412.101.221.58 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico/Operatore di palcoscenico con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.58

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice di palcoscenico/Operatore di palcoscenico con attestato federale di capacità (AFC)

    del 1° febbraio 2011 (Stato 1° gennaio 2021)

    66500

    Operatrice di palcoscenico AFC/

    Operatore di palcoscenico AFC

    Veranstaltungsfachfrau EFZ/

    Veranstaltungsfachmann EFZ

    Techniscéniste CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:4

    1 RS 412.10

    2 RS 412.101

    3 RS 822.115

    4 Nuovo testo giusta il n. I 112 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 1: Oggetto e durata

    Art. 1 Profilo professionale

    Gli operatori di palcoscenico di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

    a.5
    installano impianti di illuminazione, audio, video e attrezzatura scenica, li regolano e li manovrano;
    b.6
    ...
    c.
    integrano nel settore delle manifestazioni i nuovi media e i relativi controlli e, se necessario, ne curano gli impieghi semplici;
    d.
    valutano e analizzano l’impiego di effetti speciali durante la manifestazione o la produzione e li impiegano in determinate parti;
    e.
    valutano le attrezzature tecniche di sicurezza e la sicurezza dei locali; inoltre mettono in pratica nel loro lavoro quotidiano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione della salute;
    f.
    lavorano in modo strutturato, garantiscono l’economicità dei processi di lavoro e un impiego parsimonioso di tutte le risorse a loro disposizione. Proteggono attivamente l’ambiente tramite una gestione sostenibile degli eventi.

    5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    6 Abrogata dal n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 3 Contenuti formativi

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative sulla base del profilo di qualificazione.

    2 Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle pro­cedure ai qualificazione.

    Art. 4 Competenze operative

    La formazione comprende le seguenti competenze operative relative a ciascun campo di competenza operativa.

