412.101.221.60 Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice della navigazione interna / Operatore della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC)
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    412.101.221.60

    Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice della navigazione interna / Operatore della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC)

    del 15 luglio 2022 (Stato 1° agosto 2022)

    75104

    Operatrice della navigazione interna AFC / Operatore della navigazione interna AFC

    Nautische Fachfrau EFZ / Nautischer Fachmann EFZ

    Professionnelle de la navigation intérieure CFC / Professionnel de la navigation intérieure CFC

    La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

    visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

    ordina:

    Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

    Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

    1 Gli operatori della navigazione interna con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

    a.
    governano imbarcazioni per il trasporto di merci e di passeggeri, traghetti inclusi, e coadiuvano la conduzione dei battelli;
    b.
    utilizzano in modo corretto l’attrezzatura delle imbarcazioni e svolgono lavori di manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, dell’attrezzatura, degli impianti tecnici e dei motori;
    c.
    nel trasporto delle merci caricano e scaricano le imbarcazioni rispettando le direttive aziendali e adottano misure per la sicurezza e la protezione della salute sul lavoro nonché misure per garantire modalità operative economiche, ecologiche e sostenibili;
    d.
    nel trasporto dei passeggeri assistono le persone a bordo e garantiscono la loro sicurezza;
    e.
    in situazioni d’emergenza attuano le misure previste per garantire la sicurezza.

    2 La professione di operatore della navigazione interna AFC prevede gli orientamenti seguenti:

    a.
    trasporto merci;
    b.
    trasporto passeggeri.

    3 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

    Art. 2 Durata e inizio

    1 La durata della formazione professionale di base è disciplinata:

    a.
    dall’ordinanza Verordnung des deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 20224 über die Berufsausbildung zum Binnenschiffer und zur Binnenschifferin e dall’allegato Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschiffer und zur Binnenschifferin; e
    b.
    dal programma quadro Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 20215 für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin.

    2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

    4 Ordinanza del Ministero tedesco dell’economia e della protezione del clima sulla formazione professionale di marinaio della navigazione interna e relativo programma quadro di formazione; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 7; l’ordinanza è consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschiffer/Binnenschifferin - Schwerpunkte Frachtschifffahrt, Personenschifffahrt (IH).

    5 Programma quadro d’insegnamento ministeriale per la professione di marinaio della navigazione interna e capitano della navigazione interna, consultabile gratuitamente su www.bibb.de > Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschiffer/Binnenschifferin – Schwerpunkte Frachtschifffahrt, Personenschifffahrt (IH).

    Art. 3 Organizzazione

    1 Per la formazione scolastica è competente la scuola professionale Schiffer-Berufskolleg Rhein di Duisburg (Germania).

    2 La formazione scolastica è disciplinata dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    3 I Cantoni interessati stipulano una convenzione sulle prestazioni con la scuola professionale.

    4 La formazione professionale pratica è impartita nell’azienda di tirocinio secondo il contratto di tirocinio.

    Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

    Art. 4

    1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono disciplinati dall’ordinanza e dal programma quadro di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    2 Sono espressi sotto forma di competenze operative.

    3 Valgono per tutti i luoghi di formazione.

    Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

    Art. 5

    1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

    2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

    3 Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

    4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

    5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

    Sezione 4: Piano di formazione

    Art. 6

    1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione6 della competenze organizzazione del mondo del lavoro che comprende:

    a.
    il profilo professionale;
    b.
    la tabella delle competenze operative.

    2 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

    6 Il piano del 15 luglio 2022 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

    Sezione 5: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

    Art. 7 Requisiti professionali richiesti ai formatori

    Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

    a.
    attestato federale di capacità di operatore della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    b.
    attestato federale di capacità di marinaio della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    c.
    attestato federale di capacità di capitano della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    d.
    attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell’operatore della navigazione interna AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    e.
    titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
    f.
    diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
    Art. 8 Numero massimo di persone in formazione in azienda

    1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

    2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

    3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

    4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

    5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

    Sezione 6: Documentazione dell’apprendimento e rapporto di formazione

    Art. 9 Documentazione dell’apprendimento

    1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

    2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

    Art. 10 Rapporto di formazione

    1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

    2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

    3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

    4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

    Sezione 7: Procedure di qualificazione

    Art. 11 Ammissione

    È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

    a.
    secondo le disposizioni della presente ordinanza;
    b.
    in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
    c.
    al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
    1.
    ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
    2.
    ha svolto almeno due anni di tale esperienza nel campo dell’operatore della navigazione interna AFC, e
    3.
    rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.
    Art. 12 Oggetto

    Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze, le conoscenze e le capacità secondo l’ordinanza e il programma quadro d’insegnamento di cui all’articolo 2 capoverso 1.

    Art. 13 Svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

    1 L’esame finale è svolto da una commissione d’esame istituita dalla Camera dell’industria e del commercio di Duisburg.

    2 I dettagli dell’esame finale sono disciplinati dall’ordinanza di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

    3 La valutazione dell’esame finale di tirocinio avviene in base al sistema di note tedesco e le note ottenute non vengono convertite.

    Art. 14 Ripetizioni

    La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

    Sezione 8: Attestazioni e titolo

    Art. 15

    1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

    2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice della navigazione interna AFC» / «operatore della navigazione interna AFC».

    Sezione 9: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna

    Art. 16

    1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni della navigazione interna è composta da:

    a.
    cinque – sette rappresentanti della Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft e di altre associazioni nazionali nel settore della navigazione;
    b.
    un rappresentante di un’organizzazione dei lavoratori;
    c.
    un rappresentante dei docenti di materie professionali;
    d.
    almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

    2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

    a.
    si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi e una rappresentanza equilibrata delle regioni linguistiche;
    b.
    sono rappresentati tutti gli orientamenti.

    3 La Commissione si autocostituisce.

    4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

    a.
    verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
    b.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica.
    c.
    se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione.
    d.
    esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

    Sezione 10: Disposizioni finali

    Art. 18 Disposizioni transitorie

    Le persone che hanno iniziato la formazione di marinaio della navigazione interna AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025.

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