    a.
    riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.10

    3 ...11

    4 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.12

    8 Il piano del 1° ottobre 2010 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.amin.ch > Professioni A–Z.

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    11 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Art. 11 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda14

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Art. 12 Requisiti professionali richiesti ai formatori15

    I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:16

    a.
    attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di calzolaio ortopedico qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del calzolaio ortopedico e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Art. 1317 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni18

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Art. 14 Documentazione dell’apprendimento19

    1 La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

    2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

    3 ...20

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    20 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Art. 14a21 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.22

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    21 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali24

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 20 capoverso 3.

    24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 17 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del calzolaio ortopedico AFC,
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 19).
    Art. 18 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

    Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto, adeguato alle necessità e alla situazione e nel rispetto dell’ambiente. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di 60 minuti;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200625 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 20 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative:

    a.
    all’insegnamento professionale;
    b.
    ai corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale.

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    Art. 21 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 22 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 40 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 40 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 23

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «calzolaia ortopedica AFC»/«calzolaio ortopedico AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione26

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    Art. 24

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per professioni nel settore delle scarpe è composta da:27

    a.28
    4–5 rappresentanti dell’Associazione Piede & Scarpa;
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
    b.
    le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.29

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.30

    27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4833).

    29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 14 set. 2018, in vigore dal 15 ott. 2018 (RU 2018 3319).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 25 Diritto previgente: abrogazione

    1 Sono abrogati:

    a.
    il regolamento del 23 febbraio 200131 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio – calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;
    b.
    il programma del 23 febbraio 200132 d’insegnamento professionale – calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica.

    2 È revocata l’approvazione del regolamento del 23 febbraio 2001 concernente i corsi d’introduzione per calzolai ortopedici qualificati.

    Art. 26 Disposizioni transitorie

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di calzolaio ortopedico prima del 1o gennaio 2011 la portano a termine in base al diritto anteriore.

    2 Chi ripete l’esame finale di tirocinio per calzolaio ortopedico entro il 31 dicembre 2016 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

    Art. 27 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1723) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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