    a.
    Allestimento, installazione e uso della tecnica di illuminazione:
    1.
    comprensione e uso dei piani luce;
    2.
    scelta e installazione dei riflettori;
    3.
    misurazione di valori illuminotecnici;
    4.
    scelta, installazione e configurazione dei varialuce;
    5.
    scelta e installazione delle unità illuminotecniche complementari;
    6.
    installazione e configurazione di banchi luce poco complessi;
    7.
    controllo dei segnali illuminotecnici e dei relativi conduttori;
    8.
    impiego di proiettori;
    9.
    illuminazione di scene semplici e classificazione dei tipi di illuminazione.
    b.
    Allestimento, installazione e uso della tecnica di sonorizzazione:
    1.
    comprensione e utilizzo dei piani di sonorizzazione;
    2.
    scelta e installazione degli impianti di sonorizzazione;
    3.
    controllo dell’impianto di sonorizzazione ed esecuzione di un sound­check;
    4.
    scelta e posizionamento dei microfoni;
    5.
    scelta degli apparecchi di trattamento dei segnali e loro integrazione nell’impianto di sonorizzazione;
    6.
    comprensione e applicazione delle direttive per la sonorizzazione vocale;
    7.
    installazione, configurazione e uso di tavoli di missaggio poco complessi;
    8.
    controllo dei segnali di sonorizzazione e dei relativi conduttori. Conoscenza dei lettori e delle relative interfacce;
    9.
    preparazione di diffusioni sonore tenendo conto del livello;
    10.
    conoscenza delle particolarità della registrazione e del post-trattamento del suono per film e video.
    c.
    Registrazione, trasmissione e proiezione della tecnica video:
    1.
    interpretazione e impiego degli schemi di installazioni video;
    2.
    valutazione, scelta e approntamento di apparecchi video di base secondo le richieste;
    3.
    realizzazione, allacciamento e test di semplici installazioni video seguendo le istruzioni impartite;
    4.
    visualizzare segnali di dati con proiettori e display seguendo le istruzioni impartite;
    5.
    valutare, visionare e preparare materiale video per una manifestazione;
    6.
    installazione e utilizzo di una regia video per piccole produzioni;
    7.
    identificazione degli errori di diversi tipi di segnale e relative corre­zioni.
    d.
    Collocazione, montaggio, smontaggio e uso di elementi scenici:
    1.
    comprensione e uso dei piani per palcoscenici e scenografie, come pure delle decorazioni;
    2.
    comprensione e utilizzo dei piani per le costruzioni temporanee;
    3.
    lavorazione, giunzione e fissaggio di componenti di metallo, plastica e legno;
    4.
    scelta e impiego di scale, apparecchi di sollevamento e ponteggi;
    5.
    montaggio, fissaggio e smontaggio di ponteggi, costruzioni portanti e costruzioni temporanee;
    6.
    montaggio e fissaggio di scene e decorazioni;
    7.
    valutazione di stabilità e capacità portante di costruzioni temporanee ovvero strutture portanti, impianti e sovrastrutture tecnici di scena e organizzazione dei relativi controlli;
    8.
    manovra delle attrezzature tecniche di scena.
    e.7
    Gestione di media, computer e reti di dati:
    1.
    messa in servizio di sistemi informatici semplici;
    2.
    collegamento in rete di computer attraverso componenti semplici e relativa messa in servizio;
    3.
    installazione, configurazione e uso di software specifico per i media;
    4.
    selezione e uso di software e hardware per il controllo dei media e dei dati esterni.
    f.
    Valutazione e impiego di effetti speciali:
    1.
    scelta e impiego di effetti speciali come fumo o nebbia;
    2.8
    ...
    3.
    valutazione delle possibilità di impiego di effetti laser conformemente alle prescrizioni;
    4.
    valutazione dell’installazione di un impianto laser.
    g.
    Valutazione e attuazione della tecnica di sicurezza:
    1.
    valutazione della fattibilità delle manifestazioni in funzione dei luoghi, dell’infrastruttura e della tecnica impiegata;
    2.
    applicazione nel mondo dello spettacolo delle prescrizioni vigenti in materia di emissioni;
    3.
    attuazione di misure preventive contro infortuni, incendi e altri pericoli;
    4.
    valutazione delle attrezzature tecniche di sicurezza dei luoghi delle manifestazioni e delle costruzioni temporanee;
    5.
    conoscenza di autorizzazioni, notifiche e basi legali;
    6.
    applicazione delle prescrizioni antincendio, descrizione del compor­tamento da adottare in caso di incendio e prime misure di lotta antin­cendio;
    7.
    comprensione e applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
    8.
    descrizione del comportamento da adottare in caso di infortuni e prime misure da prendere.
    h.
    Organizzazione, messa a disposizione e controllo dell’alimentazione elet­trica:
    1.
    applicazione delle disposizioni e norme di sicurezza per l’uso di materiale elettrico;
    2.
    comprensione e uso degli schemi di raccordo, degli schemi funzionali a blocchi e degli schemi di allacciamento;
    3.
    dimensionamento dei circuiti elettrici;
    4.
    scelta e posa di cavi e quadri di distribuzione. Realizzazione di un raccordo equipotenziale;
    5.
    allacciamento di apparecchi all’alimentazione elettrica tenendo conto della compatibilità elettromagnetica;
    6.
    controllo dell’efficacia delle misure di protezione in caso di contatto diretto o indiretto;
    7.
    valutazione della sicurezza dell’alimentazione elettrica in rapporto agli apparecchi da allacciare;
    8.
    controllo e messa in servizio dei gruppi elettrogeni.
    i.
    Pianificazione ed esecuzione delle fasi di produzione:
    1.
    documentazione dello svolgimento tecnico della manifestazione;
    2.
    messa a punto dell’organizzazione della manifestazione insieme ai partecipanti;
    3.
    pianificazione e armonizzazione dei programmi in caso di avaria;
    4.
    consegna delle installazioni al cliente e istruzione degli utilizzatori. Redazione dei verbali di collaudo;
    5.
    confronto di prezzi, prestazioni e condizioni;
    6.9
    elaborazione e attuazione di una pianificazione semplice delle risorse;
    7.
    rispetto dei diritti d’autore, dei diritti di uso e della personalità, come pure delle norme e sulla protezione dei dati.
    j.
    Garanzia di una gestione adeguata del materiale:
    1.
    verifica dell’assenza di danni su apparecchi e impianti, immagazzinamento e gestione degli stessi;
    2.
    imballaggio e trasporto di apparecchi e parti di impianti;
    3.
    protezione di apparecchi e parti di impianti da furti e agenti atmosferici;
    4.
    organizzazione della logistica degli scarti;
    5.
    scelta, messa a disposizione, manutenzione e controllo di utensili e mezzi ausiliari.

    7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    8 Abrogato dal n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

    Art. 510

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    10 Nuovo testo giusta il n. II 112 dell’O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

    Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento

    Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione

    1 La formazione professionale pratica si svolge nei primi due anni su tre giorni alla settimana e nei seguenti due anni su quattro giorni alla settimana.

    2 L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 2160 lezioni. Di queste, 240 sono dedicate all’insegnamento dello sport.

    3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 38 e massima di 41 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

    Art. 7 Lingua d’insegnamento

    1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

    2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

    3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.

    Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

    Art. 811 Piano di formazione

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione12 delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

    2 Il piano di formazione:

    a.
    precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
    b.
    riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;
    c.
    designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
    d.
    rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

    3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    12 Il piano di formazione del 1° febbraio 2011 (stato 1° gennaio 2021) è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

    Art. 9 Cultura generale

    Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200613 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda14

    14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori15

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:16

    a.
    attestato federale di capacità di operatore di palcoscenico con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore di palcoscenico AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’inse­gnamento;
    c.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
    d.
    diploma di una scuola universitaria professionale o titolo accademico in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

    15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 1117 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni18

    18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 1219 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 12a20 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    20 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 14 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali22

    1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze secondo le disposizioni del piano di formazione.

    2 Gli esiti dei controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 18 capoverso 3.

    22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Sezione 8: Procedure di qualificazione

    Art. 15 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
    1.
    ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
    2.
    di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’operatore di palcoscenico AFC; e
    3.23
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

    23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 16 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

    Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

    a.
    «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di otto ore o sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 16 a 40 ore. L’autorità cantonale competente decide di concerto con l’organizzazione del mondo del lavoro responsabile in merito alla forma dell’esame. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione del­l’apprendimento e dei corsi interaziendali e della letteratura specializzata;
    b.
    «conoscenze professionali», della durata da tre a quattro ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di mezz’ora;
    c.
    «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 200624 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

    2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

    Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note

    1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

    a.
    per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
    b.
    la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

    2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione . Vale la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 30 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 20 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento;
    d.
    nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

    3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

    a.
    insegnamento professionale;
    b.
    corsi interaziendali.

    4 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.25

    5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

    25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 19 Ripetizioni

    1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

    2 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota dei luoghi di formazione conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien­dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

    Art. 20 Caso particolare

    1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

    2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

    a.
    lavoro pratico: 50 per cento;
    b.
    conoscenze professionali: 30 per cento;
    c.
    cultura generale: 20 per cento.

    Sezione 9: Attestazioni e titolo

    Art. 21

    1 Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice di palcoscenico AFC»/«operatore di palcoscenico AFC».

    3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

    a.
    la nota complessiva;
    b.
    le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti­colo 20 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

    Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

    Art. 2226

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori di palcoscenico AFC è composta da:

    a.
    da cinque a nove rappresentanti dell’associazione Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (svtb/astt, Associazione svizzera dei tecnici del teatro e dello spettacolo), dell’associazione «Association romande technique organisation spectacle» (artos) e delle organizzazioni del mondo del lavoro di campi d’attività affini;
    b.
    due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
    c.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

    b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Sezione 11: Disposizioni finali

    Art. 22a27 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2020 e prima applicazione di singole disposizioni

    1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore di palcoscenico AFC prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2020 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

    2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatore di palcoscenico AFC entro il 31 dicembre 2026, sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

    27 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 16 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5211).

    Art. 23 Entrata in vigore

    1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2011.

    2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

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